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Sentenza

Sentenza n. 16805/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: dell’ordinanza n. 60 del 02.05.2024, notificata a mezzo PEC, di rettifica dell’ordinanza sindacale del 15.03.2018, prot. spec. 111/2018;

Giustizia amministrativa202407771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., in ragione della dichiarazione resa dal ricorrente in udienza. Non ha esaminato la censura di illegittimità né deciso l’eccezione comunale di tardività. Spese integralmente compensate, anche in considerazione della definizione in rito.

TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale n. 60 del 2 maggio 2024, recante rettifica dell’ordinanza sindacale del 15 marzo 2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario ha impugnato l’ordinanza di rettifica deducendo un’unica censura, articolata nei profili di difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà e insussistenza dei presupposti di legge per l’adozione dell’atto. Il Comune ha eccepito in rito la tardività del ricorso e ne ha chiesto comunque il rigetto nel merito. All’udienza pubblica del 6 ottobre 2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia sul merito.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Tanto premesso, le allegazioni di parte ricorrente di cui all’udienza pubblica del 6 ottobre 2026 inducono il Collegio, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., a ritenere che essa non abbia più interesse alla pronuncia nel merito del ricorso.

    La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione di merito consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara in udienza di non avere più interesse a una pronuncia sul merito, il giudice può dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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