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Sentenza

Sentenza del 10/04/2015 n. 7240 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società P. I. s.r.l. aveva impugnato le cartelle di pagamento relative alla TARSU per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2005 e all'ICI per l'anno 2000. La Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva dichiarato nulle le cartelle, rilevando carenze di motivazione, in particolare per l'assenza di riferimenti alla notifica degli atti presupposti. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo contraddittorietà della motivazione, violazione delle norme sulla motivazione delle cartelle, erronea individuazione della legittimazione passiva e tardività del ruolo ICI.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha affermato che l'ente impositore è legittimato a partecipare al giudizio insieme al concessionario, anche quando si discutono vizi relativi alla notifica della cartella. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo principale perché il Comune non aveva indicato specificamente né depositato nei modi prescritti gli avvisi di accertamento e gli altri documenti necessari per verificare le proprie censure. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili o assorbiti. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.500 euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    Disciplina il ricorso per cassazione per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. La Corte ha ritenuto che la doglianza del Comune relativa a una presunta svista della CTR avrebbe dovuto essere proposta, se del caso, come motivo di revocazione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Riguarda il contenuto e la notificazione della cartella di pagamento. Il Comune sosteneva che la cartella contenesse tutti gli elementi necessari per consentire la difesa del contribuente, ma la censura non è stata esaminata nel merito per carenze nell'indicazione e nel deposito dei documenti.

  • D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 1 e 6

    Sono stati richiamati dal Comune in relazione alla disciplina della riscossione mediante ruolo e della cartella di pagamento; la relativa censura è risultata inammissibile per difetto di autosufficienza documentale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 14 e 19

    La Corte ha chiarito che, nelle controversie tributarie, non sussiste una legittimazione passiva esclusiva del concessionario quando sono contestati profili riguardanti la pretesa tributaria o la ritualità della notifica. Anche l'ente titolare del credito è legittimato a partecipare al giudizio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, commi 1 e 2

    Richiamato con riferimento alla riscossione del tributo durante il contenzioso e alla questione della tempestività del ruolo ICI; il motivo è rimasto assorbito dal rigetto delle altre censure.

  • Art. 366 c.p.c., n. 6

    Impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali il motivo si fonda, precisando dove siano reperibili nel fascicolo processuale. La mancata indicazione ha comportato l'inammissibilità della censura.

  • Art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4

    Impone il deposito, insieme al ricorso per cassazione, dei documenti sui quali il ricorso si fonda. La semplice richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio o il deposito generico dei fascicoli non è sufficiente.

Massime di principio

  • Quando si impugna una sentenza in cassazione, non è sufficiente richiamare genericamente gli atti del precedente giudizio: occorre indicare con precisione i documenti rilevanti, la loro collocazione processuale e, quando richiesto, depositarli insieme al ricorso.
  • La contestazione della cartella di pagamento può coinvolgere sia il concessionario della riscossione sia l'ente titolare del credito, soprattutto quando si discutono la validità della pretesa tributaria o la regolarità della notifica.
  • Per valutare la motivazione di una cartella occorre esaminare anche gli atti presupposti, come gli avvisi di accertamento; chi sostiene l'adeguatezza della motivazione deve renderne concretamente possibile la verifica producendo o trascrivendo gli atti necessari.
  • Una presunta svista o un errore percettivo del giudice può dover essere fatto valere con il rimedio della revocazione, non mediante una generica censura di contraddittorietà della motivazione in cassazione.
  • Le questioni non esaminate perché assorbite dal rigetto o dall'inammissibilità di un motivo principale non possono normalmente condurre all'accoglimento del ricorso.

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