Regolamento (UE) 2016/1333
Regolamento (UE) 2016/1333 del Consiglio, del 4 agosto 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il quadro sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, adeguando il regolamento (CE) n. 329/2007 alla risoluzione ONU 2270 (2016) e alla decisione PESC 2016/1341. La modifica principale consiste nell’introduzione di un nuovo allegato I octies contenente ulteriori beni e tecnologie soggetti a restrizioni, connessi alle armi di distruzione di massa. Vengono inoltre aggiornati i rinvii interni agli allegati e attribuita alla Commissione la facoltà di aggiornare il nuovo allegato in base alle decisioni del Consiglio di sicurezza o del comitato sanzioni ONU.
Modifica del regolamento (CE) n. 329/2007 per estendere le misure restrittive contro la Repubblica popolare democratica di Corea a nuovi beni e tecnologie sensibili connessi alle armi di distruzione di massa.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori, alle autorità competenti e ai soggetti coinvolti in trasferimenti, acquisti, forniture e assistenza tecnica relativi ai beni, materiali, attrezzature, prodotti e tecnologie elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 329/2007, come modificato. L’estensione introdotta riguarda in particolare il nuovo allegato I octies, che comprende beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa individuati come "beni sensibili" ai sensi della risoluzione UNSCR 2270 (2016). Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento (UE) 2016/1333 del Consiglio, del 4 agosto 2016
Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, modificando il regolamento (CE) n. 329/2007 per recepire gli sviluppi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2270 (2016) e della decisione PESC 2016/1341. L’obiettivo è rafforzare l’efficacia delle misure restrittive aggiungendo nuovi beni e tecnologie sensibili ai divieti già vigenti.
Contesto normativo e finalità
Il testo chiarisce che il regolamento (CE) n. 329/2007 attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849, relativa alle sanzioni contro la Corea del Nord. Dopo l’adozione della risoluzione UNSCR 2270 (2016), il comitato per le sanzioni istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1718 (2006) ha pubblicato un elenco supplementare di beni sensibili soggetti a divieti di trasferimento, acquisto e assistenza tecnica. Il regolamento 2016/1333 serve quindi ad allineare il diritto UE a tali sviluppi internazionali.
Ambito delle modifiche introdotte
La modifica centrale consiste nell’estensione dei riferimenti normativi agli allegati del regolamento 329/2007, che ora comprendono anche il nuovo allegato I octies. In questo modo, le restrizioni già previste per i beni elencati negli allegati I, I bis e I ter si applicano anche ai prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa inseriti nel nuovo allegato.
Nuovo allegato I octies
Il nuovo allegato I octies contiene beni e tecnologie designati come "beni sensibili" ai sensi del paragrafo 25 della risoluzione UNSCR 2270 (2016). Il rinvio ai codici della nomenclatura combinata, disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2658/87, consente di identificare con maggiore precisione i prodotti interessati dalle restrizioni e facilita l’applicazione uniforme delle misure doganali e di controllo.
Adeguamenti sulle operazioni finanziarie
Viene inoltre ritoccata la formulazione dell’articolo 5 quater, paragrafo 4, relativo alle transazioni che comportano trasferimenti di fondi per importi determinati. La modifica è di coordinamento e si inserisce nel quadro dei controlli sulle operazioni finanziarie collegati al regime sanzionatorio.
Poteri di aggiornamento e flessibilità applicativa
All’articolo 13, paragrafo 1, si aggiunge una specifica base giuridica per consentire alla Commissione di modificare l’allegato I octies in conformità alle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni. La Commissione può anche inserire i riferimenti della nomenclatura combinata, assicurando così l’aggiornamento tecnico dell’elenco dei beni soggetti a restrizioni.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il carattere immediatamente applicabile è espressamente richiamato per garantire l’effettività delle misure restrittive introdotte.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati soggetti a restrizioni
Gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 329/2007 vengono modificati per includere, oltre agli allegati I, I bis e I ter, anche il nuovo allegato I octies. Tale estensione fa sì che i divieti e le restrizioni previsti dal regolamento si applichino anche ai beni e alle tecnologie contenuti nel nuovo allegato.
Nuovo allegato I octies sui beni sensibili
Viene inserito un nuovo allegato I octies, intitolato "Beni e tecnologie di cui agli articoli 2, 3 e 6", che elenca prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa individuati e designati come beni sensibili ai sensi del paragrafo 25 della risoluzione UNSCR 2270 (2016).
Adeguamento delle disposizioni sui trasferimenti di fondi
All’articolo 5 quater, paragrafo 4, viene sostituita la frase introduttiva relativa alle transazioni concernenti trasferimenti di fondi per importi, con un adeguamento di coordinamento rispetto alla disciplina delle operazioni finanziarie soggette a controllo.
Poteri di aggiornamento della Commissione
All’articolo 13, paragrafo 1, viene aggiunta la lettera g), che conferisce il potere di modificare l’allegato I octies in base a quanto stabilito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni, nonché di aggiungere i numeri di riferimento della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione immediata per garantire l’efficacia delle misure restrittive introdotte.
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