Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1343

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1343 della Commissione, del 5 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto tecnico di applicazione del regime dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, adottato in base al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono aggiornati per specifici codici NC e origini, e si applicano immediatamente dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, classificati secondo i relativi codici NC e, per ciascuna origine indicata, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore. Ha efficacia in tutti gli Stati membri, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile; entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Restano esclusi i prodotti non ricompresi nell'allegato e le origini non ivi menzionate, salvo il codice "ZZ" per le altre origini quando previsto.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1343: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento disciplina un aggiornamento tecnico dei valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli importati nell'Unione. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione giornaliera di tali valori sulla base di dati variabili.

Base normativa e finalità

La Commissione adotta il regolamento richiamando il TFUE, il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che i valori forfettari all'importazione sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che devono essere calcolati ciascun giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.

Ambito di applicazione

L'atto si applica alle importazioni di taluni ortofrutticoli freschi, individuati nell'allegato mediante codici della nomenclatura combinata e origine del paese terzo. I valori sono espressi in EUR/100 kg e servono ai fini della determinazione del prezzo di entrata. L'allegato distingue numerose origini specifiche e include il codice "ZZ", che corrisponde alle "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 stabilisce che i valori applicabili sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato contiene una tabella tecnica con i codici NC dei prodotti, i codici dei paesi terzi e il valore forfettario corrispondente. Tra i prodotti interessati figurano, in particolare, alcuni agrumi, fichi, uva, mele e altri ortofrutticoli freschi, con valori differenziati in base alla provenienza.

Entrata in vigore

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione del regolamento

L'atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La sua funzione è fissare i valori forfettari all'importazione richiesti per il calcolo del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli importati da paesi terzi.

Determinazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato. L'allegato contiene l'elenco dei codici NC dei prodotti, delle origini dei paesi terzi e dei corrispondenti valori in EUR/100 kg.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato tecnico con codici e valori

L'allegato riporta i valori forfettari per specifici prodotti, tra cui i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 29 00 e 0809 30 10/0809 30 90, con valori differenziati in funzione del paese terzo di origine (ad esempio MA, TR, BR, EG, AR, CL, CN, NZ, PE, US, ZA, CA) e del codice "ZZ" per le altre origini.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaledoganeortofrutta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.