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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07503/2026 del 29/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio di appello previa integrazione del contraddittorio nei confronti della creditrice procedente. Il motivo di ricorso non è stato esaminato nel merito perché assorbito dalla nullità processuale rilevata d'ufficio. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia origina da una procedura esecutiva immobiliare promossa da una creditrice procedente su più beni immobili della debitrice. Un creditore ipotecario intervenuto, munito di titolo esecutivo, aveva iscritto ipoteca su alcuni dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione aveva assegnato alla creditrice procedente un termine per integrare la documentazione ipocatastale/certificato notarile ex art. 567 c.p.c.; ritenuta l'inerzia nella produzione nei termini, aveva dichiarato l'estinzione dell'intera procedura. Il creditore intervenuto aveva proposto reclamo e poi appello sostenendo che l'eventuale irregolarità documentale riguardasse solo alcuni beni e che, quindi, al più dovesse disporsi un'estinzione parziale, lasciando proseguire l'esecuzione per i cespiti regolarmente documentati e già gravati dalla sua ipoteca. La Corte d'appello ha però confermato l'estinzione integrale. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 567 c.p.c., commi 2 e 3, e degli artt. 499 e 500 c.p.c., deducendo che il giudice di merito non avrebbe considerato la possibilità di un'estinzione parziale e la posizione autonoma del creditore intervenuto. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare del giudizio di appello: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della creditrice procedente, litisconsorte necessaria nel giudizio sull'estinzione del processo esecutivo.

Norme richiamate

  • art. 567 c.p.c.

    La Corte d'appello aveva ritenuto perentorio il termine per il deposito o l'integrazione della certificazione notarile/ipocatastale; la Cassazione non si è pronunciata nel merito della doglianza sulla perentorietà, perché ha deciso la causa per vizio di contraddittorio.

  • art. 499 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la posizione del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo e la sua capacità di incidere sull'andamento della procedura.

  • art. 500 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in correlazione alla posizione del creditore intervenuto nella procedura esecutiva.

  • art. 630 c.p.c.

    Richiamato nel contesto dei reclami avverso l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo.

  • art. 178 c.p.c.

    Richiamato nel contesto dei reclami proposti dinanzi al tribunale contro l'ordinanza di estinzione.

  • art. 597 c.p.c.

    Indicato dal giudice dell'esecuzione come base dell'estinzione della procedura, insieme all'art. 630 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale invocata a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 383 c.p.c.

    Norma utilizzata per disporre la cassazione con rinvio a seguito del rilievo della nullità del contraddittorio nel grado di appello.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato in combinazione con l'art. 383 c.p.c. per la rinnovazione del giudizio di appello previa integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione relativo all'estinzione del processo esecutivo, il creditore procedente, quale titolare dell'impulso processuale e parte del precedente grado, è litisconsorte necessario: la sua pretermissione determina la nullità della sentenza.
  • La nullità derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio in appello è rilevabile d'ufficio in cassazione anche se il ricorso non sia stato notificato al litisconsorte pretermesso, poiché il vizio si è già consolidato nel grado precedente.
  • Quando il giudizio d'appello è nullo per difetto di integrità del contraddittorio, la Corte di cassazione deve cassare con rinvio per la rinnovazione del grado di merito e per l'integrazione della parte necessaria pretermessa.
  • Le questioni di merito sollevate con il ricorso restano assorbite se la decisione impugnata è affetta da una nullità processuale che impedisce la valida prosecuzione del giudizio di legittimità sul merito.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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