Cassazione Civile, Sentenza n. 13993/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
GPM srl impugnava il decreto del Tribunale di Treviso che aveva confermato il provvedimento del Giudice Delegato (18/10/2023) che autorizzava il curatore della procedura di liquidazione giudiziale a non acquisire all'attivo (o a rinunciare alla liquidazione) materiali inventariati appartenenti alla Resines srl perché qualificati come rifiuti e la liquidazione era ritenuta "manifestamente non conveniente" (valore di realizzo stimato €52.900 vs costo di smaltimento circa €280.000 più oneri di bonifica). GPM contestava che tale scelta elidesse gli obblighi ambientali (principio "chi inquina paga"), sostenendo che i costi di rimozione e smaltimento dei rifiuti dovessero gravare sulla curatela e quindi sulla massa dei creditori, in conformità a normativa nazionale e sovranazionale (direttive UE e D.lgs. 152/2006). Il ricorso denunciava anche violazioni di norme costituzionali e comunitarie richiamate nella memoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto avverso un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività ai sensi dell'art.111, comma 7, Cost.: il decreto del Tribunale che conferma l'autorizzazione del curatore alla derelictio è di natura ordinatoria e gestoria, non incidendo su diritti soggettivi definitivi. Pur prendendo atto della giurisprudenza amministrativa che attribuisce obblighi ambientali alla curatela in presenza di detenzione, la Corte ha affermato che l'art. 213, comma 2, codice della crisi e dell'insolvenza (CCII) riconosce al curatore il potere di non acquisire o di rinunciare alla liquidazione di beni esclusivamente ove sussista la "manifesta non convenienza" dell'attività di liquidazione, e che tale potere non incontra limiti in ragione della natura dei beni. Ha inoltre precisato che gli obblighi pubblicistici ambientali restano oggetto di valutazione e di tutela con procedimenti specifici (es. ordinanze sindacali, giudizio amministrativo, insinuazioni al passivo), senza che ciò comporti la disapplicazione automatica dell'istituto della derelictio nell'ambito della gestione privatistica dell'attivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese (liquidate in €7.000 oltre esborsi).
Norme richiamate
art. 213, comma 2, Codice della crisi e dell'insolvenza (CCII)
"manifesta non convenienza"
Attribuisce al curatore il potere di non acquisire o di rinunciare alla liquidazione di beni quando la liquidazione risulti manifestamente non conveniente; secondo la Corte tale potere è esercitabile indipendentemente dalla natura dei beni.
Richiamato come riferimento procedurale collegato all'esercizio dei poteri del curatore e alla disciplina della gestione dell'attivo; la Corte lo inserisce nel quadro dell'autonomia gestionale finalizzata alla tutela della massa creditoria.
Richiamato in relazione alla sostituzione del comitato dei creditori da parte del giudice delegato; rilevante per qualificare l'atto come provvedimento ordinatorio di gestione.
Richiamato in quanto fonte della relazione dello stimatore utilizzata per valutare la non convenienza economica della liquidazione; illustrativa del criterio valutativo adottato.
D.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), art. 192
Norma che pone obblighi di rimozione e ripristino per i rifiuti e individua il soggetto obbligato alla loro gestione; la Corte prende atto che tale normativa impone obblighi pubblicistici che possono andare a carico del detentore/curatela ma li considera separati dalla valutazione privatistica della derelictio.
D.lgs. 152/2006, artt. 253 (commi richiamati nella memoria)
Richiamati insieme alla normativa comunitaria in tema ambientale come quadro cui attenersi per gli obblighi di gestione rifiuti; la Corte distingue però tra responsabilità pubblicistica e scelta privatistica di derelictio.
Direttiva 2008/98/CE (direttiva quadro sui rifiuti)
Principi comunitari (es. principio "chi inquina paga", prevenzione, responsabilità) invocati dal ricorrente; la Corte li prende in considerazione ma li ritiene non impeditivi, di per sé, dell'esercizio del potere di derelictio quando sussiste la manifesta non convenienza.
Direttiva 2004/35/CE (responsabilità ambientale)
Richiamata nella memoria; la Corte riconosce la sua rilevanza nel quadro pubblicistico della responsabilità ma separa tale ambito dall'atto privatistico di gestione dell'attivo.
art. 111, comma 7, Cost.
Norma costituzionale invocata per la legittimità del ricorso straordinario per cassazione; la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato non avesse i requisiti di decisorietà e definitività necessari per il ricorso ai sensi di questa disposizione.
Giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n.3/2021 e n.1/2026)
Decisioni che attribuiscono alla curatela obblighi di rimozione dei rifiuti quando la curatela abbia acquisito la detenzione dell'area; la Corte prende atto di tali principi, ma li distingue dall'ambito privatistico dell'atto di derelictio, rimandando la verifica degli obblighi pubblicistici al procedimento amministrativo o al giudizio competente.
Massime di principio
- Un decreto del tribunale che conferma l'autorizzazione del curatore alla derelictio è tipicamente un atto ordinatorio di gestione e può non essere impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art.111, comma 7, Cost., se privo di carattere decisorio e definitività.
- Il curatore può non acquisire all'attivo o rinunciare alla liquidazione di beni soltanto quando sia accertata la "manifesta non convenienza" dell'attività di liquidazione (ad es. costi di custodia/smaltimento e bonifica nettamente superiori al valore di realizzo); tale criterio vale indipendentemente dalla natura dei beni.
- La sussistenza di beni qualificati come rifiuti non esclude di per sé l'esercizio del potere di derelictio, ma non elimina i possibili obblighi pubblicistici: gli oneri di rimozione/bonifica residui possono essere fatti valere mediante procedimenti amministrativi o azioni specifiche e non vengono automaticamente annullati dalla scelta gestionale del curatore.
- Se la curatela ha acquisito la detenzione dell'area (anche tramite contratto di locazione o altro titolo contrattuale), la giurisprudenza amministrativa può ritenere la curatela obbligata alla rimozione dei rifiuti; tale questione va però valutata nell'ambito del diritto pubblico/ambientale e non è risolta automaticamente attraverso il giudizio sulla derelictio nell'ambito concorsuale.
- In situazioni analoghe è consigliabile agire secondo due linee parallele: (i) impugnare provvedimenti amministrativi o notifiche di rimozione davanti all'autorità amministrativa/giudice amministrativo, e (ii) valutare in sede concorsuale ipotesi di insinuazione al passivo o azioni volte a far emergere la posizione creditoria/onerosa, perché la decisione sulla derelictio non estingue automaticamente i doveri ambientali.
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