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Ordinanza

Ordinanza n. 8125/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento della graduatoria definitiva nazionale relativa all’ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM 41) per l’A.A. 2025/2026, pubblicata in data 21 gennaio 2026, nella parte in cui non include il ricorrente tra gli ammessi e ne decreta la definitiva esclusione; del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025, recante “Ammissione alle graduatorie di merito nazionali per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella sua interezza e, in particolare, degli articoli 1 e 2, per i motivi esposti in narrativa; del Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, recante “Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, e in particolare dell’art. 6, comma 3, nella parte in cui prevede l’arrotondamento del punteggio solo in caso di superamento della soglia di sufficienza; della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia - LM-41, A.A. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dalle ore 16:00 dell'8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione del ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione dello stesso al secondo semestre; dell’esclusione dal corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - degli Esiti delle prove del semestre aperto sostenute dal ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - del verbale della commissione esaminatrice e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la valutazione della prova di Chimica sostenuta dal ricorrente, con particolare riferimento al quesito n. 29, e il conseguente punteggio attribuito; - di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove (con particolare riguardo alla prova di Fisica del secondo appello), nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive. del D.M. MUR n. 454 del 16 luglio 2025, recante criteri di formazione della graduatoria nazionale di merito, per quanto occorra e nei limiti della sua rilevanza nel rapporto di presupposizione/connessione con gli atti impugnati; - del D.M. MUR n. 557 del 4 agosto 2025, recante modifiche sul meccanismo di scoring/penalizzazione delle risposte errate, per quanto occorra; - del D.M. MUR n. 600 del 7 agosto 2025, recante determinazione dei posti disponibili per l'A.A. 2025/2026, per quanto occorra. delle Linee guida MUR del 16 ottobre 2025 (doc. n. 4) per lo svolgimento degli esami del Semestre aperto, nonché ogni ulteriore istruzione operativa uniformante, per quanto occorra; - della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra: e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere ammesso, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) per l’A.A. 2025/2026 presso l’Università degli Studi di Messina;

Giustizia amministrativa202603483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti e graduatorie relativi all'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, inclusi gli esiti delle prove del semestre aperto e la graduatoria nazionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, iscritto al semestre filtro del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e non ammesso al secondo semestre in esito alle prove nazionali, ha impugnato la graduatoria nazionale e gli atti presupposti e connessi, deducendo la lesività della mancata inclusione nella graduatoria, degli esiti delle prove sostenute nei due appelli nazionali, della valutazione di uno specifico quesito della prova di Chimica, dei punteggi attribuiti e delle modalità di gestione di errori, quesiti e punteggi aggiuntivi o compensativi. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'ammissione, anche in sovrannumero, presso l'Università degli Studi di Messina. Il Collegio ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la procedura si sarebbe conclusa con la graduatoria definitiva pubblicata il 28 gennaio 2026, non specificamente impugnata dal ricorrente entro i termini, mentre il ricorso era rivolto anche alla graduatoria pubblicata l'8 gennaio 2026 e agli atti connessi.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il ricorso nel merito. Ha rilevato che la graduatoria dell'8 gennaio 2026 si inseriva in una sequenza procedimentale conclusa dalla graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026, atto ritenuto idoneo a consolidare definitivamente la posizione degli aspiranti. Secondo il Collegio, la mancata tempestiva impugnazione della graduatoria definitiva potrebbe determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sugli atti precedenti o provvisori, poiché l'eventuale annullamento di questi ultimi non inciderebbe sull'assetto consolidato dalla graduatoria finale. Il riferimento generico agli atti di scorrimento, assegnazione, rettifica e aggiornamento non è stato ritenuto sufficiente a integrare l'impugnazione specifica della graduatoria definitiva. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il TAR ha assegnato alle parti dieci giorni per depositare memorie sulla questione, prospettando la possibile definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuali memorie vertenti sulle questioni indicate in motivazione

    Impone al giudice di sottoporre previamente alle parti le questioni rilevate d'ufficio che possono fondare la decisione, assegnando un termine per il contraddittorio.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Il Collegio prospetta la possibilità di definire il giudizio con sentenza semplificata dopo il contraddittorio sulla questione di improcedibilità.

  • D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Disciplina la sequenza procedimentale relativa alla formazione della graduatoria nazionale, conclusa dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali articolate in più fasi, la graduatoria definitiva costituisce l'atto conclusivo idoneo a consolidare la posizione degli aspiranti; la mancata tempestiva impugnazione di tale atto può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro atti provvisori o endoprocedimentali.
  • Il generico riferimento, nel ricorso, agli atti di scorrimento, assegnazione, rettifica e aggiornamento conseguenti o connessi non sostituisce l'onere di impugnare specificamente la graduatoria definitiva entro i termini di legge.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di improcedibilità, deve provocare il contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., prima di definire il giudizio sulla base di tale questione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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