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Ordinanza

Ordinanza n. 2599/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, Sez. II, n. 946 del 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il privato ha proposto appello cautelare per la riforma della sentenza del TAR Lazio che aveva respinto ricorsi riuniti. L'appellante ha prospettato profili di censura contro la decisione di primo grado e ha dedotto un periculum in mora connesso agli effetti pregiudizievoli della vicenda amministrativa. Dal provvedimento emerge, tuttavia, che il periculum allegato riguarda l'ordinanza comunale di acquisizione della proprietà del bene, oggetto di un diverso giudizio pendente davanti al TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. In sede di sommario esame ha ritenuto che l'appello non presentasse profili di fondatezza e ha condiviso le motivazioni con cui il primo giudice aveva respinto i ricorsi riuniti. Ha inoltre rilevato che il periculum in mora dedotto non era rilevante nel presente giudizio, poiché la tutela cautelare relativa all'ordinanza comunale di acquisizione della proprietà del bene doveva essere richiesta nel diverso giudizio pendente davanti al TAR avente a oggetto tale ordinanza. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione delle parti appellate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base normativa dell'appello cautelare deciso dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, il periculum in mora deve riferirsi direttamente all'oggetto del giudizio pendente; i pregiudizi derivanti da un diverso provvedimento amministrativo devono essere fatti valere cautelarmente nel giudizio avente a oggetto tale provvedimento.
  • Quando, a un primo sommario esame, l'appello cautelare non appare fondato e risultano condivisibili le motivazioni della sentenza di primo grado, il giudice d'appello può respingere la domanda cautelare.
  • La mancata costituzione delle parti appellate giustifica la pronuncia di nulla sulle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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