Ordinanza n. 250/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione a una gara per un accordo quadro relativo a servizi di spurgo, pulizia e videoispezione, limitatamente al lotto 1
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla procedura di gara e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dei suoi effetti. Ha inoltre domandato l'accertamento del diritto a essere rimessa in termini affinché la stazione appaltante comunicasse una richiesta di integrazione documentale mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023. La prospettazione si fondava sull'istanza di rimessione in termini e di attivazione del soccorso istruttorio, diretta a superare la precedente esclusione mediante autotutela.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza dei presupposti dell'art. 55 c.p.a., soprattutto per difetto di fumus boni iuris. La società risultava infatti consapevole della propria esclusione già dal 29 agosto 2025; tale esclusione era stata formalmente disposta dalla stazione appaltante e non era stata impugnata nei termini di legge, con conseguente decadenza dalla relativa contestazione. Il giudice ha inoltre rilevato che non era stato avviato alcun procedimento di revisione dell'esclusione in autotutela. La comunicazione successiva, inserita nell'ambito di una generale attività di attestazione degli esiti definitivi della gara, non era idonea a riaprire i termini né a sanare la decadenza. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge. È stata fissata l'udienza di merito al 18 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 101 d.lgs. 36/2023
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di integrazione documentale; il TAR non ravvisa, tuttavia, elementi per rimettere in termini la concorrente o per superare la precedente esclusione.
art. 55 c.p.a.
presupposti di cui all’art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è negata per l'assenza dei relativi presupposti, principalmente per il difetto di fumus boni iuris derivante dalla mancata tempestiva impugnazione dell'esclusione.
Massime di principio
- La conoscenza effettiva di un provvedimento di esclusione dalla gara fa decorrere il termine per la sua impugnazione; la mancata impugnazione tempestiva determina la decadenza dalla contestazione dell'esclusione.
- Una comunicazione successiva relativa agli esiti definitivi della gara, se inserita in una generale attività di attestazione e non espressiva dell'avvio di un procedimento di revisione dell'esclusione, non riapre i termini di impugnazione e non sana la decadenza già maturata.
- La richiesta di rimessione in termini e di attivazione del soccorso istruttorio non è sufficiente, di per sé, a travolgere una precedente esclusione formalmente disposta e non tempestivamente impugnata, in assenza dell'avvio di uno specifico procedimento di autotutela.
- In sede cautelare, il difetto di fumus boni iuris derivante dalla tardiva contestazione dell'atto lesivo giustifica il rigetto della domanda di sospensione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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