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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01755/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario avviato nel 2001 da un imprenditore titolare di tabaccheria, assistito da due fideiussori. I correntisti hanno sostenuto che la banca avesse negato il pagamento di diversi RID con conseguente pregiudizio per l'attività, fino alla revoca della licenza di rivendita di tabacchi; hanno inoltre contestato l'addebito di interessi ultralegali oltre soglia, commissioni di massimo scoperto, spese non dovute e anatocismo, deducendo di non ricordare di aver sottoscritto un contratto scritto e di non aver ricevuto le successive variazioni contrattuali. Chiedevano quindi la nullità delle clausole illegittime, la rideterminazione del saldo, la ripetizione delle somme indebitamente versate e il risarcimento del danno da privazione di liquidità. La banca sosteneva invece l'esistenza del contratto. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno respinto la domanda per carenza di prova documentale, ritenendo che gravasse sugli attori l'onere di produrre il contratto e gli estratti conto necessari a dimostrare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti e la nullità delle clausole. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte posto l'onere probatorio sul correntista anziché sulla banca; omesso esame e violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. con riferimento alla valutazione della CTU e al preteso superamento del tasso soglia; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto di spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello avesse interpretato la domanda in fatto come non diretta a negare radicalmente l'esistenza di un contratto scritto, ma solo a contestarne alcune clausole e le modifiche, con conseguente corretto riparto dell'onere probatorio a carico del correntista che agisce per l'accertamento negativo del credito e la ripetizione dell'indebito. Ha quindi affermato che l'attore doveva produrre il contratto contenente le clausole asseritamente nulle e la documentazione utile alla ricostruzione del rapporto, onere non assolto. Sul secondo motivo ha rilevato, da un lato, l'inammissibilità per doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., non essendo state evidenziate divergenze tra le decisioni di merito; dall'altro, ha ribadito che la valutazione della CTU e delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile ex art. 116 c.p.c. come violazione di legge. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile come conseguenza dei primi due. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata costituzione della banca intimata, ma è stato dato atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di ripetizione dell'indebito fondato sulla nullità di clausole di conto corrente, l'attore deve provare la mancanza di causa giustificativa dei pagamenti e la base contrattuale delle clausole contestate; il riparto dell'onere della prova non può essere invertito quando non sia dedotta e provata la totale inesistenza del contratto scritto.

  • art. 119 TUB

    La mancata richiesta di documentazione alla banca è stata valorizzata come elemento che conferma l'assenza di prova documentale da parte dei correntisti, senza spostare l'onere probatorio sulla banca.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è inammissibile in presenza di doppia conforme e comunque non può essere usato per rivalutare il fatto o le risultanze della CTU.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non è stata ritenuta idonea a fondare una violazione di legge, poiché mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La norma non consente in cassazione di sindacare il prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo il caso in cui una legge attribuisca a una prova un'efficacia predeterminata.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il vizio motivazionale di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è proponibile, se non vengono indicate specifiche divergenze in fatto tra le due decisioni di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata ritenuta priva di autonomia, essendo dipendente dall'esito dei motivi principali.

  • art. 92 c.p.c.

    La doglianza sulle spese è stata dichiarata inammissibile come motivo consequenziale, senza autonomo scrutinio nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso disatteso, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, in solido.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, applicato per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal correntista per la ripetizione di somme indebitamente addebitate su conto corrente, grava sull'attore l'onere di provare il titolo della pretesa restitutoria, mediante la produzione del contratto e della documentazione necessaria a dimostrare le clausole nulle e la non debenza delle somme pagate.
  • Se la domanda di parte non contiene una chiara deduzione di totale inesistenza del contratto scritto, ma solo la contestazione di alcune clausole o delle loro variazioni, il giudice di merito può interpretarla come azione fondata sull'invalidità parziale del rapporto, con conseguente onere dell'attore di documentare il contenuto negoziale.
  • La valutazione della consulenza tecnica d'ufficio e degli elementi probatori è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione dell'art. 116 c.p.c., salvo che la legge attribuisca a un mezzo di prova un'efficacia legale predeterminata.
  • In presenza di 'doppia conforme', il vizio di omesso esame del fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le differenze fattuali tra le due decisioni di merito.
  • Le censure sulle spese processuali che dipendono integralmente dalla sorte dei motivi principali non possono avere autonoma consistenza quando il ricorso sia già destinato all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioniSpese di lite
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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