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Sentenza

Sentenza del 21/01/2016 n. 371 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RIMBORSO - Diritto al rimborso - Versamento spontaneo - Notifica cartella - Necessità impugnazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso diretto a ottenere il rimborso è stato dichiarato inammissibile. La cartella di pagamento, una volta notificata, avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente dal contribuente; non essendo stata contestata con il rimedio appropriato, non era possibile far valere successivamente il preteso diritto al rimborso attraverso un giudizio autonomo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente sosteneva di avere diritto al rimborso delle somme pagate. Tuttavia, il pagamento era avvenuto dopo la notifica di una cartella di pagamento, e non mediante un versamento spontaneo. Secondo il principio affermato, il diritto al rimborso può sorgere in presenza di un versamento spontaneo indebito, mentre, quando il pagamento consegue a una cartella notificata, il contribuente deve contestare direttamente la cartella nei termini previsti, senza poter successivamente utilizzare un autonomo ricorso per rimborso come strumento alternativo di impugnazione.

Massime di principio

  • Il rimborso è normalmente azionabile quando il contribuente ha effettuato un versamento spontaneo e successivamente ne contesta l’indebita debenza.
  • Se il pagamento è stato effettuato in esecuzione di una cartella di pagamento notificata, la contestazione deve essere rivolta contro la cartella stessa, entro i termini di impugnazione applicabili.
  • Un’istanza o un ricorso per rimborso non può essere utilizzato per eludere i termini o sostituire l’impugnazione dell’atto impositivo o della cartella.
  • Prima di chiedere un rimborso occorre verificare l’origine del pagamento: versamento spontaneo oppure pagamento conseguente a un atto notificato.
  • La mancata impugnazione tempestiva della cartella può rendere inammissibile o comunque precludere una successiva azione fondata sul rimborso delle somme pagate.

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