Sentenza del 28/09/2021 n. 4310 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Dritti camerali - Natura di tributi periodici - Prescrizione - Quinquennale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha ritenuto che i diritti camerali previsti dall'art. 18 della l. n. 580/1993 abbiano natura di tributi da corrispondere periodicamente e, pertanto, la loro azione di riscossione è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c.; la pronuncia conferma l'orientamento espresso da Cass. n. 14244/2021
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione della legittimità e della tempestività della riscossione dei diritti camerali istituiti dalla legge n. 580/1993, art. 18: si discuteva se tali diritti debbano essere qualificati come tributi da versare a cadenza periodica e, in conseguenza, quale fosse il termine di prescrizione applicabile alla loro riscossione
Norme richiamate
legge n. 580 del 1993, art. 18
istituisce i diritti camerali a carico delle imprese iscritte nei registri camerali e li qualifica, nella loro funzione di finanziamento degli organismi camerali, come prelievo periodico dovuto dalle imprese
art. 2948, n. 4, c.c.
applicata per stabilire il termine prescrizionale: la prescrizione per la riscossione di tali tributi periodici è quinquennale
Cassazione, sent. n. 14244/2021
giurisprudenza di riferimento che ha già affermato la natura periodica dei diritti camerali e l'applicabilità della prescrizione quinquennale, citata e confermata nella decisione in esame
Massime di principio
- I diritti istituiti da norme che impongono contributi periodici alle imprese per il funzionamento di organismi pubblici (es. camere di commercio) devono essere valutati come tributi periodici quando la norma ne prevede la riscossione a cadenza ricorrente.
- Quando un prelievo ha natura di tributo periodico, al suo recupero si applica il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.; dunque l'ente che agisce per la riscossione non può generalmente riscuotere crediti anteriori a cinque anni dalla richiesta o dall'atto interruttivo valido.
- La prescrizione quinquennale si calcola con riferimento a ciascuna rata/periodo imponibile: ogni annualità o periodo di competenza rappresenta un credito distinto che prescrive dopo cinque anni dal relativo termine di pagamento o dalla sua esigibilità, salvo interruzioni o riconoscimenti validi.
- In situazioni analoghe occorre verificare la natura della misura introduttiva (se si tratta di tributo, canone o altro) e la periodicità espressa o desumibile dal testo normativo per determinare il corretto termine prescrizionale.
- Eventuali atti interruttivi della prescrizione (es. richieste formali, intimazioni, riconoscimenti) vanno valutati con attenzione: possono sospendere o interrompere il decorso della prescrizione e influire sull'esito della riscossione.
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