Sentenza del 28/09/2021 n. 1160 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
ICI - Agevolazione terreni agricoli - Coltivatore diretto o imprenditore agricolo - Necessità - Prevalenza reddito agrario - Necessità - Esistenza di maggiori redditi di altra fonte - Rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione del diniego dell'agevolazione ICI ex art. 9 D.lgs. 504/1992; la questione centrale era se fosse sufficiente la sola qualifica soggettiva di "coltivatore diretto" o "imprenditore agricolo in via principale" oppure fosse necessario dimostrare anche l'esclusività o la prevalenza del reddito agrario rispetto ad altre fonti di reddito
La decisione
la Corte ha ritenuto che per il riconoscimento dell'agevolazione prevista dall'art. 9 D.lgs. 504/92 sono necessari entrambi i requisiti: 1) la qualifica soggettiva (coltivatore diretto o imprenditore agricolo in via principale) e 2) l'esclusività o la prevalenza del reddito agrario rispetto ad altri redditi. Ne consegue che, anche se il contribuente ha la qualifica richiesta, l'agevolazione non può essere concessa se il contribuente percepisce altri redditi superiori a quello derivante dalla coltivazione del terreno. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il diniego confermato
Norme richiamate
art. 9 D.lgs. 504/1992 (ICI)
La norma richiede la congiunta presenza della qualifica soggettiva (coltivatore diretto o imprenditore agricolo in via principale) e dell'esclusività o prevalenza del reddito agrario; la mera qualifica soggettiva non è sufficiente se il contribuente ha redditi di altra natura prevalenti
Massime di principio
- Per ottenere l'agevolazione ICI sui terreni agricoli servono due requisiti cumulativi: la qualifica soggettiva e la prevalenza (o esclusività) del reddito agrario rispetto ad altre fonti
- La qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo in via principale, da sola, non basta a garantire l'agevolazione se il contribuente percepisce altri redditi superiori a quello agricolo
- In caso di più fonti di reddito, va valutato il confronto quantitativo tra reddito agrario e altri redditi: se gli altri redditi risultano superiori, l'agevolazione va negata
- Il contribuente deve documentare la composizione del proprio reddito (dichiarazioni fiscali, certificazioni previdenziali, documentazione contabile) per provare la prevalenza del reddito agrario
- Nei casi borderline è opportuno produrre un quadro chiaro e aggiornato dei redditi degli anni rilevanti: la prova documentale è decisiva per l'applicazione dell'agevolazione
- L'interpretazione è orientata a evitare abusi: l'agevolazione è riservata a chi effettivamente trae il proprio reddito principale dall'attività agricola
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