Sentenza del 28/09/2021 n. 4299 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Modalità telematica - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa giurisprudenza ha ritenuto legittima la notifica a mezzo PEC: è valida sia quando l'allegato è un duplicato informatico dell'atto nativo digitale, sia quando è una copia informatica per immagine non sottoscritta digitalmente del documento cartaceo. Pertanto il ricorso è stato respinto e la notifica considerata efficace (conferma di Cass. 30948/2019).
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica via posta elettronica certificata (PEC) di una cartella di pagamento sostenendo che l'allegato era una copia informatica per immagine non sottoscritta digitalmente e quindi invalida. La questione giuridica era se la notifica telematica richiedesse necessariamente un duplicato informatico dell'atto nativo digitale oppure se fosse valida anche una copia per immagine non firmata di un documento originariamente cartaceo.
Norme richiamate
d.P.R. 602/73, art. 26
L'art. 26 è interpretato nel senso che consente la notificazione delle cartelle di pagamento con modalità telematiche; la legislazione e la prassi ammettono la trasmissione tramite PEC con allegati informatici equivalenti all'originale.
Cass. sent. 30948/2019
Giurisprudenza di riferimento che conferma l'equivalenza tra duplicato informatico di un documento nativo digitale e la copia per immagine (anche non firmata digitalmente) di un documento cartaceo ai fini della validità della notifica via PEC.
Massime di principio
- La PEC è un mezzo idoneo per la notifica delle cartelle di pagamento: la certificazione di avvenuta consegna della PEC attesta la ricezione dell'atto.
- L'allegato alla PEC può essere sia un duplicato informatico dell'atto nativo digitale sia una copia informatica per immagine di un documento originariamente cartaceo; la mancanza della firma digitale sulla copia per immagine non ne invalida automaticamente la notificazione.
- La copia per immagine deve però essere integra e fedele: file mancanti, corrotti o illeggibili possono costituire motivo concreto di impugnazione.
- Il contribuente può validamente contestare la notifica se prova di non aver ricevuto la PEC, che l'indirizzo era diverso o non registrato, o che l'allegato è incompleto/illeggibile.
- Per difendersi è fondamentale conservare e produrre le ricevute integrali della PEC (avvenuta trasmissione e consegna) e l'allegato così come ricevuto.
- Per ridurre i contenziosi, è consigliabile che l'amministrazione utilizzi duplicati informatici nativi o, quando possibile, apponga firma digitale agli allegati; comunque la sola mancanza di firma digitale sulla copia per immagine non è sufficiente a dichiarare nulla la notifica.
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