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Sentenza

Sentenza del 28/09/2021 n. 6895 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima 118/2021 ALTRI TRIBUTI - IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE (IRBA) - Abrogazione - Clausola di salvezza - Disapplicazione - Ragioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di pagamento e atti sanzionatori per mancato versamento IRBA (anno 2016) relativi a più impianti; questione preliminare sulla soggettività passiva (se il tributo gravasse sul concessionario o si trasferisse sul delegato tramite la delega del 2005) e sulle sanzioni; intervenuta nel frattempo l'abrogazione dell'IRBA con la Legge di Bilancio 2021 con clausola di salvezza "salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già sorte", contestata dalle parti alla luce della direttiva 2008/118/CE e della procedura di infrazione europea

La decisione

La CTR ha riunito i procedimenti, ha ritenuto non fondata la sospensione in attesa di pronuncia della Corte UE e ha disapplicato la parte finale dell'art. 1, comma 628, L. 178/2020 (la clausola "salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte") e la corrispondente parte della legge regionale applicativa, perché incompatibile con il principio di effettività del diritto UE e con la direttiva sulle accise. Per effetto di tale disapplicazione, ha annullato gli Avvisi di Pagamento e gli Atti di irrogazione sanzioni impugnati relativi all'IRBA anno 2016 e ha compensato le spese di lite per entrambi i gradi

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/118/CE (regime generale delle accise), art. 1, par. 2

    "Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette solo se aventi finalità specifiche"

    Impedisce la doppia imposizione su prodotti già assoggettati ad accisa salvo che l'imposta aggiuntiva abbia finalità specifiche (es. ambientali o di salute), principio rilevante per ritenere illegittima l'IRBA.

  • D.Lgs. 48/2010

    Recepisce la direttiva 2008/118/CE nell'ordinamento italiano; quindi le disposizioni comunitarie vincolano l'interpretazione e l'applicazione delle norme nazionali sulle accise e tributi analoghi.

  • Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), art. 1, comma 628

    "abroga l'IRBA a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già sorte"

    Ha abrogato l'IRBA ma con clausola di salvezza per obbligazioni pregresse; la CTR ha ritenuto tale clausola incompatibile con il diritto UE e l'ha disapplicata.

  • Trattato sull'Unione Europea, art. 4, par. 3

    Fondamento del principio di leale cooperazione e della obbligatorietà dell'attuazione effettiva del diritto UE da parte degli Stati membri; base per il principio di effettività invocato dalla CTR.

  • Costituzione italiana, artt. 11 e 117

    Attribuiscono rilievo costituzionale al diritto internazionale e comunitario e consentono al giudice nazionale di disapplicare norme interne incompatibili con il diritto UE.

  • D.Lgs. 398/1990, art. 17

    Norma istitutiva dell'IRBA che, secondo la CTR, contrasta con l'art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE e risulta quindi illegittima.

  • Codice civile, art. 1268

    "Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore... il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo"

    La delega privata (delegatio promittendi) non libera automaticamente il delegante dall'obbligazione verso il creditore: il creditore conserva azione verso il delegante se non ha espressamente liberato il delegante stesso.

  • D.Lgs. 546/1992, art. 15, comma 2

    Consente la compensazione delle spese di lite in presenza di ragioni eccezionali; la CTR ha compensato le spese ritenendo la disapplicazione della norma interna per conflitto con il diritto UE un motivo idoneo.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia (es. Littlewoods C-591/10; cause riunite C-13/18 e C-126/18)

    Affermano il diritto al rimborso o all'efficacia di norme UE che vietano prelievi illegittimi e supportano il principio secondo cui gli Stati devono togliere efficacia a imposizioni incompatibili con il diritto UE.

Massime di principio

  • Una clausola legislativa che abroga un tributo ma lascia "salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già sorte" può essere disapplicata dal giudice nazionale se mantiene l'esazione di somme incompatibili con il diritto UE (principio di effettività e primato del diritto comunitario).
  • Se un tributo grava su un prodotto già assoggettato ad accisa, va verificata la conformità alla Direttiva 2008/118/CE: la doppia imposizione è ammessa solo se l'imposta aggiuntiva ha finalità specifiche (ambientali/sanitarie); in mancanza, la tassa può risultare illegittima e impugnabile.
  • La delega privata al pagamento (delegatio promittendi) non trasferisce automaticamente la titolarità passiva fiscale nei confronti dell'Amministrazione: l'ente creditore resta in generale legittimato ad agire contro il delegante salvo che abbia espressamente liberato quest'ultimo; tuttavia, se la norma istitutiva del tributo è annullata o disapplicata, la questione della soggettività passiva diventa irrilevante.
  • Il giudice nazionale ha il potere di disapplicare norme interne confliggenti con il diritto UE senza attendere una pronuncia della Corte di Giustizia quando il contrasto è chiaro e la normativa comunitaria produce effetti diretti/e vincolanti (primato e tutela giurisdizionale dei diritti UE).
  • La mera esistenza di una procedura di infrazione non obbliga al rinvio/sospensione automatico dei giudizi nazionali; la sospensione può essere rigettata se la procedura non è sfociata in un deferimento alla Corte di Giustizia o non ci sono pronunce vincolanti pendenti.
  • In caso di disapplicazione di norme interne per contrasto con il diritto UE, il giudice può disporre la compensazione delle spese processuali se sussistono ragioni eccezionali e reciproca soccombenza.

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