Sentenza del 28/09/2021 n. 283 - Comm. Trib. Prov. Savona
Finanza locale - IMU - immobili abitativi posseduti da Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia (A.R.T.E) - riconducibilità alla nozione di "alloggio sociale" ai sensi del DM.22.04.2008 n.146 - ravvisabilità - esclusione dall'imposta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Notifica di avviso di accertamento IMU anno 2014 per immobili di edilizia residenziale pubblica e per alcuni terreni (richiesta pagamento omesso IMU, sanzioni e interessi). Il ricorrente ha contestato, tra l'altro, la validità formale dell'avviso e, sostanzialmente, l'applicabilità dell'IMU: gli immobili sono da qualificare come "alloggi sociali" ai sensi del D.M. 22.04.2008 n.146 e quindi esclusi dall'imposta; contestata inoltre la qualificazione catastale e la destinazione dei terreni (diritto di superficie, destinazione pubblica/residuale, assenza di natura agricola).
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Savona ha accolto il ricorso; ha ritenuto che le unità abitative in capo ad ARTE Liguria rientrino nella nozione di "alloggio sociale" ai sensi del D.M. 22.04.2008 n.146 e pertanto siano esenti da IMU ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. b) del D.L. 6.12.2011, n.201 conv. L.214/2011. Ha altresì ritenuto fondate le doglianze relative ai terreni, rilevando la funzione pubblica e la mancanza di attitudine agricola/indice edificatorio utile, con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
D.L. 6 dicembre 2011, n.201, art. 13 comma 2, conv. con modificazioni L.214/2011
L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 . L'imposta municipale propria non si applica, altresì: a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa...; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008...
La Commissione ha ritenuto applicabile l'esenzione prevista dalla lett. b) per gli alloggi sociali; l'equiparazione degli alloggi sociali all'abitazione principale giustifica l'esclusione dall'IMU quando i requisiti del DM 22.04.2008 sono rispettati.
D.M. 22 aprile 2008, n.146 (definizione di "alloggio sociale")
Alloggio sociale: "l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale ... di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati..."; "Rientrano... gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati ... destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà."
La Commissione ha applicato la definizione ministeriale anche ai fini IMU: non è necessario che l'alloggio sia attualmente locato o trasferito; è sufficiente che l'unità presenti i requisiti e la finalità sociale previsti dal DM; gli alloggi realizzati/gestiti da ARTE rientrano nella nozione di "alloggio sociale".
Legge Regionale Liguria n.9/1998 (istituzione e finalità di ARTE)
Serve a contestualizzare la natura pubblica e la finalità sociale dell'ente ricorrente: ARTE è un ente pubblico economico con funzione di produzione/gestione di edilizia residenziale pubblica, elemento rilevante per l'accertamento della natura sociale degli immobili.
Legge 22 ottobre 1971, n.865 (art.35 commi 7 e 8) e disposizioni sui programmi di edilizia economico popolare
La convenzione stipulata in forza di queste norme dimostra la destinazione pubblica dei fabbricati e dei terreni, utile a escludere la natura agricola dei suoli e a giustificare la non imponibilità degli immobili oggetto di programma EEP.
Giurisprudenza citata (CTP e altre sentenze; Corte di Cassazione n.20135/2019 richiamata nel testo)
La Commissione prende atto dell'orientamento della Cassazione che può considerare l'attività locativa esercitata da enti di edilizia residenziale come attività economica; tuttavia ritiene che la fattispecie concreta (requisiti del DM 146, finalità pubblica, normative regionali e convenzioni) sia diversa e permetta l'esenzione IMU.
Massime di principio
- Le unità abitative che rispettano i requisiti sostanziali e formali del D.M. 22.04.2008 n.146 devono essere considerate "alloggi sociali" anche ai fini IMU e, conseguentemente, possono beneficiare dell'esenzione prevista dall'art.13, comma 2, lett. b) del D.L. 201/2011.
- Non è necessario che l'alloggio sia già locato o trasferito: conta la destinazione e i requisiti strutturali e organizzativi previsti dal decreto (anche l'intervento pubblico/privato e la destinazione alla locazione temporanea per il periodo previsto).
- La circostanza che il detentore sia un ente pubblico economico (es. ARTE/ente subentrato ex IACP) non impedisce l'ottenimento dell'esenzione se sussistono i requisiti di alloggio sociale; tuttavia va valutata la specificità fattuale caso per caso, perché la Cassazione ha ritenuto possibile qualificare talune attività come economiche.
- I terreni originariamente concessi in diritto di superficie per fini di edilizia popolare e privi di attitudine agricola non devono essere automaticamente assoggettati a tassazione come terreni agricoli: rilevano la destinazione urbanistica, la funzione pubblica e l'assetto proprietario/di superficie sostanziale al momento del fatto.
- L'aggiornamento catastale non è decisivo: prevalgono gli atti pubblici, le convenzioni e la concreta destinazione d'uso quando essi dimostrino finalità pubbliche e mancanza di rendita agricola/edificatoria.
- In contenziosi simili è opportuno documentare compiutamente il possesso dei requisiti previsti dal DM 146 (convenzioni, bandi di assegnazione, modalità di assegnazione e canoni, destinazione degli immobili) e la situazione giuridica dei terreni (atti di diritto di superficie, retrocessioni, destinazione urbanistica) perché la prova decisiva può determinare l'esenzione.
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