Cassazione Penale, Sentenza n. 17230/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto (errore percettivo). Il ricorrente deduceva due principali errori percettivi: 1) la sentenza della Corte di cassazione avrebbe riportato erroneamente le conclusioni del Sostituto Procuratore generale in udienza (riportando che il PM aveva chiesto il rigetto del ricorso, mentre dal verbale emergerebbe la richiesta di annullamento senza rinvio per prescrizione); 2) la Corte avrebbe erroneamente percepito fatti decisivi relativi alla data di inizio delle irregolarità contabili e delle condotte distrattive (avendo ritenuto che tali condotte fossero iniziate già nel 2003, mentre, secondo atti e testimonianze non allegati al ricorso, sarebbero iniziate nel 2005 dopo l'uscita di Marvaso dalla società), nonché l'errata attribuzione di fatti quali la vendita immobiliare con distrazione di corrispettivo. Tali errori sarebbero stati decisivi sull'accertamento della responsabilità, sull'aggravante del danno di rilevante entità e sulla questione della prescrizione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto: (i) l'asserita inesatta indicazione delle conclusioni del PM in sentenza non integra errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis, essendo la diversa rappresentazione frutto di valutazione di parte e la questione risolta da argomentazione valutativa della Corte (in particolare in ordine alla non estinzione per prescrizione); (ii) le censure circa la data di inizio delle irregolarità contabili e la vendita immobiliare non sono state provate secondo il principio di autosufficienza del ricorso (non sono stati allegati gli atti dai quali desumere l'errore) e, soprattutto, non erano state dedotte in sede di ricorso ordinario in cassazione avverso la sentenza di appello, per cui non possono essere surrettiziamente recuperate con il ricorso straordinario per errore di fatto; (iii) molte delle questioni sollevate attengono a valutazioni di merito e giudizi valutativi del fatto che non rientrano nell'ambito dell'errore percettivo rimediabile con l'art. 625-bis; (iv) sul piano sostanziale la Corte ribadisce il principio che la bancarotta fraudolenta per distrazione prefallimentare è reato di pericolo concreto da valutare ex ante, non richiedendo il verificarsi di un danno effettivo né il nesso causale tra distrazioni e fallimento, per cui l'entità comparata delle distrazioni (es. 2 vs 7 milioni) non è decisiva per l'integrazione del reato. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Regola il ricorso straordinario per errore di fatto in Cassazione. Interpretato dalla Corte come rimedio eccezionale: l'errore percettivo deve essere effetto di una svista che ha inciso causalmente sulla decisione e deve essere decisivo per l'esito. Non è applicabile per errori di giudizio, errori di diritto o per censure non dedotte nel ricorso ordinario; il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza allegando gli atti che dimostrino l'errore.
art. 157, comma 2 cod. pen.
La Corte ricorda che aggravanti a effetto speciale incidono sul calcolo della prescrizione: il riconoscimento dell'aggravante del danno di rilevante entità può modificare il termine prescrizionale, giustificando la scelta di non dichiarare la prescrizione.
art. 216, comma 1 e 2 legge fallimentare (LF)
Norme che perseguono la bancarotta fraudolenta documentale (falsa tenuta delle scritture) e distrattiva. La Corte richiama che per la bancarotta documentale è richiesto il dolo specifico (coscienza e volontà di procurare ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori). Per la bancarotta per distrazione prefallimentare la fattispecie è valutata come reato di pericolo concreto.
art. 219, commi 1 e 2 legge fallimentare (LF)
Norme sulle aggravanti in materia fallimentare; nella fattispecie il riconoscimento dell'aggravante del danno di rilevante entità ha rilevanza anche ai fini del calcolo della prescrizione (effetto speciale).
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Principio dell'autosufficienza: il ricorso per motivi di fatto o di diritto deve indicare specificamente l'elemento materiale o il fatto errato e allegare gli atti processuali da cui risulti l'errore; la mancata allegazione rende il ricorso inammissibile.
Giurisprudenza: Sezioni Unite, sent. n. 16103 del 27/03/2002
Definisce l'errore di fatto in Cassazione come errore percettivo che deve aver influenzato il processo formativo della volontà del giudice di legittimità e aver avuto incidenza causale sulla decisione; precisa i limiti dell'istituto rispetto agli errori di giudizio, di diritto e ai vizi del giudice di merito non dedotti in cassazione.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento eccezionale: l'errore di fatto deve essere un errore percettivo effettivo, dimostrabile e decisivo per l'esito della decisione; mere valutazioni di merito non sono ammesse.
- Il ricorrente ha l'onere di autosufficienza: deve indicare precisamente l'errore e allegare gli atti processuali che lo comprovino; l'assenza di documentazione rende il ricorso inammissibile.
- Non possono essere sollevate in sede straordinaria questioni fattuali o travisamenti della prova che non siano stati oggetto di autonoma impugnazione nelle fasi ordinarie; il ricorso non è strumento per far emergere censure omesse in precedenza.
- Le conclusioni del Pubblico Ministero in udienza, essendo valutazioni di parte, non costituiscono presupposto fattuale vincolante della decisione di legittimità e, se rappresentate in modo difforme, non configurano automaticamente un errore di fatto decisivo.
- Quanto al merito dei reati fallimentari: la bancarotta fraudolenta per distrazione prefallimentare è reato di pericolo concreto valutato ex ante; non è necessario dimostrare un danno effettivo o un nesso di causalità diretto tra le distrazioni e il fallimento per integrare il reato.
- Le contestazioni relative all'elemento soggettivo (dolo specifico) o alla qualificazione giuridica di singole condotte devono essere dedotte e provate nelle impugnazioni ordinarie; il ricorso per errore di fatto non supplisce alla mancanza di tali censure.
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