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Sentenza

Sentenza del 01/12/2016 n. 2260 - Comm. Trib. Prov. Genova

Accertamento - ricostruzione dei ricavi con metodo analitico presuntivo - consumo di caffè - criterio non attendibile - art. 39, c.1, lett. d), D.P.R. n. 600/73

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione ha ricostruito in via analitico-presuntiva i ricavi del ristorante sulla base del numero di tazzine di caffè che si presumeva fossero state somministrate, calcolato in relazione ai quantitativi di caffè acquistati. Il contribuente ha contestato l'attendibilità di tale criterio, ritenendolo generico e incapace di rappresentare i ricavi effettivi, poiché non considerava adeguatamente gli sprechi, le variabili nelle dosi, l'utilizzo del caffè per la preparazione di dolci e i consumi interni del personale.

La decisione

La ricostruzione dei ricavi è stata ritenuta fondata su un metodo empirico, grossolano, approssimativo e scarsamente attendibile. Il criterio basato esclusivamente sui quantitativi di caffè acquistati e sulle tazzine presumibilmente somministrate non tiene conto dei numerosi fattori umani e ambientali che incidono sui consumi, né dell'utilizzo del prodotto per finalità diverse dalla vendita diretta e dei consumi del personale. L'accertamento fondato su tale presunzione, pertanto, non è stato ritenuto adeguatamente giustificato.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973

    La norma consente la rettifica analitico-induttiva dei redditi sulla base di presunzioni, ma queste devono essere assistite da elementi concreti, coerenti e sufficientemente attendibili. Un calcolo fondato soltanto sui quantitativi di caffè acquistati e su un consumo teorico standardizzato può risultare inidoneo se non considera le variabili specifiche dell'attività.

Massime di principio

  • Le ricostruzioni presuntive dei ricavi sono ammissibili solo quando il criterio utilizzato sia ragionevole, verificabile e adeguatamente collegato alla concreta organizzazione dell'impresa.
  • Un indicatore di consumo non può essere automaticamente equiparato ai prodotti venduti: occorre considerare sprechi, dosi variabili, consumi interni, utilizzi per preparazioni diverse e ogni altra destinazione del prodotto.
  • Le presunzioni basate su medie o standard astratti possono essere contestate quando ignorano fattori umani, ambientali o gestionali idonei a incidere significativamente sui risultati.
  • L'Amministrazione finanziaria deve motivare il procedimento di ricostruzione e dimostrare perché il parametro adottato sia attendibile nel caso concreto; non è sufficiente applicare meccanicamente un rapporto tra acquisti e vendite presunte.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare o evidenziare tutte le destinazioni alternative delle materie prime e le circostanze che rendono non rappresentativo il coefficiente presuntivo utilizzato.

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