Sentenza del 01/12/2016 n. 2993 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IRES - Società di comodo - Disciplina antielusiva - Istanza di disapplicazione - Obbligatorietà - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione della disciplina delle società non operative o "società di comodo" prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994. L'Agenzia aveva ritenuto la società non operativa e aveva accertato, per il 2006, un maggior reddito IRES di euro 157.554,96 e un minor credito IVA di euro 19.261,00, oltre a sanzioni e interessi. Secondo l'Ufficio, la società avrebbe potuto contestare l'applicazione della disciplina soltanto dopo avere presentato preventivamente un'istanza di disapplicazione ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973. La società sosteneva invece che l'istanza fosse facoltativa e che l'avviso potesse essere impugnato direttamente, dimostrando in giudizio le concrete ragioni economiche e gestionali che avevano impedito il raggiungimento dei ricavi presunti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato integralmente l'avviso di accertamento. Ha stabilito che la presentazione dell'istanza di disapplicazione costituisce una facoltà, non un obbligo, e che la sua omissione non preclude l'impugnazione dell'avviso. Nel merito, ha ritenuto attendibile la documentazione contabile della società e ha riconosciuto che specifiche problematiche operative e gestionali, non dipendenti dalla volontà della contribuente, giustificavano il risultato economico dichiarato. Le spese del giudizio d'appello sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724/1994
La disapplicazione può essere richiesta, "in presenza di oggettive situazioni", alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.
La norma disciplina le società non operative e prevede la possibilità, non l'obbligo, di chiedere preventivamente la disapplicazione delle disposizioni antielusive. L'assenza dell'istanza non impedisce al contribuente di contestare successivamente l'avviso di accertamento.
Art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La disposizione costituisce la base normativa dell'interpello disapplicativo, ma non introduce una condizione di procedibilità o una preclusione processuale per il contribuente che intenda impugnare l'accertamento.
Art. 24, comma 2, della Costituzione
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Il principio del diritto di difesa conferma che il contribuente deve poter contestare in giudizio l'accertamento, anche se non ha previamente presentato un'istanza di disapplicazione.
Art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973
È stato indicato come fondamento dell'accertamento del maggior reddito d'impresa ai fini IRES.
Art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972
È stato richiamato per la rettifica ai fini IVA e per la determinazione del minor credito d'imposta.
Art. 2697 del Codice civile
La Commissione ha valorizzato la documentazione contabile prodotta dalla società quale prova delle operazioni effettivamente svolte e delle concrete condizioni gestionali che avevano inciso sui risultati economici.
Massime di principio
- L'istanza di disapplicazione della disciplina delle società di comodo è, in linea generale, uno strumento facoltativo e non una condizione necessaria per poter impugnare l'avviso di accertamento.
- Il contribuente può contestare direttamente in giudizio la qualificazione come società non operativa e deve fornire documentazione concreta, attendibile e coerente sulle cause oggettive che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi o del reddito presunti.
- La mancata presentazione dell'interpello non esonera il contribuente dall'onere di provare le ragioni economiche e gestionali della propria situazione; tuttavia, tale prova può essere fornita nel processo tributario.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare l'accertamento in modo puntuale e coerente con la realtà economica dell'impresa, confrontandosi con le scritture contabili e con le circostanze specifiche documentate dal contribuente.
- La disciplina delle società di comodo non può essere applicata automaticamente quando la società dimostri che il basso reddito deriva da effettive difficoltà operative, da un avvio dell'attività o da altre cause oggettive non imputabili alla sua volontà.
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