Sentenza del 01/12/2016 n. 3411 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
M.T. ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, con il quale erano stati recuperati IRPEF, IRAP e IVA sulla base di controlli della Guardia di Finanza. Ha contestato, tra l'altro, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, il difetto di motivazione, l'emissione dell'atto prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni e vizi di merito. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto la tardività del ricorso e, in appello, ha invocato il raddoppio dei termini di accertamento previsto per la presenza di violazioni penalmente rilevanti, richiamando una presunta denuncia per reati tributari.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Crotone aveva accolto il ricorso della contribuente. La Commissione Tributaria Regionale della Calabria ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto applicabile la rimessione in termini in presenza di un caso fortuito non contestato dall'Ufficio. Quanto al raddoppio dei termini, ha stabilito che, a fronte della contestazione della contribuente, l'Agenzia doveva dimostrare i presupposti dell'obbligo di denuncia penale. Poiché la denuncia richiamata dall'Ufficio non era stata prodotta e il verbale conteneva soltanto un generico riferimento a un procedimento penale, il giudice non ha potuto verificare l'effettiva sussistenza della notitia criminis e dei presupposti per il raddoppio. L'accoglimento di tale censura era quindi escluso e non sono state esaminate le ulteriori questioni. Le spese del grado di appello sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992
Termine per la proposizione del ricorso tributario.
La tardività del ricorso non comporta necessariamente l'inammissibilità quando ricorrono i presupposti per la rimessione in termini.
Art. 153, comma 2, c.p.c.
Rimessione in termini per causa non imputabile alla parte.
L'istituto può operare anche nel processo tributario e consentire il recupero del termine per impugnare un atto impositivo quando la decadenza sia dovuta a un caso fortuito o a una causa non imputabile.
Art. 184-bis c.p.c.
Rimessione in termini nella formulazione previgente.
Secondo la giurisprudenza richiamata, la rimessione in termini tutela l'effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive e può riguardare anche la tardiva impugnazione dell'atto.
Art. 37, commi 24 e 25, del D.L. n. 223/2006
Raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti.
Il raddoppio non richiede una condanna penale o l'effettiva instaurazione del procedimento, ma presuppone fatti che facciano sorgere l'obbligo di denuncia per un reato tributario. Il giudice tributario deve verificare, su contestazione del contribuente, che non vi sia stato un uso pretestuoso del raddoppio.
Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
Termini per l'accertamento delle imposte sui redditi.
Il termine ordinario può essere raddoppiato solo se risultano concretamente verificati i presupposti dell'obbligo di denuncia penale.
Art. 57 del D.P.R. n. 633/1972
Termini per l'accertamento dell'IVA.
Anche per l'IVA il raddoppio dei termini dipende dalla sussistenza di fatti fiscalmente rilevanti penalmente, da valutare secondo una prognosi postuma.
Art. 331 c.p.p.
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali.
Il presupposto del raddoppio è l'esistenza di fatti tali da imporre la denuncia di un reato tributario; l'Amministrazione deve dimostrarne la ricorrenza se il contribuente la contesta.
Art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000
Obbligo di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria.
La questione era stata dedotta dalla contribuente e riproposta dall'Ufficio, ma non è stata esaminata perché il rigetto dell'appello sul tema dei termini era già decisivo.
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
Requisiti e motivazione dell'avviso di accertamento.
La censura relativa alla validità dell'avviso non è stata esaminata nel merito, poiché la decisione sul raddoppio dei termini ha reso superfluo l'esame degli ulteriori motivi.
Art. 247 della Costituzione, come richiamato nella sentenza tramite Corte costituzionale n. 247/2011
Il giudice tributario deve controllare, se richiesto, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo una valutazione ora per allora.
Il raddoppio dei termini deriva dai fatti che imponevano la denuncia, non dalla sua effettiva presentazione né dall'esito del procedimento penale; tuttavia l'Amministrazione deve fornire elementi idonei a consentire il controllo giudiziale.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta il raddoppio dei termini di accertamento, l'Amministrazione deve provare i fatti che rendevano obbligatoria la denuncia penale; un generico richiamo a un procedimento o a una denuncia non è sufficiente.
- Per il raddoppio dei termini non occorre necessariamente una condanna penale, l'effettiva presentazione della denuncia o l'avvio dell'azione penale, ma devono emergere concretamente fatti astrattamente riconducibili a un reato tributario.
- Il giudice tributario deve svolgere una valutazione riferita al momento dell'accertamento, verificando che l'uso del raddoppio non sia strumentale o pretestuoso.
- La mancata produzione della denuncia, del relativo contenuto o di elementi equivalenti può impedire di verificare i presupposti del raddoppio e determinare l'illegittimità dell'accertamento per intervenuta decadenza.
- La rimessione in termini può essere ammessa anche per la tardiva impugnazione dell'atto tributario quando la parte dimostri una causa non imputabile, come un caso fortuito, e tale circostanza non sia validamente contestata.
- Se un motivo preliminare, come la decadenza dell'Amministrazione, è decisivo, il giudice può non esaminare le ulteriori contestazioni relative a motivazione, termini dilatori o merito dell'accertamento.
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