Sentenza del 01/12/2016 n. 2103 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Comunicazione preventiva iscrizione ipotecaria - Autonoma impugnabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sostenendone l'autonoma impugnabilità per poter verificare immediatamente la legittimità sostanziale della pretesa tributaria sottostante. La questione riguardava il fatto che tale comunicazione non è espressamente inclusa nell'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del D.lgs. 546/1992.
La decisione
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata ritenuta autonomamente impugnabile. Anche se non espressamente ricompresa tra gli atti indicati dall'art. 19 del D.lgs. 546/1992, essa porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria concreta e attuale. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., sussiste l'interesse ad agire per ottenere il controllo giudiziale della legittimità della pretesa prima dell'eventuale iscrizione ipotecaria.
Norme richiamate
Art. 19 D.lgs. 546/1992
Atti impugnabili e oggetto del ricorso
L'elenco degli atti impugnabili non impedisce di impugnare immediatamente un atto non espressamente previsto quando esso manifesta una pretesa tributaria concreta e attuale lesiva degli interessi del contribuente.
Art. 100 c.p.c.
Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
La comunicazione preventiva determina un interesse attuale del contribuente alla tutela giudiziale, poiché consente di contestare preventivamente la legittimità sostanziale della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Un atto dell'amministrazione può essere autonomamente impugnabile anche se non espressamente previsto dall'elenco normativo, quando rende concreta e attuale una pretesa tributaria.
- L'interesse ad agire sussiste quando il contribuente rischia una conseguenza patrimoniale concreta, come l'iscrizione ipotecaria, e ha bisogno di una tutela preventiva.
- La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è necessariamente un atto meramente informativo: può costituire il primo momento in cui la pretesa tributaria diventa contestabile in giudizio.
- In situazioni analoghe occorre verificare il contenuto effettivo dell'atto e non soltanto la sua denominazione, valutando se esso produca una lesione attuale o renda concreta la pretesa dell'amministrazione.
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