Sentenza del 01/12/2016 n. 2994 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Società non operative - Disposizioni antielusive - Istanza di disapplicazione - Rigetto - Impugnazione accertamento - Possibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava gli effetti del rigetto dell'istanza preventiva di disapplicazione delle disposizioni antielusive previste per le società non operative e sosteneva di poter comunque impugnare il successivo avviso di accertamento. Il rigetto dell'istanza, infatti, non avrebbe dovuto impedirle di far valere le proprie ragioni direttamente contro l'atto impositivo.
La decisione
È stato affermato che il rigetto dell'istanza di disapplicazione non preclude l'impugnazione dell'avviso di accertamento. La presentazione dell'istanza costituisce una facoltà, non un obbligo, per la società interessata; pertanto, anche dopo il rigetto, la società può contestare l'accertamento e dedurre l'esistenza di oggettive situazioni che giustifichino la disapplicazione delle disposizioni antielusive. La decisione riconosce quindi l'ammissibilità dell'impugnazione dell'accertamento, senza che il rigetto preventivo determini una decadenza o una preclusione automatica.
Norme richiamate
Disposizioni antielusive sulle società non operative
Le disposizioni possono essere disapplicate quando ricorrono oggettive situazioni che hanno impedito alla società di conseguire i ricavi o i risultati richiesti dalla disciplina.
Disciplina dell'istanza di disapplicazione
La richiesta preventiva di disapplicazione è una facoltà della società e non un obbligo; il suo rigetto non impedisce di impugnare il successivo avviso di accertamento.
Massime di principio
- Il rigetto di un'istanza preventiva o amministrativa non preclude automaticamente la possibilità di contestare il successivo atto impositivo, salvo che una norma stabilisca espressamente una decadenza o una preclusione.
- Quando la presentazione di un'istanza è prevista come facoltativa, il contribuente può scegliere di far valere le proprie ragioni direttamente in sede di impugnazione dell'accertamento.
- Nel giudizio contro l'avviso di accertamento è possibile dedurre le circostanze oggettive che giustificano la disapplicazione della disciplina antielusiva, anche se l'amministrazione le ha già valutate negativamente in via preventiva.
- Il rigetto dell'istanza non equivale necessariamente alla definitività della pretesa tributaria: la legittimità dell'accertamento deve poter essere contestata attraverso gli ordinari strumenti processuali.
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