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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/913

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/913 della Commissione del 25 giugno 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Mojama de Barbate» (IGP)]

Normativa europea32020R0913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare relativo alla IGP «Mojama de Barbate». La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Spagna ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, ha pubblicato la modifica proposta e, non essendo state presentate opposizioni, ne ha disposto l’approvazione. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP «Mojama de Barbate»

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla modifica del disciplinare della denominazione geografica protetta «Mojama de Barbate», registrata come IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Produce effetti negli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; riguarda i soggetti della filiera e del mercato del prodotto tutelato, nei limiti delle regole del disciplinare modificato. Non disciplina nuove iscrizioni, ma l’approvazione di una variazione non minore già pubblicata e non oggetto di opposizioni.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP «Mojama de Barbate»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/913 della Commissione approva una modifica del disciplinare della denominazione «Mojama de Barbate», iscritta nel registro delle DOP e IGP come indicazione geografica protetta. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la procedura prevista per le modifiche non minori.

Contesto procedurale e base giuridica

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l’adozione del regolamento di esecuzione. La domanda di modifica è stata presentata dalla Spagna ed esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento. Poiché la modifica è stata qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la proposta è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Esito della procedura di opposizione

La Commissione precisa che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la modifica del disciplinare può essere approvata definitivamente.

Contenuto dispositivo

L’unica disposizione sostanziale del regolamento approva la modifica del disciplinare pubblicata in Gazzetta ufficiale per il nome «Mojama de Barbate» (IGP). Il testo non riporta il dettaglio analitico delle modifiche approvate, limitandosi a dare efficacia formale alla versione del disciplinare oggetto di pubblicazione.

Entrata in vigore ed effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente immediata vincolatività per gli operatori interessati dalla IGP e per le autorità nazionali competenti.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Mojama de Barbate» (IGP). La base giuridica richiamata è l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Procedura seguita per la modifica non minore

La Commissione ha esaminato la domanda della Spagna ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché la modifica è stata qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare è stata approvata senza ulteriori passaggi procedurali.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti agroalimentariindicazioni geografiche protette

Testo integrale

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