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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1588

Regolamento delegato (UE) 2020/1588 della Commissione del 25 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le soglie relative ai volumi per i minerali di tantalio o niobio e loro concentrati, i minerali di oro e loro concentrati, gli ossidi e idrossidi di stagno, i tantalati e i carburi di tantalio

Normativa europea32020R1588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2020/1588 modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2017/821, completando il sistema delle soglie di volume annuo di importazione rilevanti per l’applicazione degli obblighi di due diligence. La Commissione fissa così le soglie mancanti per cinque categorie di minerali/metalli, sulla base dei dati doganali disponibili per il 2018 e il 2019 e in coerenza con l’obiettivo di coprire almeno il 95 % dei volumi importati nell’Unione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2017/821 per fissare le soglie di volume annuo di importazione per taluni minerali e metalli legati ai doveri di diligenza nella catena di approvvigionamento.

Ambito di applicazione

Si applica agli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro originari di zone di conflitto o ad alto rischio, nei limiti già stabiliti dal regolamento (UE) 2017/821. Il presente regolamento delegato interviene solo per aggiornare l’allegato I di tale regolamento, fissando le soglie di volume per cinque categorie di minerali/metalli per le quali le soglie non erano ancora state determinate. L’effetto pratico riguarda l’individuazione degli importatori esentati dagli obblighi di dovere di diligenza quando il volume annuo di importazioni per ciascun minerale o metallo resta inferiore alle soglie fissate.

Modifica delle soglie di volume per i minerali e metalli di conflitto

Il regolamento delegato (UE) 2020/1588 interviene sul regolamento (UE) 2017/821, che disciplina gli obblighi di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro originari di zone di conflitto o ad alto rischio. L’obiettivo è completare l’allegato I, fissando le soglie di volume annuo di importazione per alcune categorie per le quali, al momento dell’adozione del regolamento del 2017, non era possibile determinare i valori per mancanza di codici doganali sufficientemente disaggregati.

Contesto normativo e finalità

I considerando chiariscono che l’allegato I del regolamento (UE) 2017/821 elenca i minerali e i metalli interessati e stabilisce soglie annue di importazione al di sotto delle quali il regolamento non si applica agli importatori dell’Unione. Tali soglie sono concepite in modo da assicurare che almeno il 95 % dei volumi totali importati nell’Unione per ciascun minerale e metallo rimanga soggetto agli obblighi di diligenza. Poiché per cinque voci dell’allegato I i dati non erano disponibili, la Commissione è intervenuta con atto delegato, come previsto dall’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/821.

Ambito di applicazione sostanziale

Il regolamento non introduce un autonomo regime materiale, ma modifica un allegato tecnico del regolamento (UE) 2017/821. L’effetto pratico è delimitare, per le categorie interessate, quando un importatore dell’Unione resta al di sotto della soglia e quindi non è tenuto agli obblighi previsti dal regolamento di base. La determinazione delle soglie si fonda sui dati importativi raccolti dalle autorità doganali degli Stati membri e, secondo i considerando, sulle informazioni relative al 2018 e al 2019.

Soglie fissate dall’allegato

L’allegato del regolamento delegato sostituisce alcune righe dell’allegato I del regolamento (UE) 2017/821:

  • nella Parte A, per i minerali:
    • minerali di tantalio o niobio e loro concentrati, codice ex 2615 90 00, soglia 100 000;
    • minerali di oro e loro concentrati, codice ex 2616 90 00, soglia 4 000 000;
  • nella Parte B, per i metalli:
    • ossidi e idrossidi di stagno, codice ex 2825 90 85, soglia 3 600;
    • tantalati, codice ex 2841 90 85, soglia 30;
    • carburi di tantalio, codice ex 2849 90 50, soglia 770.

Effetti per gli operatori

Le soglie rilevano ai fini dell’esclusione dall’ambito applicativo del regolamento (UE) 2017/821 per gli importatori che, in relazione a ciascun minerale o metallo, non superano il volume annuo stabilito. Di conseguenza, le imprese che importano tali prodotti devono verificare il proprio volume annuo di importazioni rispetto ai limiti aggiornati per stabilire se ricadano o meno negli obblighi di due diligence della normativa di base.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento delegato entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2017/821

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2017/821 conformemente all’allegato del regolamento delegato, al fine di stabilire le soglie di volume annuo ancora mancanti per specifiche categorie di minerali e metalli.

Soglie fissate per i minerali

Nella Parte A dell’allegato I sono sostituite le righe relative a: minerali di tantalio o niobio e loro concentrati (ex 2615 90 00), con soglia di 100 000; minerali di oro e loro concentrati (ex 2616 90 00), con soglia di 4 000 000.

Soglie fissate per i metalli

Nella Parte B dell’allegato I sono sostituite le righe relative a: ossidi e idrossidi di stagno (ex 2825 90 85), con soglia di 3 600; tantalati (ex 2841 90 85), con soglia di 30; carburi di tantalio (ex 2849 90 50), con soglia di 770.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento delegato entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e criteri di determinazione

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/821. I considerando richiamano che le soglie devono essere fissate in modo da garantire che non meno del 95 % dei volumi totali importati nell’Unione per ciascun minerale e metallo sia soggetto agli obblighi degli importatori; la Commissione ha inoltre utilizzato i dati delle importazioni relativi agli anni 2018 e 2019 trasmessi dagli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieminerali di conflittodiligenza nella catena di approvvigionamentocommercio internazionaledoganemateria prima

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