Regolamento (UE) 2020/915
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/915 della Commissione del 25 giugno 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Riso Nano Vialone Veronese» (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva la modifica non minore del disciplinare della IGP "Riso Nano Vialone Veronese". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, ha pubblicato la modifica proposta e, non essendo pervenute opposizioni, ne ha disposto l’approvazione. Il testo ha efficacia generale nell’Unione ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Riso Nano Vialone Veronese".
Ambito di applicazione
Si applica alla modifica del disciplinare relativo alla IGP "Riso Nano Vialone Veronese", registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 205/2009. Produce effetti nell’ordinamento dell’Unione e, in quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Non introduce regole generali di produzione autonome, ma approva una specifica variazione del disciplinare già iscritto nel registro delle DOP e IGP.
Approvazione della modifica del disciplinare del "Riso Nano Vialone Veronese" (IGP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/915 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della indicazione geografica protetta "Riso Nano Vialone Veronese". L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e riguarda una modifica già pubblicata dalla Commissione a seguito della domanda presentata dall’Italia.
Contesto procedurale
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica per adottare il regolamento di esecuzione. Nelle premesse si precisa che:
- la domanda italiana di modifica del disciplinare è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma;
- la modifica è stata qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2;
- la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).
Mancanza di opposizioni
La Commissione evidenzia che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In assenza di opposizioni, la modifica del disciplinare può essere approvata e viene quindi adottato il regolamento di esecuzione.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per il nome "Riso Nano Vialone Veronese" (IGP). Il regolamento non introduce ulteriori prescrizioni operative nel testo qui fornito, limitandosi a recepire e rendere efficace la modifica del disciplinare già oggetto di pubblicazione.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il suo carattere di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e di diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Riferimento al precedente disciplinare
Nelle note si richiama il regolamento (CE) n. 205/2009 della Commissione, con il quale erano già state approvate modifiche minori del disciplinare della denominazione/IGP "Riso Vialone Nano Veronese". Questo elemento conferma che il presente atto si inserisce in una sequenza di aggiornamenti del regime di qualità della medesima indicazione geografica.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Riso Nano Vialone Veronese" (IGP), in quanto modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Base procedurale e assenza di opposizioni
La Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda di modifica è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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