Regolamento (UE) 2020/882
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/882 della Commissione del 25 giugno 2020 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento accoglie la richiesta di Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd. di ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori nell’ambito delle misure antidumping definitive sui prodotti in ceramica per il servizio da tavola e da cucina originari della RPC. Dopo aver verificato che la società non esportava nel periodo dell’inchiesta iniziale, non era collegata ai produttori/esportatori soggetti alle misure e aveva esportato nell’Unione nel 2019, la Commissione le attribuisce l’aliquota del 17,9 %. L’effetto operativo è l’inserimento della società nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 con il codice addizionale TARIC C550.
Accettazione della richiesta di trattamento riservato a un nuovo produttore esportatore e inserimento di Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd. nell’elenco dei produttori esportatori collaboranti soggetti al dazio antidumping del 17,9 % sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC.
Ambito di applicazione
Si applica ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese interessati dalle misure antidumping definitive sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica. Il regolamento riguarda in particolare Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd., in quanto nuovo produttore esportatore che chiede l’estensione dell’aliquota del 17,9 % prevista per le società cinesi collaboranti non incluse nel campione. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, senza esclusioni territoriali ulteriori.
Accettazione del trattamento riservato a un nuovo produttore esportatore per oggetti in ceramica originari della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/882 della Commissione interviene nel quadro delle misure antidumping definitive già in vigore sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, applicando l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, valuta una domanda presentata da Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd. per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e, all’esito dell’istruttoria, la accoglie.
Contesto normativo e misure preesistenti
Le misure antidumping definitive sul prodotto in esame erano già state istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio e successivamente prorogate per cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, adottato a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. In seguito, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 ha modificato il regime a seguito di un’inchiesta antielusione. Nel sistema delineato dal regolamento iniziale, i produttori esportatori del campione sono soggetti ad aliquote individuali tra il 13,1 % e il 23,4 %, i collaboranti non campionati al 17,9 % e gli operatori non collaboranti al 36,1 %.
Presupposti per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
Ai fini dell’estensione della tariffa del 17,9 %, il regolamento richiede che il nuovo produttore esportatore dimostri cumulativamente tre elementi:
- assenza di esportazioni verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale, compreso tra il 1º gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011;
- assenza di collegamenti con esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping;
- esportazioni effettive nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale oppure assunzione di un obbligo contrattuale irrevocabile a esportare un quantitativo significativo.
La Commissione verifica tali condizioni tramite questionario, richieste integrative di informazioni, consultazione di banche dati aziendali online, controllo incrociato con casi precedenti e informazione dell’industria dell’Unione, senza ricevere osservazioni.
Valutazione della posizione di Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd.
La Commissione rileva che Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd. è stata costituita solo nell’ottobre 2013 e ha ottenuto la licenza commerciale nel novembre 2013, quindi non esisteva nel periodo dell’inchiesta iniziale e non poteva aver esportato allora. Quanto al requisito dell’assenza di collegamenti, viene constatato che i due azionisti non detengono altre partecipazioni e che, pur essendo uno dei principali acquirenti un produttore cinese soggetto a misure antidumping, non emerge una relazione rilevante ai sensi dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
In relazione al terzo requisito, la Commissione accerta esportazioni nell’Unione nel 2019, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, sulla base di fatture, bolla di accompagnamento merci, polizza di carico e ricevuta di pagamento riferite a un ordine di una società in Francia. Ne consegue il riconoscimento del trattamento richiesto.
Effetti dispositivi
L’articolo 1 dispone l’inserimento di Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd. nell’elenco delle società collaboranti non incluse nel campione contenuto nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, con codice addizionale TARIC C550. In termini pratici, ciò comporta l’applicazione alla società del dazio antidumping del 17,9 %.
Entrata in vigore e portata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Accoglimento del trattamento per nuovo produttore esportatore
La Commissione accetta la richiesta di Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd. ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 e aggiunge la società all’elenco dei collaboranti non inclusi nel campione. Alla società si applica l’aliquota del dazio antidumping del 17,9 %, corrispondente a quella prevista per le imprese che hanno collaborato ma non sono state incluse nel campione nell’inchiesta iniziale.
Verifica delle tre condizioni sostanziali
La Commissione accerta che: a) la società non esisteva nel periodo dell’inchiesta iniziale (1º gennaio 2011 - 31 dicembre 2011) e quindi non poteva esportare allora; b) non sussiste alcun legame, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, con esportatori o produttori soggetti alle misure; c) la società ha effettivamente esportato nell’Unione nel 2019, producendo documentazione commerciale e di trasporto a supporto.
Aggiornamento dell’allegato e codice TARIC
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 viene integrato con l’indicazione di Hunan Huazhi Ceramic Co., Ltd. e del codice addizionale TARIC C550.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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