Regolamento (UE) 2020/900
Regolamento (UE) 2020/900 del Consiglio del 25 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro delle possibilità di pesca per il 2020, modificando il regolamento sul Mar Baltico e quello sulle acque dell’Unione e di talune acque non dell’Unione. Introduce o adegua TAC, quote, periodi di chiusura, misure tecniche e correttive per stock specifici, tenendo conto dei pareri scientifici, delle decisioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e degli accordi con la Norvegia. Prevede inoltre regole particolari su attrezzi da pesca, FAD, navi d’appoggio, autorizzazioni per navi venezuelane e misure di controllo rafforzato.
Modifica per il 2020 delle possibilità di pesca e di talune misure tecniche e correttive nel Mar Baltico, nel Mare del Nord, nel Mar Celtico e in altre acque dell’Unione e non UE.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione e, per specifiche disposizioni, anche a navi di paesi terzi autorizzate a operare nelle acque dell’Unione o in altre zone di pesca internazionali/accordi regionali. Incide sulle possibilità di pesca per il 2020 relative a diversi stock ittici e zone CIEM/NAFO/SPRFMO/IOTC/SIOFA, nonché su misure tecniche e correttive per alcune attività di pesca nel Mar Baltico, Mar Celtico, Mare del Nord e in altre aree. Le disposizioni hanno efficacia differenziata: alcune si applicano retroattivamente dal 1° gennaio 2020, altre dal 1° luglio 2020, altre dal 15 agosto 2020; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento (UE) 2020/900 del Consiglio: modifica delle possibilità di pesca per il 2020
Il regolamento interviene sui regimi di possibilità di pesca già fissati per il 2020 nel Mar Baltico e nelle acque dell’Unione e non dell’Unione. Le modifiche recepiscono pareri scientifici, accordi con paesi terzi e decisioni di organizzazioni regionali della pesca, con l’obiettivo di adattare TAC, quote, chiusure stagionali e misure tecniche alla conservazione degli stock.
Ambito e finalità
L’atto modifica principalmente il regolamento (UE) 2019/1838 e il regolamento (UE) 2020/123. La finalità è duplice: da un lato correggere alcuni regimi di pesca del 2020 alla luce di nuove evidenze scientifiche o intese internazionali; dall’altro rafforzare misure di conservazione e controllo per stock in difficoltà, in particolare merluzzo bianco, cicerello e altri stock demersali o pelagici.
Modifiche al regolamento sul Mar Baltico
L’allegato del regolamento (UE) 2019/1838 viene modificato per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 e 25-32. Nelle sottodivisioni 25 e 26 il divieto di pesca resta fissato dal 1° maggio al 31 agosto, ma si chiarisce che la deroga per i pescherecci UE di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri comprende anche taluni attrezzi fissi e le attività scientifiche, purché le operazioni siano controllabili dalle autorità competenti.
Per la sottodivisione 24 il merluzzo bianco è qualificato come contingente di catture accessorie: la pesca diretta non è consentita, salvo attività di ricerca scientifica. È inoltre prevista una deroga per piccoli pescherecci UE operanti in aree entro sei miglia nautiche o in acque poco profonde, secondo le condizioni tecniche indicate nell’allegato.
Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord
L’articolo 14 del regolamento (UE) 2020/123 è riscritto in modo esteso. Il nuovo testo prevede:
- zone chiuse alla pesca e periodi di chiusura stabiliti nell’allegato IV;
- divieto di pesca per le navi che usano reti a strascico, sciabiche e palangari in determinate aree del Mare del Nord e dello Skagerrak;
- deroghe condizionate per navi che dimostrino livelli contenuti di catture di merluzzo bianco, uso di attrezzi altamente selettivi o adesione a piani nazionali di evitamento delle catture;
- obbligo per gli Stati membri di rafforzare monitoraggio, controllo e sorveglianza.
La disciplina è collegata al regolamento (UE) 2018/973 sul piano pluriennale per gli stock demersali del Mare del Nord e mira a riportare la biomassa del merluzzo bianco sopra il Blim, dopo il peggioramento della mortalità per pesca e della biomassa riproduttiva indicato nei considerando.
Divieti temporanei per il cicerello
Sono introdotte norme specifiche per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4. La pesca commerciale con reti a strascico, sciabiche o attrezzi trainati con maglia inferiore a 16 mm è vietata:
- dal 1° agosto al 31 dicembre 2020;
- dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.
Una regola sostanzialmente analoga viene inserita anche per le navi di paesi terzi autorizzate a pescare cicerelli e catture accessorie connesse nella sottozona CIEM 4.
Aggiornamento dei TAC e delle quote
Il regolamento aggiorna numerose tabelle degli allegati del regolamento (UE) 2020/123:
- aringa nelle acque dell’Unione e norvegesi della zona 4: recepito l’accordo con la Norvegia del 19 dicembre 2019, con possibile quantitativo supplementare di 10 000 tonnellate;
- acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e in parte della zona Copace 34.1.1: fissato un TAC provvisorio di 4 018 tonnellate;
- gamberello boreale nella divisione CIEM 3a: quota UE pari a 3 266 tonnellate;
- spratto nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4 e nella divisione 3a: definiti i TAC di 169 778 tonnellate e 38 029 tonnellate rispettivamente;
- pesce spada nel Mediterraneo: aggiornato il TAC totale a 9 583,07 tonnellate;
- sugarello cileno nella zona SPRFMO: adeguata la tabella delle quote dell’Unione.
Misure tecniche e obblighi per FAD, boe e navi d’appoggio
L’articolo 27 viene sostituito per recepire/rafforzare misure IOTC sui dispositivi di concentrazione del pesce:
- i FAD derivanti devono essere dotati di boe strumentali;
- è vietato l’uso di boe diverse, come quelle di radiosegnalazione;
- i pescherecci con reti da circuizione non possono seguire più di 300 boe operative contemporaneamente;
- per ogni nave è fissato un limite annuo di 500 boe strumentali acquistabili, e un tetto di 500 boe detenute complessivamente;
- sono posti limiti al numero di navi d’appoggio e al loro impiego;
- l’Unione non può iscrivere nuove o ulteriori navi d’appoggio nel registro IOTC.
Pesca di fondo nella zona SIOFA
L’articolo 46 stabilisce che gli Stati membri devono assicurare che i pescherecci battenti la loro bandiera operanti nella zona SIOFA:
- limitino sforzo e catture annue della pesca di fondo al livello medio annuo storico;
- non espandano la distribuzione spaziale oltre le aree sfruttate negli ultimi anni;
- non operino nelle zone protette temporanee indicate, salvo metodi con lenze e trappole e presenza continua di un osservatore scientifico.
Autorizzazioni per navi venezuelane
L’allegato V, parte B, disciplina le autorizzazioni per le navi del Venezuela che pescano lutiani nelle acque europee al largo della Guyana francese. Il rilascio dell’autorizzazione richiede un contratto valido con un’impresa di trasformazione in Guyana francese e l’obbligo di sbarcare almeno il 75 % delle catture in quel dipartimento. È inoltre prevista una prosecuzione temporanea delle attività fino al 1° aprile 2021 per le navi autorizzate nel 2020, se soddisfano requisiti specifici di rinnovo e adempimento.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Le disposizioni hanno applicazione differenziata:
- dal 1° gennaio 2020: articolo 1, articolo 2, punto 3, e parte delle modifiche agli allegati;
- dal 1° luglio 2020: articoli 2, punti 1, 2 e da 5 a 8, e ulteriori modifiche agli allegati;
- dal 15 agosto 2020: articolo 2, punto 4.
Il testo dichiara espressamente che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica delle possibilità di pesca nel Mar Baltico
L’allegato del regolamento (UE) 2019/1838 è modificato per adeguare le misure relative al merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 22-24 e 25-32. In particolare, nelle sottodivisioni 25 e 26 resta il divieto dal 1° maggio al 31 agosto, con deroga per la ricerca scientifica e, per i pescherecci UE sotto i 12 metri in determinate aree e condizioni, anche per taluni attrezzi fissi e attività controllabili dalle autorità. Nella sottodivisione 24 il merluzzo bianco è solo accessorio, con divieto di pesca diretta salvo ricerca scientifica e una deroga specifica per piccoli pescherecci UE in aree poco profonde.
Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord
L’articolo 14 del regolamento (UE) 2020/123 è sostituito con un regime più articolato di chiusure e deroghe per ridurre le catture di merluzzo bianco e favorire il recupero dello stock, in coerenza con il piano pluriennale del Mare del Nord (regolamento (UE) 2018/973). Sono previste zone chiuse, limiti geografici per reti a strascico, sciabiche e palangari, condizioni per l’uso di attrezzi altamente selettivi e piani nazionali di evitamento delle catture di merluzzo bianco da valutare entro due mesi dallo CSTEP o dagli organismi scientifici nazionali. Gli Stati membri devono inoltre rafforzare monitoraggio, controllo e sorveglianza.
Cicerello: divieti di pesca stagionali
È introdotto l’articolo 12 bis e sostituito l’articolo 51 per vietare la pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglia inferiore a 16 mm nelle divisioni CIEM 2a e 3a, nella sottozona CIEM 4, nonché per le navi di paesi terzi autorizzate a pescare cicerelli e catture accessorie connesse nella sottozona CIEM 4. I divieti operano dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.
Aggiornamento di TAC e quote per specifici stock
Sono modificate le tabelle degli allegati IA, ID e IH del regolamento (UE) 2020/123 per adeguare TAC e ripartizioni per aringa nel Mar del Nord e acque norvegesi, acciuga in Atlantico centro-orientale, gamberello boreale nella divisione CIEM 3a, spratto nelle zone CIEM 3a e 2a/4, pesce spada nel Mediterraneo e sugarello cileno nella zona SPRFMO. Per l’acciuga è fissato un TAC provvisorio di 4 018 tonnellate; per lo spratto sono stabiliti limiti di 38 029 tonnellate in 3a e 169 778 tonnellate in 2a/4; per il gamberello boreale in 3a l’Unione dispone di 3 266 tonnellate.
Aringa tra Unione e Norvegia
La tabella dell’aringa nelle acque dell’Unione e norvegesi della zona 4 è aggiornata per recepire l’intesa del 19 dicembre 2019, includendo un quantitativo supplementare massimo di 10 000 tonnellate se richiesto dall’Unione europea o dalla Norvegia. Rimane la ripartizione dei contingenti tra Stati membri e il limite per le acque norvegesi a sud di 62° N.
Pesce spada del Mediterraneo
L’allegato ID è sostituito per recepire il TAC 2020 del pesce spada nel Mediterraneo secondo gli orientamenti ICCAT pubblicati nel gennaio 2020. È confermato il TAC analitico con assegnazioni nazionali, per un TAC totale di 9 583,07 tonnellate e quota UE di 6 763,35 tonnellate.
Misure IOTC su FAD, navi d’appoggio e boe strumentali
L’articolo 27 è sostituito: i FAD derivanti devono essere dotati di boe strumentali; è vietato l’uso di altre boe come quelle di radiosegnalazione. I pescherecci con reti da circuizione non possono seguire più di 300 boe operative contemporaneamente; per ciascuna nave è fissato un massimo di 500 boe strumentali acquistabili annualmente e detenibili. Sono inoltre limitati il numero di navi d’appoggio e il loro impiego, con divieto per l’Unione di iscrivere nuove o ulteriori navi d’appoggio nel registro IOTC.
Limiti alla pesca di fondo nella zona SIOFA
L’articolo 46 è sostituito per imporre agli Stati membri di far sì che i pescherecci battenti bandiera limitino sforzo e catture annuali della pesca di fondo al proprio livello medio annuo storico, non estendano la distribuzione spaziale della pesca di fondo oltre le zone sfruttate negli ultimi anni e non operino nelle zone protette temporanee indicate, salvo metodi con lenze e trappole e con osservatore scientifico a bordo.
Berice rosso nella zona NAFO 6
L’articolo 16, paragrafo 1, è integrato con il berice rosso (Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6, recependo la chiusura disposta dalla NAFO per il rischio di depauperamento dello stock.
Autorizzazioni per navi venezuelane e continuità operativa
Nell’allegato V, parte B, è precisato che il rilascio delle autorizzazioni per le navi battenti bandiera venezuelana è subordinato alla prova di un contratto valido con un’impresa di trasformazione in Guyana francese e allo sbarco di almeno il 75 % delle catture di lutiani in tale dipartimento. È prevista una continuità temporanea delle attività fino al 1° aprile 2021 per le navi autorizzate nel 2020, a determinate condizioni relative al rinnovo dell’autorizzazione, al nuovo contratto e agli adempimenti 2020.
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