Regolamento (UE) 2020/881
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/881 della Commissione del 25 giugno 2020 relativo all’accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento accoglie la richiesta di trattamento riservato a un nuovo produttore esportatore presentata dal gruppo Huatai & Kerun nell’ambito delle misure antidumping sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione verifica il rispetto delle tre condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198: assenza di esportazioni nel periodo d’inchiesta iniziale, assenza di collegamenti con esportatori/produttori soggetti alle misure e avvenute esportazioni successive o impegno irrevocabile a esportare. Con l’inclusione nell’allegato I del regolamento iniziale, il nuovo operatore beneficia dell’aliquota del dazio del 17,9 % applicabile ai produttori cooperanti non inclusi nel campione.
Accettazione del trattamento riservato a un nuovo produttore esportatore nell’ambito di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori interessati dalle misure antidumping definitive vigenti sulle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, in particolare ai produttori esportatori cinesi che chiedono lo status di "nuovo produttore esportatore" ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. Il regolamento riguarda specificamente Huatai Ceramics Industry Limited, Hunan, China & Kerun Ceramics Manufactory Ltd., cui viene riconosciuto il trattamento richiesto e, quindi, l’aliquota antidumping del 17,9 %. Produce effetti in tutta l’Unione europea dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/881 della Commissione interviene nel quadro delle misure antidumping definitive già in vigore sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. La finalità è riconoscere a un operatore che non era esportatore nel periodo d’inchiesta iniziale lo status di nuovo produttore esportatore, con conseguente accesso all’aliquota del dazio del 17,9 % prevista per i produttori cooperanti non campionati.
Contesto normativo e misure vigenti
Il regolamento richiama la disciplina antidumping dell’Unione contenuta nel regolamento (UE) 2016/1036 e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, che ha prorogato per cinque anni il dazio antidumping definitivo già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio. Viene inoltre ricordata la successiva modifica apportata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 a seguito di un’inchiesta antielusione.
Nel sistema originario delle aliquote, la Commissione aveva fissato:
- aliquote individuali comprese tra il 13,1 % e il 23,4 % per i produttori esportatori inclusi nel campione;
- un’aliquota del 17,9 % per i produttori cooperanti non inclusi nel campione;
- un’aliquota del 36,1 % per le società della RPC che non si sono manifestate o non hanno collaborato.
Condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 consente di modificare l’elenco delle società cooperanti non campionate e di concedere a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del 17,9 % qualora siano dimostrate tre circostanze cumulative:
- assenza di esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, compreso tra il 1º gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011;
- assenza di collegamenti con esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping;
- effettiva esportazione nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale oppure assunzione di un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo.
Esame istruttorio della domanda
La domanda è stata presentata dal gruppo di società collegate Huatai Ceramics Industry Limited, Hunan, China & Kerun Ceramics Manufactory Ltd. La Commissione ha svolto un’istruttoria documentale mediante questionario, richieste di chiarimento, verifiche integrative e controlli incrociati con banche dati pubbliche e private, tra cui Orbis e Qichacha. È stata inoltre consultata l’industria dell’Unione, che non ha presentato osservazioni.
Verifica delle tre condizioni
Quanto alla prima condizione, la Commissione ha ritenuto provato che il richiedente non esportava nel periodo 1º gennaio 2011 - 31 dicembre 2011. Huatai era una società di vendita con licenza di esportazione solo dal marzo 2012 e capacità produttiva solo dal dicembre 2012; Kerun ha ottenuto la licenza di produzione del prodotto in esame nel luglio 2018 e quella di esportazione nel maggio 2019.
Quanto alla seconda condizione, è stato accertato un collegamento con Fluxline Trading SDN BHD, principale acquirente malese, ma tale società non è situata nella RPC e non è soggetta alle misure antidumping. Non sono emersi altri collegamenti rilevanti ai sensi dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Quanto alla terza condizione, la Commissione ha verificato esportazioni verso l’Unione nel 2019, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, documentate da fatture, bolla di accompagnamento merci, polizza di carico e ricevuta di pagamento relativi a un ordine in Austria.
Esito: inclusione nell’allegato I e codice TARIC
Ritenendo soddisfatte tutte le condizioni, la Commissione accoglie la richiesta e dispone l’inserimento di Huatai Ceramics Industry Limited, Hunan, China & Kerun Ceramics Manufactory Ltd. nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, con attribuzione del codice addizionale TARIC C551. Per effetto dell’inclusione, la società beneficia dell’aliquota antidumping del 17,9 % applicabile ai produttori cooperanti non inclusi nel campione.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Contesto delle misure antidumping vigenti
Richiama il dazio antidumping definitivo originariamente istituito il 13 maggio 2013 e prorogato il 12 luglio 2019 con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198; richiama inoltre la modifica del 28 novembre 2019 intervenuta a seguito di inchiesta antielusione con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131. Le aliquote citate sono: 13,1 %-23,4 % per i produttori inclusi nel campione, 17,9 % per i produttori cooperanti non campionati e 36,1 % per le società non collaboranti.
Presupposti per il trattamento dei nuovi produttori esportatori
L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 consente di estendere a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del 17,9 % se questi dimostra: a) di non aver esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1º gennaio 2011 - 31 dicembre 2011); b) di non essere collegato a esportatori o produttori soggetti alle misure; c) di aver esportato effettivamente nell’Unione dopo tale periodo, oppure di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo.
Esame della domanda di Huatai & Kerun
La Commissione ha esaminato la richiesta presentata da Huatai Ceramics Industry Limited, Hunan, China & Kerun Ceramics Manufactory Ltd. mediante questionario, richieste di integrazione, verifiche documentali, consultazione di banche dati esterne (Orbis e Qichacha) e riscontro con precedenti casi, oltre a informare l’industria dell’Unione per eventuali osservazioni. Non sono pervenute osservazioni dall’industria dell’Unione.
Verifica della mancata esportazione nel periodo d’inchiesta
La Commissione ha ritenuto provato che il richiedente non esportava nell’Unione nel periodo 1º gennaio 2011 - 31 dicembre 2011. Huatai era stata fondata nel settembre 2010 come società di vendita e non disponeva di licenza di esportazione prima del marzo 2012 né della capacità di produrre il prodotto in esame prima del dicembre 2012; Kerun, fondata nell’ottobre 2004, ha ottenuto la licenza di produzione solo nel luglio 2018 e quella di esportazione nel maggio 2019.
Verifica dell’assenza di collegamenti rilevanti
La Commissione ha accertato che il richiedente era collegato a Fluxline Trading SDN BHD, principale acquirente malese, ma tale società non è situata nella RPC e non è soggetta alle misure antidumping. Non sono emersi altri collegamenti rilevanti ai sensi dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Verifica delle esportazioni successive al periodo d’inchiesta
La Commissione ha accertato che il richiedente ha effettuato esportazioni nell’Unione nel 2019, dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, producendo fatture, bolla di accompagnamento merci, polizza di carico e ricevuta di pagamento relativi a un ordine in Austria.
Esito della richiesta e conseguenza tariffaria
Poiché risultano soddisfatte tutte e tre le condizioni, la Commissione accoglie la richiesta e dispone che Huatai & Kerun sia soggetto al dazio antidumping del 17,9 %, applicabile alle società cooperanti non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.
Modifica dell’allegato I del regolamento iniziale
L’articolo 1 aggiunge nell’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 la società "Huatai Ceramics Industry Limited, Hunan, China & Kerun Ceramics Manufactory Ltd." con codice addizionale TARIC C551.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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