Sentenza del 21/02/2019 n. 5091 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento relativi alla tariffa di igiene ambientale per gli anni 2001-2005. La società ricorrente contestava, in particolare, la decisione della CTR che aveva ritenuto tempestivo il ricorso del contribuente nonostante l'esito negativo dell'accertamento con adesione, e aveva inoltre dichiarato illegittimi gli avvisi per asserita carenza del potere di accertamento della società, per l'indebita applicazione dell'IVA e per l'assenza di adeguata motivazione su penalità e interessi. La ricorrente deduceva anche che la CTR avesse deciso su una questione, ossia il difetto del potere accertativo, non proposta dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, stabilendo che il verbale di mancato accordo nell'accertamento con adesione non interrompe la sospensione del termine per impugnare l'avviso, poiché non equivale a una rinuncia definitiva alla procedura. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che il contribuente non aveva contestato il potere di accertamento della società e che la CTR aveva quindi pronunciato extra petita. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, mentre il quarto è stato dichiarato inammissibile perché riguardava una questione non esaminata dal giudice di merito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio a una diversa composizione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Disciplina il termine per proporre ricorso contro gli atti tributari; la sua applicazione deve tenere conto della sospensione prevista durante il procedimento di accertamento con adesione.
D.Lgs. n. 218 del 1997
La procedura di accertamento con adesione comporta una sospensione fissa del termine per impugnare l'atto, che permane anche dopo il verbale di mancato accordo, poiché quest'ultimo non esclude definitivamente la possibilità di una definizione amministrativa.
Regolamento per la disciplina dell'accertamento con adesione del Comune di Capannori, artt. 6, 7 e 9
Le disposizioni comunali devono essere interpretate in modo coerente con i principi generali dell'accertamento con adesione e con la disciplina nazionale; il mancato accordo non determina automaticamente la cessazione della sospensione del termine di impugnazione.
Legge n. 449 del 1997, art. 50
Riconosce agli enti locali uno spazio di autonomia regolamentare in materia tributaria, da esercitare comunque nel rispetto dei principi dell'ordinamento e della coerenza sistematica con la legislazione nazionale.
Costituzione, art. 119, comma 2
Riconosce l'autonomia finanziaria degli enti territoriali, compresa la potestà regolamentare in materia di entrate, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalla legge.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52
Riguarda la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate; nel caso concreto, la questione relativa all'estensione dei poteri della società affidataria non è stata esaminata nel merito perché assorbita.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49
Disciplina la tariffa di igiene ambientale; il richiamo è stato formulato per sostenere l'esistenza del potere di accertamento in capo alla società affidataria, ma la Corte non ha deciso tale questione.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte dalle parti senza attribuire o rilevare d'ufficio oggetti estranei al thema decidendum. La CTR lo ha violato decidendo sulla carenza del potere accertativo della società, questione non sollevata dal contribuente.
Codice di procedura civile, artt. 1387 e 2396
Richiamati in relazione al potere di rappresentanza e di firma del direttore generale della società; la Corte non ha esaminato la questione perché non decisa dalla CTR e ritenuta assorbita.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione sospende il termine per impugnare l'avviso per il periodo previsto dalla legge o dal regolamento applicabile. Il verbale di mancato accordo, di regola, non fa venir meno automaticamente l'intera sospensione.
- Il giudice tributario deve pronunciarsi soltanto sulle questioni effettivamente proposte dalle parti; non può fondare la decisione su un autonomo motivo di illegittimità non dedotto dal contribuente, altrimenti incorre in ultrapetizione o extrapetizione.
- In cassazione non possono essere esaminate per la prima volta questioni rimaste assorbite o non decise dal giudice di merito; tali questioni devono essere riproposte davanti al giudice del rinvio.
- La società incaricata della riscossione può esercitare poteri ulteriori, come l'accertamento o l'applicazione di sanzioni, solo se tali poteri risultano dalla legge, dal regolamento o dall'atto di affidamento; tuttavia, la questione deve essere ritualmente introdotta nel processo.
- Quando la cassazione rinvia la causa, non significa necessariamente che abbia riconosciuto definitivamente il diritto di una parte nel merito: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia rispettando i principi indicati dalla Corte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 feb 2019Sentenza del 21/02/2019 n. 114 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 21 feb 2019Sentenza del 21/02/2019 n. 297 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 21 feb 2019Sentenza del 21/02/2019 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 21 feb 2019Sentenza del 21/02/2019 n. 363 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 21 feb 2019Sentenza del 21/02/2019 n. 365 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 21 feb 2019Sentenza del 21/02/2019 n. 385 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →