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Legge

L.R. Basilicata 31/2017

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE PRESENTE SUL TERRITORIO REGIONALE

Normativa regionaleL.R. Basilicata 31/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Regione Basilicata disciplina la valorizzazione e la fruizione del patrimonio di archeologia industriale regionale, definendone ambito, strumenti di programmazione, censimento, Consulta dedicata e contributi. Prevede programmi triennali e piani annuali, accordi con enti pubblici e privati e una disciplina finanziaria riferita agli esercizi 2017-2019; molte scadenze iniziali risultano ormai superate.

Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale in Basilicata

Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale in Basilicata

La legge promuove, nel territorio della Regione Basilicata, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio di archeologia industriale, riconoscendone il valore culturale ed economico. La disciplina definisce i beni rilevanti, individua strumenti di programmazione e collaborazione istituzionale e prevede una Consulta regionale di supporto.

Ambito di applicazione e definizioni

Il patrimonio di archeologia industriale è inteso come l’insieme di beni materiali e immateriali non più utilizzati nel processo produttivo, che testimoniano la storia del lavoro e della cultura industriale regionale. Rientrano, tra gli altri, complessi industriali, fabbriche e relative pertinenze, macchine, attrezzature, prodotti dei processi industriali, archivi, raccolte librarie e documentarie, disegni, fotografie, filmati, collezioni, serie di oggetti industriali e siti estrattivi dismessi.

La legge considera anche i beni immobili e mobili di cui al Codice dei beni culturali richiamato nel testo, oltre ad altri beni sottoposti alla medesima disciplina, purché testimonianza storica dell’industria.

Viene definito anche il turismo industriale come l’insieme delle attività finalizzate alla conoscenza e scoperta di luoghi, manufatti, strutture, processi e persone che caratterizzano lo stile di vita e di produzione di un territorio; include anche azioni per promuovere visite a impianti produttivi, musei e archivi aziendali, villaggi e città operaie, distretti aziendali.

Attività di valorizzazione

Le attività di valorizzazione comprendono:

  • studio, ricognizione, censimento e catalogazione scientifica;
  • divulgazione e didattica, anche tramite laboratori;
  • itinerari culturali e percorsi tematici;
  • sistemi informativi o portali web dedicati;
  • comunicazione e promozione turistico-culturale;
  • eventuale organizzazione in strutture museali delle testimonianze di particolare rilevanza;
  • altri interventi compatibili con le finalità della legge.

La Regione promuove inoltre percorsi specifici di turismo industriale mediante accordi e intese con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti pubblici e privati.

Collaborazioni istituzionali e interregionali

La Regione favorisce accordi, intese e altre forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati per ricognizione, censimento, catalogazione e valorizzazione del patrimonio. Sono previste anche forme di collaborazione interregionale e internazionale per studio, divulgazione e valorizzazione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. L’attuazione avviene entro le risorse finanziarie, umane e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.

Programmazione regionale

La Giunta regionale adotta, previo parere obbligatorio ma non vincolante della Consulta regionale per l’archeologia industriale, un Programma triennale per ricognizione, censimento e valorizzazione del patrimonio e lo sottopone al Consiglio regionale per l’approvazione. Il Consiglio deve esprimersi entro 30 giorni dalla trasmissione.

La Giunta approva inoltre un Piano annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, con le azioni da svolgere nell’anno di riferimento in attuazione del Programma triennale.

In prima applicazione, il Programma triennale doveva essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge; successivamente è aggiornato ogni tre anni. Il primo Piano annuale doveva essere approvato entro 90 giorni dall’approvazione del primo Programma triennale.

Censimento e ricognizione del patrimonio

La Giunta regionale, tramite la struttura amministrativa competente, aggiorna annualmente la mappatura dei beni materiali e immateriali non più utilizzabili nel processo produttivo presenti sul territorio regionale.

In attesa degli accordi di collaborazione, la Regione può avviare una prima ricognizione chiedendo agli enti locali dati e informazioni sui beni presenti nei rispettivi territori, secondo modalità e tempi stabiliti con deliberazione di Giunta da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. La Giunta doveva riferire al Consiglio regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore sui dati raccolti.

Consulta regionale per l’archeologia industriale

È istituita presso l’ufficio regionale competente in materia di patrimonio culturale la Consulta regionale per l’archeologia industriale. È nominata con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta, dura in carica 5 anni e opera con regolamento interno.

La composizione, aggiornata dalla modifica del 2024, include rappresentanti dell’amministrazione regionale, del settore culturale e paesaggistico, delle risorse finanziarie e di organismi e categorie economiche e territoriali indicati dalla legge. Non è previsto alcun compenso per i componenti o per i partecipanti alle sedute.

La Consulta svolge funzioni di proposta alla Giunta, esprime parere sul Programma triennale e sul Piano annuale entro 20 giorni dalla trasmissione e verifica l’attuazione del Programma, approvando una relazione da sottoporre alla Giunta.

Struttura amministrativa di supporto

L’ufficio regionale competente svolge funzioni di coordinamento e supporto amministrativo per le attività previste dalla legge e assicura anche il supporto alla Consulta. La norma prevede espressamente che per tali attività non siano posti oneri a carico del bilancio regionale.

Contributi regionali

La Giunta regionale può erogare contributi in coerenza con le attività di valorizzazione previste dalla legge, nel rispetto della normativa europea, statale e regionale e tenendo conto del Piano annuale.

Procedure, criteri e modalità di erogazione devono essere definiti con regolamento della Giunta, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. La disciplina è quindi legata alla programmazione annuale e alle disponibilità finanziarie autorizzate.

Relazioni e clausola valutativa

Ogni anno, entro il 30 giugno, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte nell’anno solare precedente.

Inoltre, entro il terzo anno dall’entrata in vigore e poi con cadenza biennale, la Giunta relaziona al Consiglio sulle attività attivate, sugli accordi e sulle collaborazioni stipulati e sui risultati conseguiti nel salvare dal degrado, valorizzare e rendere fruibile il patrimonio di archeologia industriale regionale.

Copertura finanziaria

La legge quantifica gli oneri per gli anni 2017, 2018 e 2019, con copertura a valere sul fondo speciale per oneri di natura corrente previsto nel bilancio pluriennale 2017-2019 della Regione Basilicata. La Giunta è autorizzata alle conseguenti variazioni di bilancio.

Valutazione di attualità

Il testo è formalmente vigente nel suo impianto generale, ma diverse disposizioni di prima applicazione, termini iniziali, coperture finanziarie e riferimenti al triennio 2017-2019 risultano ormai superati. Ai fini applicativi attuali restano rilevanti soprattutto la disciplina sostanziale sulla valorizzazione, la programmazione periodica, la Consulta e i poteri organizzativi e contributivi della Regione.

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