L.R. Basilicata 35/2017
PROMOZIONE DELLE TERAPIE, DELL’EDUCAZIONE E DELLE ATTIVITÀ ASSISTITE CON GLI ANIMALI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Basilicata disciplina e promuove terapie, educazione e attività assistite con gli animali, fissando definizioni, équipe, requisiti di strutture, formazione, controlli, benessere animale e finanziamento dei progetti. Prevede un regolamento attuativo e bandi regionali annuali. Non contiene un limite temporale di applicazione, ma alcuni aspetti finanziari e organizzativi sono legati agli esercizi indicati e alla disciplina attuativa.
Promozione degli interventi assistiti con gli animali (IAA) in Basilicata
Promozione degli interventi assistiti con gli animali in Basilicata
La legge definisce il quadro regionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), recependo le linee di indirizzo della Conferenza Unificata del 25 marzo 2015. L’obiettivo è garantire corrette modalità di svolgimento, tutela degli utenti, degli operatori e del benessere animale, con disciplina applicabile nel territorio della Regione Basilicata.
Ambito di applicazione e definizioni
Gli IAA hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e impiegano animali domestici delle specie indicate dalla legge. Sono rivolti prevalentemente a persone con disturbi fisici, neuromotori, mentali o psichici, ma possono essere destinati anche a soggetti sani.
Prima dell’avvio occorre una valutazione preventiva delle controindicazioni:
- per finalità terapeutiche è richiesto un certificato medico di non controindicazione;
- per finalità non terapeutiche è richiesto un certificato di sana e robusta costituzione e la liberatoria dell’utente o del responsabile.
Lo svolgimento degli interventi è consentito solo con copertura assicurativa per utenti, operatori e strutture.
Tipologie di intervento
La legge distingue tre categorie principali:
- TAA – Terapia Assistita con gli Animali: intervento terapeutico personalizzato, finalizzato alla cura di disturbi fisici, neuro e psicomotori, cognitivi, emotivi e relazionali; richiede prescrizione medica. La riabilitazione equestre è considerata una TAA.
- EAA – Educazione Assistita con gli Animali: intervento educativo o rieducativo per persone in difficoltà, volto a migliorare benessere psico-fisico, sociale e autostima; può operare, tra l’altro, in contesti di ospedalizzazione, istituzionalizzazione, disagio relazionale, difficoltà comportamentali o assistenza domiciliare.
- AAA – Attività Assistita con gli Animali: intervento ludico-ricreativo e di socializzazione, finalizzato al miglioramento della qualità della vita e della relazione uomo-animale; non comprende attività sportivo-agonistiche. Anche l’equitazione sportiva per disabili è ricondotta alle AAA.
Équipe multidisciplinare e ruoli
Gli IAA, in particolare TAA ed EAA, richiedono un’équipe multidisciplinare con figure sanitarie, pedagogiche, tecniche e operatori, ciascuno con formazione specifica e attestazione di idoneità.
Per tutti gli IAA sono previsti:
- medico veterinario esperto in IAA: valuta specie, coppia coadiutore-animale, requisiti sanitari e comportamentali dell’animale;
- coadiutore dell’animale: prende in carico l’animale durante le sedute e ne cura gestione, salute e benessere.
Per le TAA è previsto inoltre:
- responsabile di progetto, medico specialista o psicologo-psicoterapeuta;
- referente di intervento, figura sanitaria o professione sanitaria specializzata negli IAA.
Per le EAA è previsto inoltre:
- responsabile di progetto, pedagogista, educatore professionale, psicologo o psicologo-psicoterapeuta;
- referente di intervento, laureato in ambito socio-sanitario, psicologico o educativo con esperienza e competenza adeguate.
Per le AAA è previsto:
- responsabile di attività, con esperienza e competenza adeguate.
Strutture, centri specializzati e requisiti logistici
Gli IAA possono essere erogati in centri specializzati o in altre strutture pubbliche e private, purché in regola con la normativa vigente e con requisiti strutturali e gestionali coerenti con l’intervento e con la specie animale impiegata.
I centri specializzati per TAA/EAA devono disporre di nulla osta sanitario e prevedere, almeno:
- accessi separati per utenti e animali;
- area di attesa con servizi igienici;
- aree per l’erogazione degli interventi;
- locali e servizi per operatori;
- locale per familiari o accompagnatori;
- aree di riposo e igiene per gli animali;
- infermeria veterinaria;
- eventuali ulteriori spazi secondo attività e specie.
Per i centri con animali residenziali sono richiesti anche ricoveri e spazi per l’ospitalità permanente degli animali, oltre a specifiche figure di gestione e accudimento.
La disciplina prevede requisiti specifici per le aree di intervento, inclusi quelli per la riabilitazione equestre; alcune misure dettagliate sulle dimensioni minime e su determinati locali risultano successivamente modificate o soppresse da interventi legislativi successivi.
Requisiti gestionali e strutture non specializzate
Chi attiva un centro specializzato deve definire procedure operative e di emergenza, compiti e responsabilità. Nei centri devono essere individuati almeno:
- rappresentante legale;
- direttore sanitario nelle TAA, o responsabile del centro nelle EAA;
- figure professionali e operatori adeguatamente formati.
Nei centri con animali residenziali devono essere presenti anche:
- direttore sanitario veterinario;
- responsabile del benessere animale;
- operatori formati in numero sufficiente.
Gli IAA possono svolgersi anche in strutture non specializzate e presso il domicilio dell’utente, comprese strutture sanitarie, socio-sanitarie, educative, ricreative e aziende agricole. Quando tali strutture ospitano animali residenziali, devono rispettare i requisiti gestionali dei centri specializzati con animali residenziali e ottenere il nulla osta sanitario nei casi previsti.
Registrazione e pubblicità degli operatori e dei centri
Tutti i professionisti e operatori che erogano IAA, anche a domicilio o in strutture non riconosciute, devono iscriversi in un apposito elenco tenuto dalle Aziende sanitarie territorialmente competenti.
La Regione si impegna a garantire:
- l’erogazione degli IAA presso strutture che rispettino i requisiti delle linee guida richiamate dalla legge;
- il nulla osta sanitario per i centri specializzati e per le strutture che erogano TAA o EAA con animali residenziali;
- la pubblicità degli elenchi dei centri, delle strutture, delle figure professionali e degli operatori, con trasmissione al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA;
- la verifica, da parte dei responsabili delle iniziative, che gli operatori coinvolti siano iscritti negli elenchi;
- l’invio annuale, entro il 31 dicembre, dell’elenco dei progetti attivati alla Regione e al Centro di Referenza Nazionale per gli IAA.
Programmazione e fasi operative degli interventi
L’équipe, coordinata dal responsabile di progetto, programma, attua e monitora gli interventi secondo il tipo di attività.
Per le TAA la progettazione comprende, tra l’altro:
- prescrizione medica;
- individuazione del responsabile di progetto;
- colloqui con familiari o conviventi;
- confronto con le figure sanitarie di riferimento;
- definizione dell’équipe;
- stesura del progetto con strumenti e criteri di monitoraggio;
- realizzazione e restituzione dei risultati.
Per le EAA:
- valutazione della richiesta proveniente da familiari, insegnanti, educatori, psicologi o istituzioni;
- individuazione del responsabile di progetto;
- colloqui con educatori, familiari o conviventi;
- definizione dell’équipe;
- stesura del progetto;
- realizzazione e restituzione dei risultati.
Per le AAA:
- definizione del programma o del progetto;
- valutazione del contesto e della metodologia;
- costituzione dell’équipe;
- realizzazione dell’attività e relazione conclusiva.
Durante lo svolgimento è obbligatorio il monitoraggio del paziente/utente e dell’animale; l’équipe definisce modalità, periodicità e criteri di analisi, basandosi ove possibile su strumenti standardizzati e validati scientificamente. L’efficacia si valuta confrontando obiettivi e risultati finali; se mancano strumenti validati, si utilizzano strumenti oggettivi condivisi con il Centro di Referenza Nazionale per gli IAA.
Animali impiegati e tutela del benessere animale
Le specie normalmente impiegate sono cane, cavallo, asino, gatto e coniglio. L’impiego di specie diverse è soggetto a valutazione del Centro di Referenza Nazionale per gli IAA, sentito il Ministero della Salute.
Non sono consentiti animali con recente storia di abbandono o maltrattamento, salvo percorsi di rieducazione e socializzazione coordinati da un medico veterinario esperto in comportamento animale. Gli animali devono essere adulti; le femmine non possono essere impiegate in fase estrale, di lattazione o in gravidanza avanzata.
Il medico veterinario valuta l’idoneità sanitaria e comportamentale dell’animale, ne programma il monitoraggio, aggiorna la cartella clinica e dispone una nuova valutazione al termine del progetto. In presenza di particolari rischi per l’utente, può imporre controlli più frequenti e limitazioni gestionali.
La tutela del benessere animale richiede:
- monitoraggio clinico e comportamentale anche nei periodi di inattività;
- scheda di registrazione degli interventi per ogni animale, allegata alla cartella clinica;
- indicazione del tipo di intervento, degli operatori coinvolti, della sede, della durata, del numero di fruitori e delle attività svolte;
- possibilità di interrompere l’intervento se necessario;
- garanzia di adeguate condizioni di vita per gli animali non più impiegati negli IAA.
Formazione degli operatori
L’accesso agli IAA richiede un percorso formativo articolato in corso propedeutico, base e avanzato, con aggiornamento professionale. La formazione è gestita dalla Regione Basilicata tramite enti accreditati secondo normativa vigente e secondo le linee guida richiamate dalla legge.
Il percorso deve concludersi entro quattro anni e, al termine, viene rilasciato l’attestato di idoneità se risultano completati:
- tutti i corsi previsti;
- le visite guidate;
- gli stage presso strutture operanti negli IAA;
- un elaborato finale.
Commissione regionale per gli IAA
È istituita presso l’assessorato regionale competente una Commissione per gli IAA, nominata con delibera del Consiglio regionale. La composizione è stata più volte aggiornata e oggi include rappresentanti dell’amministrazione, professionisti sanitari e non sanitari, esperti di comportamento animale e rappresentanti del privato sociale e degli ordini professionali.
La Commissione si intende validamente costituita anche con un minimo di 7 esperti.
Le sue funzioni comprendono:
- esame dei progetti rilevanti per terapia, riabilitazione, educazione sanitaria, promozione della salute, attività ricreative e di sostegno;
- certificazione dei soggetti abilitati a erogare IAA e accesso ai finanziamenti regionali;
- istituzione dell’Albo dei soggetti certificati;
- valutazione dei requisiti professionali delle figure coinvolte;
- verifica della validità e del regolare svolgimento dei progetti e del rispetto delle tutele per utenti e animali;
- predisposizione di un elenco regionale dei soggetti certificati;
- svolgimento di approfondimenti, ricerche e accertamenti anche in loco.
Regolamento attuativo, finanziamenti e utilizzo di beni regionali
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore la legge prevede un regolamento regionale attuativo per disciplinare:
- criteri e procedure di certificazione dei soggetti abilitati;
- formazione e aggiornamento degli operatori;
- riconoscimento dei cani di assistenza alle persone con disabilità, oltre ai cani guida;
- promozione e attivazione dei percorsi educativi e di addestramento;
- criteri e modalità di concessione dei finanziamenti.
La Giunta regionale emana annualmente un bando per il finanziamento di progetti di TAA ed EAA rivolto ai soggetti certificati. I progetti sono finanziati entro i limiti annualmente stabiliti, sulla base di una graduatoria formata secondo i criteri regolamentari.
La Regione si impegna inoltre a censire beni immobili regionali o di enti sub-regionali da concedere a soggetti certificati per attività con IAA.
Aspetti finanziari
La norma finanziaria quantifica gli oneri di attuazione in euro 150.000 annui a regime per spesa corrente e copre gli esercizi 2017, 2018 e 2019 mediante prelievo dal fondo speciale del bilancio pluriennale regionale. Per gli anni successivi la copertura è rinviata allo stanziamento da determinare con la legge di bilancio regionale.
Regime attuale e osservazioni di applicabilità
La legge resta formalmente vigente nel quadro della Regione Basilicata, ma alcune previsioni risultano aggiornate da modifiche successive, soprattutto sulla composizione della Commissione e su taluni requisiti tecnici delle strutture. La disciplina conserva utilità pratica per la regolazione di TAA, EAA e AAA, per i requisiti di formazione, per l’organizzazione dei centri e per la partecipazione ai finanziamenti regionali.
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