Sentenza del 26/05/2016 n. 1380 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - società di persone - cancellazione dal registro delle imprese - debito dei soci - consegue - litisconsorzio - è necessario. Società di persone - maggior reddito - imputazione pro quota ai soci - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento di un maggior reddito nei confronti di una società di persone e la sua imputazione pro quota ai soci. La società era stata cancellata dal registro delle imprese e si poneva quindi il problema della prosecuzione dei rapporti giuridici e della partecipazione dei soci al processo. La cancellazione determina un fenomeno successorio: i rapporti facenti capo alla società si trasferiscono ai soci, i quali rispondono nei limiti di quanto riscosso oppure illimitatamente, secondo il regime di responsabilità applicabile prima della cancellazione. Ne deriva la necessità del litisconsorzio processuale tra tutti i soci, indipendentemente dalla scindibilità del rapporto sostanziale.
La decisione
È stato affermato che, dopo la cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, i soci subentrano nei rapporti giuridici della società e devono partecipare necessariamente al giudizio quale litisconsorzio necessario. Il maggior reddito accertato in capo alla società deve essere imputato pro quota ai singoli soci. Il testo non indica gli estremi del dispositivo concreto né consente di stabilire se il ricorso sia stato accolto o rigettato.
Norme richiamate
Art. 2304 c.c.
Disciplina la responsabilità dei soci di società in nome collettivo, prevedendo la responsabilità sussidiaria rispetto a quella della società e rilevando quindi per individuare i limiti della responsabilità successiva alla cancellazione.
Art. 2312 c.c.
Riguarda la cancellazione della società in nome collettivo e gli effetti sui rapporti e sulle obbligazioni sociali, collegandosi al subentro dei soci dopo l'estinzione della società.
Art. 2495 c.c.
Stabilisce gli effetti della cancellazione dal registro delle imprese e fonda il fenomeno successorio nei rapporti della società estinta, con trasferimento delle pretese e delle obbligazioni ai soci secondo i rispettivi regimi di responsabilità.
Cass. civ., sentenze n. 9418/2001, n. 20874/2004 e n. 23765/2008
Richiamano i principi relativi agli effetti della cancellazione della società e alla successione dei soci nei rapporti giuridici pendenti.
Cass. SS. UU., sentenze n. 14815/2008 e n. 24955/2013
Affermano la necessità del litisconsorzio tra società di persone e soci nelle controversie tributarie riguardanti il reddito sociale imputato per trasparenza ai soci, nonché gli effetti successori della cancellazione della società.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese non elimina automaticamente i rapporti giuridici pendenti: questi possono trasferirsi ai soci secondo un meccanismo successorio.
- In materia tributaria, il maggior reddito accertato a una società di persone viene normalmente imputato ai soci in proporzione alle rispettive quote, secondo il principio di trasparenza fiscale.
- Quando l'accertamento incide sia sul reddito della società sia sulle posizioni fiscali dei soci, tutti i soggetti interessati devono partecipare al giudizio in litisconsorzio necessario; la mancata partecipazione può determinare la nullità del procedimento o della decisione.
- La responsabilità dei soci dopo la cancellazione deve essere valutata in base al tipo societario e al regime vigente prima dell'estinzione: può essere limitata a quanto riscosso in sede di liquidazione oppure illimitata.
- L'estinzione della società non rende automaticamente improcedibile l'accertamento, ma impone di individuare correttamente i soci successori e di instaurare il contraddittorio nei loro confronti.
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