Sentenza del 14/12/2015 n. 2193 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Redditi diversi - Plusvalenza da cessione di area edificabile - Rivalutazione ai sensi dell'art. 7, legge 28.12.2001, n. 448 - Istanza autotutela per rinuncia al vantaggio fiscale - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha presentato un’istanza di autotutela per rinunciare al vantaggio fiscale derivante dalla rivalutazione del valore dell’area edificabile. La rivalutazione era stata scelta volontariamente per determinare il valore fiscale del terreno e ridurre l’eventuale plusvalenza imponibile in caso di cessione. Successivamente, per cause non dipendenti dalla volontà del contribuente, sono venute meno le condizioni che rendevano utile la rivalutazione, poiché il terreno non poteva essere ceduto al valore rivalutato. Il contribuente ha quindi chiesto di abbandonare gli effetti dell’opzione esercitata.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto la legittimità dell’istanza di autotutela e della rinuncia al beneficio fiscale. La rivalutazione del terreno è stata considerata una facoltà del contribuente e non un obbligo irrevocabile. Pertanto, quando vengono meno le condizioni sostanziali che giustificavano l’opzione per circostanze non imputabili al contribuente, il valore rivalutato non conserva una valida ragione fiscale e può essere abbandonato. L’Amministrazione deve quindi considerare la rinuncia, nei limiti e secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
La norma consente la rideterminazione del valore fiscale dei terreni edificabili mediante una scelta facoltativa del contribuente, normalmente subordinata al rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti. Poiché si tratta di un’opzione volta ad attribuire un vantaggio fiscale, la sua efficacia non è stata ritenuta necessariamente irrevocabile quando vengono meno, per cause non dipendenti dal contribuente, le condizioni economiche e sostanziali che ne giustificavano l’esercizio.
Massime di principio
- Un’opzione fiscale esercitata volontariamente per ottenere un beneficio non dovrebbe essere considerata irrevocabile in ogni caso, soprattutto quando il presupposto economico dell’opzione viene meno per circostanze non imputabili al contribuente.
- La possibilità di rinunciare al beneficio deve essere valutata verificando la disciplina specifica, gli adempimenti già eseguiti, gli eventuali termini e l’assenza di comportamenti elusivi o di danno per l’Erario.
- L’autotutela può consentire di correggere gli effetti di una scelta fiscale quando essa non è più coerente con la situazione concreta, ma la rinuncia deve essere formalmente documentata e presentata all’autorità competente.
- La decisione riguarda una situazione in cui la rivalutazione non poteva più svolgere la sua funzione; non implica automaticamente che ogni beneficio fiscale già utilizzato possa essere abbandonato unilateralmente in qualsiasi momento.
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