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Sentenza

Sentenza del 19/01/2016 n. 156 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento di euro 654.253,06 relativa a IRPEF, addizionali, IVA, IRAP, sanzioni e interessi per gli anni 2000-2002. Ha sostenuto l'illegittimità della cartella perché i tre avvisi di accertamento presupposti non erano stati validamente notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: per due avvisi gli avvisi di deposito erano stati recapitati al numero civico 203 anziché al corretto numero 219 della sua residenza, mentre per il terzo mancava la prova dell'avvenuta spedizione dell'avviso. Ha inoltre dedotto vizi di motivazione, mancata allegazione degli atti presupposti, irregolarità della relata di notifica e mancanza di sottoscrizione della cartella.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Palermo ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato integralmente la cartella di pagamento. Ha ritenuto invalide, e in parte inesistenti e insanabili, le notifiche degli avvisi di accertamento: l'avviso ex art. 140 c.p.c. deve essere spedito e correttamente recapitato all'indirizzo del destinatario; non è sufficiente l'invio a un numero civico diverso, anche se l'errore è imputabile al servizio postale. Inoltre, per il terzo avviso mancava la prova della spedizione dell'avviso di deposito. L'Amministrazione è stata condannata a rifondere le spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 5.000, oltre IVA, CPA e ulteriori accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 140 c.p.c.

    notifica in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

    La notifica è valida solo se l'avviso di deposito presso la Casa comunale viene spedito al corretto indirizzo del destinatario. Non è necessaria la materiale consegna dell'avviso, ma è indispensabile che esso sia correttamente indirizzato e recapitato presso l'abitazione del destinatario.

  • Art. 138 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla necessità di verificare preventivamente i luoghi e le modalità ordinarie di consegna dell'atto.

  • Art. 139 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla ricerca del destinatario presso la residenza, dimora o domicilio prima di procedere alla notifica ex art. 140 c.p.c.

  • Art. 148 c.p.c.

    Riguarda la relazione di notificazione e gli elementi che devono risultare dalla documentazione notificatoria.

  • Art. 48 disposizioni di attuazione c.p.c.

    Richiamato per verificare il contenuto delle comunicazioni relative all'avvenuto deposito dell'atto presso la Casa comunale.

  • Art. 7 della legge n. 212 del 2000

    Richiamato dal contribuente in tema di motivazione della cartella e di allegazione degli atti presupposti.

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato in materia di notificazione della cartella di pagamento.

  • Art. 14, lett. b), del D.P.R. n. 602 del 1973

    Indicato dall'Amministrazione come base dell'iscrizione a ruolo a titolo definitivo, fondata sugli avvisi di accertamento ritenuti divenuti definitivi.

  • Art. 21-septies della legge n. 241 del 1990

    Richiamato dal contribuente per sostenere la nullità o inesistenza degli atti privi di elementi essenziali.

  • Art. 15, comma 7, del D.L. n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009

    Richiamato dal contribuente in relazione alla mancata sottoscrizione della cartella e all'individuazione del responsabile dell'atto.

  • Art. 28 della Costituzione

    Richiamato per la responsabilità dei funzionari e dipendenti pubblici per gli atti compiuti in violazione di diritti.

  • Art. 111 della Costituzione

    Richiamato dal contribuente con riferimento all'esigenza di individuare il responsabile dell'atto e alla validità del procedimento.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 2490 del 22 marzo 1996

    Secondo il principio richiamato, per la notifica ex art. 140 c.p.c. non è indispensabile la consegna materiale dell'avviso al destinatario irreperibile; è però necessario che l'avviso sia spedito al suo corretto indirizzo.

Massime di principio

  • Nelle notifiche ex art. 140 c.p.c. l'invio dell'avviso di deposito può essere sufficiente anche senza consegna materiale al destinatario, ma solo se l'avviso è spedito e recapitato al corretto indirizzo di residenza.
  • Un errore nel numero civico, tale da indirizzare l'avviso a uno stabile diverso, può impedire il perfezionamento della notifica e rendere inesistente o insanabile la notificazione.
  • L'Amministrazione deve provare tutti gli adempimenti della procedura notificatoria: se manca la prova della spedizione anche di uno solo degli avvisi, l'atto presupposto non può fondare validamente la riscossione.
  • La cartella di pagamento può essere annullata quando gli avvisi di accertamento presupposti non sono stati validamente notificati, poiché il contribuente non ha avuto conoscenza legale della pretesa né la possibilità di impugnarla.
  • La responsabilità dell'errore postale non elimina l'incidenza dell'errore sulla validità della notifica: ciò che rileva è il corretto perfezionamento della procedura nei confronti del destinatario.
  • In casi analoghi è essenziale confrontare l'indirizzo indicato negli atti, quello riportato sulle buste e quello risultante dai documenti di residenza, acquisendo la prova completa delle raccomandate e degli avvisi di deposito.

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