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Circolare

Circolare numero 44 del 26-03-2014

A) Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2014, per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi ai seguenti lavoratori: 1. lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4; 2. lavoratori agricoli a tempo determinato; 3. compartecipanti familiari e piccoli coloni; 4. lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari; 5. lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (solo maternità/paternità); 6. lavoratrici autonome: commercianti, artigiane, CD-CM, imprenditrici agricole professionali e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne (solo maternità/paternità); B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2014, per le seguenti prestazioni: 1. lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera); 2. assegni di maternità dei Comuni ex art. 74 del D. Lgs. n. 151/2001 (importo prestazione e limite reddituale); 3. assegni di maternità dello Stato ex art. 75 del D. Lgs. n. 151/2001; 4. congedo parentale ex art. 34, comma 3, D. Lgs. n. 151/2001 (limite reddituale); 5. art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001 - indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2014.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica gli importi e i criteri da usare nel 2014 per il calcolo di indennità di malattia, maternità/paternità, tubercolosi e altre prestazioni collegate. Vengono distinti i diversi regimi applicabili a categorie di lavoratori specifiche, con indicazione dei minimi retributivi, delle retribuzioni convenzionali, dei limiti di reddito e degli importi massimi per assegni e congedi. Sono inoltre riportati i valori per la Gestione separata, gli assegni di maternità dei Comuni e dello Stato, i limiti per il congedo parentale e i massimali del congedo ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001.

Retribuzioni e importi di riferimento per prestazioni previdenziali 2014

Retribuzioni e importi di riferimento per le prestazioni previdenziali 2014

La circolare disciplina i valori da utilizzare, per l’anno 2014, ai fini della liquidazione di varie prestazioni economiche previdenziali e assistenziali. Il contenuto è organizzato per categorie di lavoratori e per tipologie di prestazione, con indicazione dei minimi retributivi, delle retribuzioni convenzionali, dei limiti di reddito e dei massimali applicabili.

Ambito generale di applicazione

Le istruzioni riguardano le prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi quando la misura debba essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2014. Per l’indennità di tubercolosi, i criteri illustrati valgono solo per i primi 180 giorni di assistenza nei casi in cui il soggetto abbia diritto anche all’indennità di malattia; per le altre categorie aventi diritto alla sola tubercolosi, la prestazione resta commisurata alla misura fissa.

Lavoratori soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, di cui all’art. 4 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, le prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi riferite a eventi da indennizzare sulla base di periodi di paga del 2014 devono essere liquidate su una retribuzione non inferiore al minimale giornaliero di legge, pari a euro 47,58.

Lavoratori agricoli a tempo determinato

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge pari a euro 42,33. Tale valore costituisce il riferimento per malattia, maternità/paternità e tubercolosi.

Compartecipanti familiari e piccoli coloni

Per compartecipanti familiari e piccoli coloni si conferma l’utilizzo delle retribuzioni medie giornaliere determinate per provincia con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 maggio 2013. Tali retribuzioni sono utilizzabili solo per i lavoratori di questa categoria, per i quali nel settore agricolo continuano ad applicarsi i salari medi convenzionali provinciali determinati anno per anno ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968.

La circolare precisa che:

  • le eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga del 2013 e liquidate provvisoriamente con i salari convenzionali 2012 devono essere riliquidate con i nuovi importi;
  • i salari applicabili per il 2014 saranno comunicati quando disponibili;
  • nel frattempo si utilizzano in via temporanea, salvo conguaglio, i salari del 2013.

Per la maternità/paternità, dal 2011 la prestazione è liquidata sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione delle pensioni; per il 2014, in attesa del dato definitivo, si usa temporaneamente il reddito 2013 pari a euro 53,13.

Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari

Per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari, il decreto ministeriale 23 dicembre 2013 ha determinato le retribuzioni convenzionali 2014 per i contributi dovuti nelle assicurazioni obbligatorie non coperte da accordi di sicurezza sociale. Tali retribuzioni si applicano anche alla liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi riferite all’anno 2014.

Lavoratori domestici e familiari

Per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari, ai fini dell’indennità di maternità/paternità con inizio nel 2014, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

  • euro 6,96 per retribuzioni orarie effettive fino a euro 7,86;
  • euro 7,86 per retribuzioni orarie effettive superiori a euro 7,86 e fino a euro 9,57;
  • euro 9,57 per retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,57;
  • euro 5,06 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Maternità per lavoratrici autonome

Per le lavoratrici autonome, l’indennità di maternità per i due mesi precedenti il parto e i tre mesi successivi, nonché l’indennità per congedo parentale e per interruzione della gravidanza, va calcolata con gli importi indicati dalla circolare.

I valori sono:

  • euro 41,87 per coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali, corrispondenti al minimale giornaliero 2013 per l’operaio dell’agricoltura; il riferimento vale per nascite o ingressi in famiglia avvenuti nel 2014, anche se il periodo indennizzabile è iniziato nel 2013;
  • euro 47,58 per artigiane, corrispondenti al minimale giornaliero 2014 per l’impiegato dell’artigianato;
  • euro 47,58 per commercianti, corrispondenti al minimale giornaliero 2014 per l’impiegato del commercio;
  • euro 26,44 per pescatrici autonome, corrispondenti al salario convenzionale giornaliero 2014 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Gestione separata: aliquote, contributo mensile utile e limiti di reddito

Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non pensionati e non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2014 si applicano:

  • aliquota del 27,72% per i lavoratori liberi professionisti;
  • aliquota del 28,72% per tutte le altre categorie.

Applicando tali aliquote al minimale di reddito 2014 pari a euro 15.516,00, il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito è pari a:

  • euro 358,42 per i lavoratori libero professionisti;
  • euro 371,35 per le altre categorie.

Per gli eventi insorti nel 2014, il limite di reddito ai fini dell’erogazione dell’indennità di degenza ospedaliera e di malattia è pari a euro 69.323,80, corrispondente al 70% del massimale 2013 pari a euro 99.034,00.

Gestione separata: indennità di malattia

La prestazione di malattia per gli iscritti alla Gestione separata è pari al 50% dell’indennità di degenza ospedaliera. Per le malattie iniziate nel 2014, l’indennità si calcola assumendo a base euro 274,31, cioè il massimale contributivo 2014 di euro 100.123,00 diviso 365, e applicando la percentuale corrispondente alle mensilità accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento.

Gli importi giornalieri risultano:

  • euro 10,97 con percentuale 4%, se risultano accreditate da 3 a 4 mensilità;
  • euro 16,46 con percentuale 6%, se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità;
  • euro 21,94 con percentuale 8%, se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità.

Gestione separata: degenza ospedaliera

Per le degenze ospedaliere iniziate nel 2014, l’indennità si calcola sul medesimo importo base di euro 274,31, applicando le percentuali dell’8%, 12% e 16% in relazione alla contribuzione dei dodici mesi precedenti il ricovero.

Gli importi giornalieri sono:

  • euro 21,94 con percentuale 8%, per accrediti da 3 a 4 mesi;
  • euro 32,92 con percentuale 12%, per accrediti da 5 a 8 mesi;
  • euro 43,89 con percentuale 16%, per accrediti da 9 a 12 mesi.

Assegni di maternità dei Comuni

Per le nascite avvenute nel 2014 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni con ingresso in famiglia avvenuto nel 2014, l’assegno di maternità comunale è aggiornato in base alla variazione ISTAT dell’1,1%. L’importo in misura piena è pari a euro 338,21 mensili, per complessivi euro 1.691,05. Per nuclei familiari di tre componenti, l’indicatore della situazione economica è pari a euro 35.256,84.

Assegno di maternità dello Stato

Per gli stessi eventi del 2014, l’assegno di maternità dello Stato concesso dall’INPS, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 151/2001, è pari a euro 2.082,08 in misura intera, tenuto conto della rivalutazione ISTAT dell’1,1%.

Congedo parentale nei casi dell’art. 34, comma 3, D.Lgs. 151/2001

Per il 2014, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico è pari a euro 6.517,94. Tale importo è il riferimento per l’indennità del 30% nei casi in cui il genitore lavoratore dipendente richieda periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001.

Il reddito individuale massimo per il diritto all’indennità è quindi pari a euro 16.294,85, corrispondente a due volte e mezzo l’importo del trattamento minimo. La circolare precisa che il valore definitivo sarà comunicato se diverso da quello provvisorio.

Congedo per familiari di disabili in situazione di gravità ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001

Per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità, l’importo di 70 milioni di lire, pari a euro 36.151,98, costituisce il tetto massimo complessivo annuo dell’onere, da ripartire fra indennità economica e accredito figurativo. L’ammontare delle due voci va determinato prendendo a riferimento il limite annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente nell’ordinamento interessato.

Per il 2014, sulla base della variazione ISTAT dell’1,1% e con aliquota contributiva del 33% (FPLD), i valori massimi sono i seguenti:

  • importo complessivo annuo: euro 47.351,12;
  • importo massimo annuo dell’indennità economica: euro 35.602,00;
  • importo massimo giornaliero dell’indennità: euro 97,54;
  • retribuzione figurativa massima annua accreditabile: euro 35.602,00;
  • retribuzione figurativa massima settimanale: euro 684,65;
  • retribuzione figurativa massima giornaliera: euro 97,54.

Allegato provinciale per compartecipanti familiari e piccoli coloni

La circolare riporta in allegato la tabella provinciale delle retribuzioni 2014, con indicazione per ciascuna provincia della retribuzione, del contributo giornaliero e del contributo base. Questa tabella costituisce il riferimento operativo per il settore agricolo dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni, in attesa degli eventuali aggiornamenti dei salari convenzionali applicabili per l’anno 2014.

Punti principali

Retribuzioni di riferimento per malattia, maternità/paternità e tubercolosi

La circolare stabilisce gli importi giornalieri da assumere a base per la liquidazione delle prestazioni economiche riferite a periodi di paga compresi nel 2014. Per alcune categorie si applicano minimi di legge, per altre retribuzioni convenzionali o salari medi provinciali. Per l’indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono solo per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto anche all’indennità di malattia; per le altre categorie, la prestazione è commisurata alla misura fissa.

Categorie di lavoratori dipendenti e assimilati

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, il trattamento economico va liquidato su una retribuzione non inferiore al minimale giornaliero 2014 pari a euro 47,58. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato il minimale di riferimento è euro 42,33. Per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari si applicano le retribuzioni convenzionali 2014 indicate nella circolare n. 8 del 22.01.2014. Per i lavoratori domestici e familiari, ai fini della maternità/paternità, si usano le retribuzioni convenzionali orarie fissate per il 2014 nelle diverse fasce di retribuzione effettiva.

Comparti agricoli: compartecipanti familiari e piccoli coloni

Per compartecipanti familiari e piccoli coloni continuano ad applicarsi, limitatamente a tali lavoratori, i salari medi convenzionali provinciali determinati anno per anno. Per il 2014, nelle more della comunicazione dei nuovi salari, si utilizzano in via temporanea quelli del 2013, salvo conguaglio. Eventuali prestazioni già liquidate per eventi riferiti al 2013 sulla base dei salari 2012 devono essere riliquidate con i nuovi importi. Per la maternità/paternità, dal 2011 si assume il reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni; per il 2014, in attesa del dato definitivo, si utilizza temporaneamente il reddito 2013 pari a euro 53,13.

Maternità per lavoratrici autonome

Per coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali, l’importo di riferimento è euro 41,87. Per artigiane e commercianti l’importo è euro 47,58. Per le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne l’importo è euro 26,44. Tali valori valgono per l’indennità di maternità nei due mesi precedenti il parto e nei tre successivi, nonché per congedo parentale e interruzione di gravidanza, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2014 o, per le coltivatrici dirette, anche quando iniziato nel 2013 ma relativo a nascita/ingresso in famiglia del 2014.

Gestione separata: contributi utili e soglie di reddito

Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata non pensionati e non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, le aliquote 2014 sono pari al 27,72% per i liberi professionisti e al 28,72% per le altre categorie. Applicando tali aliquote al minimale di reddito 2014 pari a euro 15.516,00, il contributo mensile utile risulta pari a euro 358,42 per i liberi professionisti e a euro 371,35 per le altre categorie. Per gli eventi insorti nel 2014, il limite di reddito per l’erogazione dell’indennità di degenza ospedaliera e di malattia è pari a euro 69.323,80.

Gestione separata: indennità di malattia e degenza ospedaliera

Per le malattie iniziate nel 2014, l’indennità di malattia della Gestione separata è calcolata assumendo a riferimento euro 274,31, pari al massimale contributivo 2014 di euro 100.123,00 diviso 365, e applicando le percentuali del 4%, 6% o 8% in funzione delle mensilità accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento. Ne derivano importi giornalieri di euro 10,97, euro 16,46 ed euro 21,94. Per la degenza ospedaliera, sempre per eventi iniziati nel 2014, l’indennità è calcolata su euro 274,31 con percentuali dell’8%, 12% e 16%, corrispondenti rispettivamente a euro 21,94, euro 32,92 ed euro 43,89 per giornata indennizzabile.

Assegni di maternità dei Comuni e dello Stato

Per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni con ingresso in famiglia avvenuti nel 2014, l’assegno di maternità concesso dai Comuni è pari, in misura piena, a euro 338,21 mensili per complessivi euro 1.691,05; il valore dell’ISE per nuclei familiari con tre componenti è pari a euro 35.256,84. L’assegno di maternità dello Stato concesso dall’INPS, per gli stessi eventi, è pari a euro 2.082,08 in misura intera.

Congedo parentale: limite di reddito per l’indennità

Per i casi previsti dall’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 151/2001, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2014 è pari a euro 6.517,94. Ne consegue che il reddito individuale massimo per il diritto all’indennità del 30% nei periodi ulteriori di congedo parentale è pari a euro 16.294,85, corrispondente a due volte e mezzo tale importo.

Congedo ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001: massimali 2014

Per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità, il tetto massimo complessivo annuo per il 2014 è pari a euro 47.351,12. L’importo massimo annuo dell’indennità economica è pari a euro 35.602,00 e quello giornaliero a euro 97,54. La retribuzione figurativa massima accreditabile è pari a euro 35.602,00 annui, euro 684,65 settimanali e euro 97,54 giornalieri, calcolati con aliquota contributiva del 33%.

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