Circolare numero 41 del 25-03-2014
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori (AS.N.A.L.I.) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 3 febbraio 2014 tra INPS e AS.N.A.L.I. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, dei contributi associativi dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera e dai piccoli coloni e compartecipanti familiari. Vengono indicati modalità operative, flussi informativi, termini per l’invio delle deleghe e per il rinnovo della convenzione, importi dovuti per le attività di gestione e istruzioni contabili con istituzione di un apposito conto.
Convenzione INPS-AS.N.A.L.I. per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-AS.N.A.L.I. per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 3 febbraio 2014 tra INPS e Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori (AS.N.A.L.I.), ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334. L’accordo disciplina la riscossione dei contributi associativi dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera e dai piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), chiarendo modalità operative, termini, importi e profili contabili.
Ambito della convenzione e modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo è effettuata congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti l’Istituto indica espressamente l’ammontare del contributo con la dicitura: "quota associativa dell’Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori (AS.N.A.L.I.)".
La circolare precisa che tale meccanismo non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Pertanto, per l’INPS non sussiste alcun obbligo di esazione coattiva della quota associativa.
Trasmissione dei dati, deleghe e verifiche territoriali
AS.N.A.L.I. deve inviare alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i supporti telematici contenenti:
- i dati identificativi degli associati per i quali è richiesta la riscossione del contributo sulla base delle deleghe ricevute;
- i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.
I termini di trasmissione sono fissati:
- entro il 10 gennaio di ogni anno;
- per la parte residua, entro il 30 marzo di ciascun anno.
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende poi disponibili i supporti alle Strutture INPS territorialmente competenti, affinché queste ne confermino il contenuto dopo averlo verificato con le deleghe in loro possesso. Le deleghe devono essere sottoscritte da ciascun socio, controfirmate e timbrate dal responsabile dell’associazione e presentate alle Strutture INPS competenti per territorio entro il 30 marzo.
Corrispettivi del servizio
Per la convenzione sono previsti i seguenti importi:
- € 2,18 per la gestione delle deleghe sindacali, l’emissione dell’F24 con code line corretta e il riversamento alle associazioni sindacali;
- € 1,98 per la gestione della revoca e dell’annullamento delle deleghe sindacali.
La circolare richiama che tali costi sono stati individuati dall’Istituto con Determinazione presidenziale n. 219 del 22 novembre 2012, sulla base delle risultanze della contabilità analitica dell’esercizio 2011.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2014. È previsto il rinnovo annuale su richiesta di AS.N.A.L.I., che deve pervenire all’Istituto entro il 30 settembre di ogni anno, quindi almeno tre mesi prima della scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Sede dell’associazione e istruzioni contabili
La sede di AS.N.A.L.I. è indicata in Via Santa Croce in Gerusalemme, 67 – Roma.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi riscossi per conto dell’associazione, viene istituito il conto:
- GPN25132 – Contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), riscossi per conto dell’Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori (AS.N.A.L.I.).
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con AS.N.A.L.I. sono curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. La circolare richiama infine la variazione apportata al piano dei conti riportata nell’allegato n. 2.
Punti principali
Oggetto e modalità di riscossione
La convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, riguarda la riscossione dei contributi associativi per le aziende assuntrici di manodopera e per i piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.). La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, secondo le medesime modalità, e nell’avviso di pagamento è riportata la dicitura specifica relativa alla quota associativa AS.N.A.L.I.
Natura volontaria del contributo
Pur essendo esatto insieme ai contributi obbligatori, il contributo associativo conserva natura volontaria. Ne consegue che per l’INPS non sussiste alcun obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
Flussi telematici e deleghe
AS.N.A.L.I. deve trasmettere alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i supporti telematici con i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione, entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ciascun anno. Devono essere trasmessi anche i nominativi di chi ha revocato l’adesione o ha dichiarato di non voler più pagare la quota. La Direzione centrale rende disponibili i supporti alle Strutture territorialmente competenti, che verificano i dati confrontandoli con le deleghe in loro possesso. Le deleghe sottoscritte, controfirmate e timbrate dal responsabile dell’Associazione, vanno presentate alle Strutture INPS competenti per territorio entro il 30 marzo.
Costi del servizio
Per la convenzione sono previsti i seguenti importi: gestione delle deleghe sindacali, emissione del modello F24 con code line corretta e riversamento alle associazioni sindacali per euro 2,18; gestione di revoca e annullamento delle deleghe sindacali per euro 1,98. I costi richiamano quelli individuati dall’Istituto con Determinazione presidenziale n. 219 del 22 novembre 2012 sulla base della contabilità analitica 2011.
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2014. È previsto il rinnovo annuale su richiesta di AS.N.A.L.I., da inviare all’Istituto entro il 30 settembre di ogni anno, almeno tre mesi prima della scadenza, tramite raccomandata A/R o PEC.
Dati dell’associazione e istruzioni contabili
La sede di AS.N.A.L.I. è indicata in Via Santa Croce in Gerusalemme, 67, Roma. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute si istituisce il conto GPN25132, relativo ai contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei P.C.C.F. riscossi per conto di AS.N.A.L.I. Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari sono affidati direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. È inoltre richiamata, nell’allegato n. 2, la variazione apportata al piano dei conti.
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