Circolare numero 39 del 25-03-2014
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il Sindacato Sociale e Lavoro Insieme (SINDACATO SLI), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 03.02.2014 con il Sindacato Sociale e Lavoro Insieme (SINDACATO SLI), valida fino al 31.12.2014, per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. Vengono indicati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di sottoscrizione e trasmissione, la decorrenza delle deleghe e delle revoche, la misura del contributo, i costi del servizio, l’esonero da responsabilità dell’INPS, il codice associazione e le istruzioni contabili con i conti dedicati.
Convenzione INPS-Sindacato SLI per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-Sindacato SLI per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 03.02.2014 con il Sindacato Sociale e Lavoro Insieme (SINDACATO SLI), approvata con determinazione n. 183 del 25.11.2013, per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2014 e disciplina soggetti abilitati, modalità di delega, decorrenza, revoca, misura del contributo, rapporti finanziari e istruzioni contabili.
Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 individua i pensionati che possono aderire al servizio. La facoltà di versare contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione spetta ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico:
- dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo dell’assicurazione stessa, gestito dall’INPS.
Viene precisato che l’articolo 23 octies della legge n. 485/72 non è applicabile ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché il richiamo normativo riguarda esclusivamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, nel quale devono risultare la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il documento deve essere:
- sottoscritto dal titolare della pensione;
- controfirmato dal responsabile locale del Sindacato Sociale e Lavoro Insieme.
Per consentire la presentazione delle deleghe all’INPS, i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati abilitati alla firma e alla consegna devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto dalla sede locale o dagli uffici centrali del sindacato.
Decorrenza delle deleghe e prova della presentazione
Le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione, presentate alla struttura territoriale INPS competente per la pensione, producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. La stessa regola vale per le revoche.
Le deleghe controfirmate dal soggetto abilitato devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia. Una copia viene restituita dalla sede INPS al sindacato con timbro e firma per ricevuta. Tale elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca della delega e criterio di prevalenza
Se il pensionato ha rilasciato deleghe a favore di due o più organizzazioni sindacali diverse, ai fini della trattenuta vale la prima delega pervenuta agli uffici INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente: in tal caso ha efficacia la delega successiva.
La circolare precisa inoltre che il rilascio di una nuova delega non determina revoca implicita della precedente. Se l’INPS riceve direttamente dal pensionato la comunicazione di revoca della trattenuta sindacale, la struttura periferica acquisisce la revoca, che produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sulle singole rate lorde di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono differenziate per scaglioni:
- 0,50% sugli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e fino al doppio del trattamento minimo FPLD;
- 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari, spese e rimesse
Gli articoli 5, 6, 7 e 8 della convenzione disciplinano i rapporti finanziari, con adempimenti affidati alla Direzione Generale e al Sindacato SLI a livello centrale. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica relativa all’esercizio 2011, sono indicati come segue:
- nuova delega su domanda di pensione: 0,04 euro;
- nuova delega su pensione esistente: 0,74 euro;
- revoca delega: 0,74 euro;
- variazione (revoca e acquisizione nuova delega): 1,48 euro;
- gestione delega: 0,04 euro.
Esonero da responsabilità
Ai sensi dell’articolo 9 della convenzione, il Sindacato SLI esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante dai rapporti tra il pensionato e l’organizzazione sindacale in relazione alla trattenuta. Nelle controversie sulla validità e regolarità del rilascio della delega, il sindacato si impegna a ristorare l’INPS per ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS L3. Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni, sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25396, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27396, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione Generale; nell’allegato 2 sono riportati i conti sopra indicati.
Punti principali
Ambito soggettivo
Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché l’articolo 23 octies richiamato dalla convenzione riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e presentazione della delega
La delega deve essere redatta sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale del Sindacato SLI. I nominativi dei rappresentanti e incaricati abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche INPS dalla sede locale o dagli uffici centrali del sindacato.
Decorrenza delle deleghe e prova di presentazione
Le deleghe rilasciate da soggetti già pensionati, presentate alla struttura territoriale INPS competente, producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. Le deleghe controfirmate devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita alla sede sindacale con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, insieme alla copia della delega, fa fede in caso di contestazione dell’avvenuta presentazione.
Revoca e regola di prevalenza tra più deleghe
Se il pensionato rilascia deleghe a favore di più organizzazioni sindacali, ha efficacia la prima delega pervenuta agli uffici INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente, nel qual caso prevale la delega successiva. È escluso che una nuova delega comporti revoca implicita della precedente. La revoca comunicata direttamente dal pensionato all’INPS è acquisita dalla struttura periferica e produce effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono: 0,50% fino alla misura del trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla quota eccedente tale minimo e fino al doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari e costi del servizio
I rapporti finanziari e gli adempimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della convenzione sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale INPS e il Sindacato SLI. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2011, sono: nuova delega su domanda di pensione 0,04 euro; nuova delega su pensione esistente 0,74 euro; revoca delega 0,74 euro; variazione (revoca più nuova delega) 1,48 euro; gestione delega 0,04 euro.
Esonero di responsabilità
Con l’articolo 9 il Sindacato SLI esonera l’INPS da ogni responsabilità nei rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale relativi alla trattenuta. In caso di controversie sulla validità o regolarità della delega, il sindacato si obbliga a ristorare l’INPS per ogni eventuale effetto negativo derivante da tali contestazioni.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS L3. Per la rilevazione contabile delle trattenute vengono istituiti i conti GPA25396, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27396, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con il sindacato sono definiti direttamente dalla Direzione Generale, e nell’allegato 2 sono riportati i conti istituiti.
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