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Circolare

Circolare numero 129 del 22-10-2014

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della FEDERAZIENDE (Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese dei Lavoratori e Pensionati) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione della convenzione sottoscritta con FEDERAZIENDE per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria e/o trattamento speciale di disoccupazione di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulla prestazione. Sono disciplinate le modalità di rilascio della delega, la durata ed efficacia della stessa, gli obblighi di rimborso in caso di revoca o controversie, i rapporti economici tra INPS e Organizzazione, nonché le istruzioni contabili per la rilevazione delle trattenute e dei versamenti.

Convenzione INPS-FEDERAZIENDE per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-FEDERAZIENDE per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e FEDERAZIENDE per consentire la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono precisati soggetti ammessi, modalità di delega, effetti, costi, responsabilità delle parti e istruzioni contabili.

Ambito di applicazione

La convenzione è stata sottoscritta il 21 luglio 2014 ed è stata approvata con determinazione n. 101 del 17 giugno 2014. Essa riguarda la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.

I lavoratori agricoli che percepiscono:

  • indennità ordinaria di disoccupazione;
  • trattamento speciale di disoccupazione; possono versare i contributi associativi in favore di FEDERAZIENDE tramite trattenuta sulla prestazione.

Modalità di adesione e delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, redatta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve:

  • essere sottoscritta dal soggetto delegante;
  • contenere in allegato copia del documento di identità.

Sulle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla FEDERAZIENDE. La misura del contributo dovuto è indicata espressamente nell’atto di delega.

La delega:

  • si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta;
  • non è considerata se perviene successivamente alla domanda di prestazione;
  • esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Revoca, annullamento e controversie

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.

Per le controversie relative all’effettivo e valido rilascio della delega:

  • se l’Organizzazione risulta soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Per le controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione:

  • l’Organizzazione deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

Rapporti economici tra INPS e Organizzazione

L’INPS versa alla FEDERAZIENDE l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte:

  • le spese di cui all’art. 8;
  • le eventuali trattenute già versate e non dovute.

I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di:

  • aprile;
  • luglio;
  • settembre;
  • dicembre.

L’Organizzazione corrisponde all’INPS il costo del servizio, determinato in € 0,80 per singola delega. La variazione annuale di tale costo sarà oggetto di apposita comunicazione; successivamente, l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Responsabilità, sospensione e recesso

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e Organizzazione e alle vicende ad esso relative.

L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione;
  • sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • per perdita dei requisiti di legge dell’Organizzazione;
  • qualora intervengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo.

L’INPS può recedere unilateralmente:

  • per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
  • in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Durata e rinnovo

La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Istruzioni procedurali e contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei conseguenti versamenti a FEDERAZIENDE sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25434, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola;
  • GPA11434, per la rilevazione del debito verso FEDERAZIENDE, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042;
  • GPA24042, per imputare gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione da trattenere sulle somme da versare all’Organizzazione.

I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11434, devono essere eseguiti a favore dell’Organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Strumenti operativi e recapiti

L’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione, tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig":

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali;
  • l’invio delle fatture relative al costo dei servizi;
  • le comunicazioni inerenti la convenzione.

La sede legale di FEDERAZIENDE è indicata in Via Firenze n. 53, Carmiano (LE).

Punti principali

Ambito della convenzione

La convenzione, sottoscritta il 21 luglio 2014 e approvata con determinazione n. 101 del 17 giugno 2014, riguarda la riscossione dei contributi associativi a favore di FEDERAZIENDE sulle prestazioni di disoccupazione agricola previste dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.

Soggetti interessati e modalità di adesione

Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione e/o trattamento speciale di disoccupazione. Il versamento del contributo avviene tramite trattenuta sulla prestazione, sulla base di una delega telematica trasmessa all’INPS nel modulo allegato alla domanda di prestazione, sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento di identità.

Efficacia della delega

La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e l’INPS non tiene conto delle deleghe trasmesse dopo la domanda di prestazione. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Revoca, annullamento e controversie

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo sindacale. Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute a semplice presentazione di nota specifica.

Versamenti all’Organizzazione e costi del servizio

L’INPS versa alla FEDERAZIENDE l’importo delle trattenute effettuate, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Il costo del servizio di esazione è pari a € 0,80 per singola delega, con eventuale variazione annuale comunicata all’Organizzazione, che può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Responsabilità e facoltà di recesso/sospensione

L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e Organizzazione. L’Istituto è sollevato da responsabilità, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sulla denominazione, sul logo o sui poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenienze normative; può inoltre recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive o per pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Durata e rinnovo

La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25434 per i contributi associativi trattenuti e GPA11434 per il debito verso FEDERAZIENDE, in contropartita del conto GPA35042. Le spese di esazione da trattenere sui versamenti sono imputate al conto GPA24042. I versamenti devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Strumenti informatici e recapiti

L’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione, tramite l’applicazione on line "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti, oltre agli elenchi dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione vengono inviate le fatture del costo dei servizi e le comunicazioni inerenti la convenzione. La sede legale di FEDERAZIENDE è in Via Firenze n. 53, Carmiano (LE).

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