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Circolare

Circolare numero 134 del 23-10-2014

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Federazione del Commercio, Turismo, Servizi, Artigianato, Agricoltura, Terziario, Piccole e Medie Imprese (FEDIMPRESE) sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta tra INPS e FEDIMPRESE per consentire ai beneficiari di alcune prestazioni previdenziali e assistenziali di versare il contributo associativo tramite trattenuta sulla prestazione. Sono disciplinati delega, revoca, casi di contestazione, percentuali di contribuzione, modalità di riversamento all’Associazione, costo del servizio e profili di responsabilità. La circolare contiene inoltre le istruzioni contabili per la rilevazione delle trattenute e dei versamenti, con l’istituzione di specifici conti.

Convenzione INPS-FEDIMPRESE per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-FEDIMPRESE per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare illustra la disciplina operativa e contabile della convenzione sottoscritta tra INPS e FEDIMPRESE per consentire ai beneficiari di determinate prestazioni previdenziali e assistenziali di versare il contributo associativo mediante trattenuta sulla prestazione. Vengono definite le modalità di delega, le ipotesi di revoca o contestazione, le percentuali del contributo, i tempi di riversamento all’Associazione e le istruzioni contabili per la corretta imputazione delle operazioni.

Ambito di applicazione

La convenzione, sottoscritta il 16 luglio 2014 e approvata con determinazione n. 79 del 06/06/2014, riguarda la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. Possono aderire al meccanismo di trattenuta i soggetti beneficiari di:

  • trattamenti previdenziali di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ASpI e Mini ASpI;
  • disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

Il codice identificativo attribuito a FEDIMPRESE è 5501.

Delega alla trattenuta e documentazione

L’autorizzazione alla trattenuta del contributo associativo avviene tramite apposita delega all’INPS, predisposta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere:

  • sottoscritta dal soggetto delegante;
  • corredata da copia del documento d’identità.

Per i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, comprensivi dell’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della medesima legge.

Contestazioni, revoche e sostituzione delle deleghe

Qualora sia contestato l’effettivo rilascio della delega, su comunicazione del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’Associazione sindacale deve restituire le somme indebitamente percepite.

La delega produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente oppure tramite le Associazioni sindacali interessate, secondo modalità concordate con l’INPS. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione del contributo associativo, procede quanto prima alla registrazione della revoca e alla relativa comunicazione all’Associazione revocata.

Se un’Associazione presenta una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva una delega a favore di altra Associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, che deve indicare l’Associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento d’identità.

Misura del contributo associativo e restituzioni

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti dell’Associazione.

FEDIMPRESE ha comunicato le seguenti aliquote:

  • 3,00% sull’indennità di disoccupazione MINI ASpI;
  • 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1,00% sui restanti trattamenti indicati nella circolare, vale a dire CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.

Modalità di versamento e servizi resi dall’INPS

L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute effettuate sui pagamenti, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. Il pagamento avviene con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Attraverso i servizi online, nell’applicazione “Deleghe su disoccupazione e cig”, l’Istituto mette a disposizione dell’Associazione:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e gli importi;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali.

Tramite la stessa applicazione l’INPS trasmette anche le fatture relative al costo del servizio e le eventuali altre comunicazioni relative alla convenzione.

Costo del servizio, durata e recesso

L’Associazione si impegna a versare all’INPS un costo del servizio pari a 0,80 euro per ogni delega.

La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; dalla ricezione di tale comunicazione l’Associazione può recedere entro 60 giorni.

La convenzione ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Responsabilità, controversie e poteri dell’INPS

La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale e alle vicende connesse. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa collegate.

Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie relative o comunque connesse ai rapporti tra associati e associazione, l’Associazione stipulante deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti richiesti dalla legge o per l’intervento di nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.

Sede legale e istruzioni contabili

La sede legale di FEDIMPRESE è indicata in Via Sindaco Memmo n. 8, Guagnano (LE).

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei conseguenti versamenti sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25436, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35436, per l’accreditamento a FEDIMPRESE dei contributi associativi;
  • GPA11436, per la rilevazione del debito verso FEDIMPRESE.

I pagamenti a favore dell’Associazione devono essere imputati in DARE del conto GPA11436, il cui saldo eventualmente residuo a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA25436, GPA35436 e GPA11436.

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

La convenzione, sottoscritta il 16 luglio 2014 e approvata con determinazione n. 79 del 06/06/2014, riguarda la riscossione dei contributi associativi a favore di FEDIMPRESE sulle prestazioni temporanee. Possono aderire, mediante trattenuta sulla prestazione, i beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ASpI, Mini ASpI, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché sussidi per lavori socialmente utili.

Delega, documentazione e codice identificativo

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega all’INPS, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Il codice identificativo FEDIMPRESE è 5501.

Gestione delle trattenute per integrazione salariale e conservazione degli atti

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Contestazioni, revoche e nuova delega

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione del datore di lavoro o dei lavoratori interessati; l’Associazione deve restituire le somme indebitamente ricevute. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le associazioni sindacali secondo le modalità concordate con l’INPS. Se per la stessa prestazione esiste già una delega attiva verso altra associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’associazione revocata e allegata copia del documento d’identità.

Restituzioni e misura del contributo

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo. La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in percentuale alla prestazione previdenziale e in misura uniforme per tutti gli iscritti. FEDIMPRESE ha comunicato le seguenti percentuali: 3,00% sull’indennità di disoccupazione MINI ASpI; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1,00% sui restanti trattamenti indicati nella circolare.

Versamenti all’Associazione e servizi informatici

L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute operate, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. Sui servizi online, nell’applicazione “Deleghe su disoccupazione e cig”, l’Istituto rende disponibili gli elenchi dei nominativi soggetti a trattenuta, i dati anagrafici, gli importi trattenuti e l’elenco dei pagamenti telematici effettuati alle associazioni; tramite la stessa applicazione invia anche le fatture del costo dei servizi e le comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio, durata e facoltà di recesso

L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS un costo di servizio pari a 0,80 euro per singola delega. La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione e, dalla ricezione, l’Associazione può recedere entro 60 giorni. La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.

Responsabilità, controversie e facoltà dell’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione stipulante deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute in giudizi relativi a questioni inerenti i rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti ex lege o per sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Sede legale e istruzioni contabili

La sede legale di FEDIMPRESE è indicata in Via Sindaco Memmo n. 8, Guagnano (LE). Ai fini contabili, per la rilevazione dei contributi associativi e dei relativi versamenti sono istituiti i conti GPA25436 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35436 per l’accreditamento a FEDIMPRESE e GPA11436 per la rilevazione del debito verso FEDIMPRESE. I pagamenti all’Associazione vanno imputati in DARE del conto GPA11436 e il suo saldo finale deve essere ripreso nel nuovo esercizio. I rimborsi delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042.

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