Circolare numero 133 del 23-10-2014
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della FEDIMPRESE (Federazione del Commercio, Turismo, Servizi, Artigianato, Agricoltura, Terziario, Piccole e Medie Imprese) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta con FEDIMPRESE per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria o trattamento speciale di disoccupazione di versare, mediante trattenuta sulla prestazione, i contributi associativi all’Organizzazione. Sono disciplinate le modalità di delega, i tempi di versamento, gli obblighi di rimborso in caso di revoca o controversie, la durata triennale della convenzione, le facoltà di sospensione o recesso dell’INPS e le istruzioni contabili con i relativi conti da utilizzare.
Convenzione INPS-FEDIMPRESE per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-FEDIMPRESE per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata il 16 luglio 2014 con FEDIMPRESE, approvata con determinazione n. 88 del 6 giugno 2014, per consentire la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Il documento illustra modalità operative, obblighi delle parti, regime economico, responsabilità e istruzioni contabili.
Ambito applicativo
La convenzione riguarda i lavoratori agricoli che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione e/o il trattamento speciale di disoccupazione agricola. Tali soggetti possono versare i contributi associativi a favore dell’Organizzazione tramite trattenuta sulla prestazione erogata dall’INPS.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, predisposta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal soggetto delegante;
- accompagnata da copia del documento di identità.
La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non considera le deleghe trasmesse successivamente alla domanda di prestazione. Nella delega l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla FEDIMPRESE e la misura del contributo deve risultare espressamente nell’atto di delega.
Effetti della delega, revoca e controversie
La delega produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già percepite a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.
Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Versamento delle trattenute e flussi informativi
L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. Il versamento avviene con quattro mandati di pagamento nei mesi di:
- aprile;
- luglio;
- settembre;
- dicembre.
Tramite i servizi online, nell’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", l’Istituto mette a disposizione dell’Organizzazione:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali.
Attraverso la medesima applicazione l’INPS invia anche le fatture relative al costo del servizio e ogni altra comunicazione inerente la convenzione.
Costo del servizio
L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio di esazione, determinato in € 0,80 per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione; dalla data di tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità e manleva dell’INPS
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e Organizzazione e alle vicende connesse. L’Istituto è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione, inclusi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Inoltre, l’Organizzazione stipulante si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione;
- sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- per perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula;
- qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente:
- per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
- in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei correlati versamenti a favore di FEDIMPRESE sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25435, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza di FEDIMPRESE;
- GPA11435, per la rilevazione del debito verso FEDIMPRESE, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Le somme relative al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputate al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11435, devono essere eseguiti a favore dell’Organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Dati dell’Organizzazione
La sede legale di FEDIMPRESE è indicata in Via Sindaco Memmo n. 8, Guagnano (LE).
Punti principali
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi a favore di FEDIMPRESE sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione e/o trattamento speciale di disoccupazione, autorizzando la trattenuta del contributo sulla prestazione.
Modalità di delega e autorizzazione alla trattenuta
L’autorizzazione avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega predisposta nel modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento d’identità. Essa vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e non è considerata se perviene dopo la domanda. FEDIMPRESE deve essere indicata con la sigla FEDIMPRESE e l’importo del contributo deve risultare espressamente nell’atto di delega.
Effetti della delega, revoca e controversie
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo sindacale. Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Versamenti all’Organizzazione e flussi informativi
L’INPS versa a FEDIMPRESE le trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’Istituto mette a disposizione gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Con la stessa applicazione invia anche le fatture per il costo del servizio e ogni comunicazione inerente la convenzione.
Costo del servizio e recesso per variazione annuale
FEDIMPRESE deve corrispondere all’INPS € 0,80 per ciascuna delega. La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; dopo tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, garanzie e spese di controversia
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia in caso di contestazioni su denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative/regolamentari. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive o in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti a favore di FEDIMPRESE sono istituiti i conti GPA25435, per l’imputazione dei contributi trattenuti, e GPA11435, per la rilevazione del debito verso FEDIMPRESE in contropartita del conto GPA35042. Le spese per il servizio di esazione vanno imputate al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, in DARE del conto GPA11435, devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Dati identificativi dell’Organizzazione
La sede legale di FEDIMPRESE è indicata in Via Sindaco Memmo n. 8, Guagnano (LE).
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