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Circolare

Circolare numero 132 del 23-10-2014

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati “FEDERAZIENDE” sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta tra INPS e FEDERAZIENDE per consentire ai beneficiari di determinate prestazioni previdenziali di versare i contributi associativi mediante trattenuta diretta sulle somme erogate. Sono disciplinate le modalità di delega, revoca, contestazione e restituzione delle somme, le percentuali di contribuzione applicabili, i tempi di riversamento all’Associazione e il costo del servizio a carico di FEDERAZIENDE. Sono inoltre indicati gli strumenti informatici messi a disposizione, le clausole di responsabilità, la durata triennale della convenzione e le istruzioni contabili con i relativi conti.

Convenzione INPS-FEDERAZIENDE per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-FEDERAZIENDE per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare disciplina la convenzione stipulata tra INPS e FEDERAZIENDE per consentire agli aventi diritto di versare il contributo associativo tramite trattenuta sulle prestazioni previdenziali temporanee erogate dall’Istituto. Il documento definisce le prestazioni interessate, le modalità di delega e revoca, le percentuali da applicare, i flussi di pagamento, i costi del servizio e le istruzioni contabili.

Ambito di applicazione e prestazioni interessate

La convenzione si applica ai beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, disoccupazione ASpI, Mini ASpI e disoccupazione speciale, nonché dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili. La finalità è consentire il versamento dei contributi associativi a favore di FEDERAZIENDE mediante trattenuta diretta sulle prestazioni erogate.

Delega all’INPS e documentazione necessaria

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega trasmessa all’INPS, redatta secondo il modulo allegato al modello di domanda della prestazione. La delega deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal soggetto delegante e deve essere accompagnata da copia del documento di identità. Il codice identificativo attribuito a FEDERAZIENDE è 5301.

Adempimenti del datore di lavoro nei pagamenti diretti

Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 18 della legge n. 223/1991.

Contestazioni, revoche e sostituzione della delega

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS sospende le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’Associazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se l’INPS riceve la revoca direttamente dall’associato, procede nel più breve tempo possibile alla sua acquisizione e ne dà comunicazione all’Associazione sindacale revocata.

Se viene presentata una nuova delega su una prestazione già coperta da un’altra delega, la nuova delega produce effetti solo dopo la revoca di quella precedente, con indicazione dell’Associazione sindacale revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.

Restituzione delle somme e responsabilità dell’Associazione

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo. Inoltre, nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione risultata soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’Associazione stipulante si impegna anche a ristorare l’INPS per le spese sostenute in caso di controversie giudiziarie attinenti o connesse ai rapporti tra associati e associazione, a semplice presentazione di nota specifica.

Misura dei contributi associativi

La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale rispetto alla prestazione previdenziale e in misura uniforme per tutti gli iscritti all’Associazione. FEDERAZIENDE ha comunicato le seguenti aliquote:

  • 3,00% sull’indennità di disoccupazione MINI ASpI;
  • 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1,00% sui restanti trattamenti, inclusi CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Riversamento delle somme e costi del servizio

L’INPS versa all’Associazione le trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Per il servizio di esazione, FEDERAZIENDE deve corrispondere all’INPS un costo pari a 0,80 euro per ciascuna delega. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione, dopo la quale l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.

Servizi online e flussi informativi

L’INPS rende disponibile all’Associazione, tramite l’applicazione online “Deleghe su disoccupazione e cig”, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo trattenuto, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione, l’Istituto invia anche le fatture relative al costo del servizio e tutte le comunicazioni inerenti la convenzione.

Clausole di esclusione di oneri e responsabilità per l’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’organizzazione sindacale e alle vicende connesse. L’Istituto è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare per eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche se i pignoramenti siano in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Durata, rinnovo, sospensione ed eventuale recesso

La convenzione ha durata triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio giuridico se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, se l’associazione perde i requisiti di legge per la stipula della convenzione, oppure se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario adottare un nuovo testo. L’Istituto si riserva inoltre la facoltà di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Sede dell’Associazione e istruzioni contabili

La sede legale di FEDERAZIENDE è indicata in Via Firenze n. 53, Carmiano (LE).

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi e dei conseguenti versamenti sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25431, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35431, per l’accreditamento a FEDERAZIENDE dei contributi associativi;
  • GPA11431, per la rilevazione del debito verso FEDERAZIENDE.

I pagamenti a favore dell’Associazione devono essere imputati in DARE del conto GPA11431, il cui saldo eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA25431, GPA35431 e GPA11431.

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

La convenzione, sottoscritta il 21/07/2014 e approvata con determinazione n. 100 del 17/06/2014, riguarda la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee ai sensi dell’art. 18 della legge n. 223/1991. Possono aderire mediante trattenuta i beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ASpI, Mini ASpI, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché sussidi per lavori socialmente utili.

Delega, autorizzazione e codice identificativo

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. Il codice identificativo di FEDERAZIENDE è 5301.

Gestione delle trattenute e obblighi del datore di lavoro

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS delle integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, insieme a eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi del terzo comma dell’art. 18.

Contestazioni, revoche e nuova delega

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’Associazione deve restituire le somme indebitamente percepite. La delega cessa comunque con il pagamento della prestazione. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite l’Associazione, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se una nuova delega riguarda una prestazione già coperta da altra delega, essa produce effetti solo dopo la revoca di quella precedente, con indicazione dell’Associazione revocata e allegata copia del documento d’identità.

Restituzioni in caso di revoca o annullamento

Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo. Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente è tenuta a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Misura dei contributi associativi

La percentuale del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uniforme per tutti gli iscritti. FEDERAZIENDE ha comunicato le seguenti aliquote: 3,00% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1,00% sui restanti trattamenti, comprendendo CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

Versamento delle somme e costi del servizio

L’INPS versa all’Associazione le trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali trattenute già versate ma non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. FEDERAZIENDE deve corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a 0,80 euro per ogni delega. La variazione annuale dei costi sarà comunicata separatamente e l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Strumenti informatici e flussi informativi

Attraverso il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’Associazione gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e gli importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali. Tramite la medesima applicazione l’Istituto invia anche le fatture per il costo del servizio e le eventuali comunicazioni relative alla convenzione.

Clausole di responsabilità e tutela dell’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritti e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute su semplice presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo. L’Istituto si riserva anche il recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Dati dell’Associazione e istruzioni contabili

La sede legale di FEDERAZIENDE è in Via Firenze n. 53, Carmiano (LE). Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25431 per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA35431 per l’accreditamento dei contributi all’Associazione e GPA11431 per la rilevazione del debito verso FEDERAZIENDE. I pagamenti vanno imputati in DARE del conto GPA11431, con eventuale saldo da riprendere nel nuovo esercizio. I rimborsi delle spese per il servizio di esazione sono imputati al conto GPA24042; nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA25431, GPA35431 e GPA11431.

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