Circolare numero 135 del 23-10-2014
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla FEDIMPRESE, dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 16 luglio 2014 tra INPS e FEDIMPRESE per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. La riscossione avviene insieme ai contributi obbligatori, ma resta volontaria e senza obbligo di esazione coattiva per l’INPS. Sono definiti flussi e termini per l’invio delle deleghe e dei dati degli associati, gli importi dovuti per le diverse attività di gestione, la durata della convenzione e le modalità di rinnovo, oltre alle istruzioni contabili con l’istituzione di un apposito conto.
Convenzione INPS-FEDIMPRESE per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti
Convenzione INPS-FEDIMPRESE per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà notizia della convenzione stipulata il 16 luglio 2014 tra INPS e FEDIMPRESE, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dovuti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti. Il documento illustra le modalità operative, i flussi informativi, gli importi applicabili, la durata della convenzione e le istruzioni contabili connesse.
Ambito e modalità della riscossione
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e con le stesse modalità previste per questi ultimi. L’avviso di pagamento inviato ai contribuenti riporta l’importo del contributo associativo con la dicitura specifica "quota associativa FEDIMPRESE". La circolare sottolinea che tale modalità di esazione non incide sulla natura volontaria del contributo, con la conseguenza che l’INPS non è tenuto ad alcuna azione di riscossione coattiva.
Trasmissione dei dati degli associati e controllo delle deleghe
FEDIMPRESE deve trasmettere alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione del contributo, entro il 10 gennaio di ogni anno e, per la parte residua, entro il 30 marzo. Nello stesso flusso devono essere inclusi anche i nominativi di chi abbia revocato l’adesione o dichiarato di non voler più versare la quota associativa.
I dati ricevuti sono resi disponibili alle strutture INPS territorialmente competenti, che devono verificarne il contenuto e riscontrarlo con le deleghe presenti presso gli uffici. Le deleghe sottoscritte dai soci, controfirmate e timbrate dal responsabile FEDIMPRESE, devono essere presentate alle strutture INPS competenti per territorio entro il 30 marzo.
Importi del servizio
I costi del servizio di riscossione sono stati aggiornati con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sulla base della contabilità analitica relativa all’esercizio 2013. Gli importi previsti dalla convenzione sono:
- euro 2,20 per la gestione delle deleghe sindacali e l’emissione dell’F24 con code line corretta e riversamento alle associazioni sindacali;
- euro 1,99 per la gestione delle revoche e l’annullamento delle deleghe sindacali;
- euro 0,17 per la riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2014. È previsto il rinnovo annuale su richiesta di FEDIMPRESE, che deve pervenire all’INPS entro il 30 settembre di ogni anno, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure via PEC, e comunque almeno tre mesi prima della scadenza.
Istruzioni contabili e gestione finanziaria
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto di FEDIMPRESE è istituito il conto GPN25137, denominato "Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della FEDIMPRESE". Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono affidati direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. La circolare richiama inoltre la variazione al piano dei conti riportata nell’allegato n. 2.
Dati della FEDIMPRESE
Viene infine indicata la sede della FEDIMPRESE in via Sindaco Memmo n. 8, Guagnano (LE), come riferimento organizzativo per l’attuazione della convenzione.
Punti principali
Convenzione e finalità
Il 16 luglio 2014 INPS e FEDIMPRESE hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. La riscossione del contributo associativo viene effettuata congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, secondo le medesime modalità operative.
Modalità di riscossione e natura volontaria
Sull’avviso di pagamento l’INPS indica l’importo del contributo associativo con la dicitura specifica "quota associativa FEDIMPRESE". La circolare precisa che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e che per l’Istituto non sussiste alcun obbligo di esazione coattiva di tale quota.
Trasmissione dei dati e verifica delle deleghe
FEDIMPRESE deve trasmettere alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ogni anno. Devono essere comunicati anche i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa. La Direzione centrale rende disponibili tali dati alle Strutture territorialmente competenti, che ne confermano il contenuto dopo verifica con le deleghe detenute.
Presentazione delle deleghe
Le deleghe sottoscritte dai soci, controfirmate e timbrate dal responsabile FEDIMPRESE, devono essere presentate dall’Organizzazione sindacale alle Strutture INPS territorialmente competenti entro il 30 marzo.
Costi del servizio e importi previsti
I costi del servizio sono stati attualizzati con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2013. Per la convenzione sono previsti i seguenti importi: gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento alle associazioni sindacali euro 2,20; gestione revoca e annullamento deleghe sindacali euro 1,99; riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale euro 0,17.
Durata, rinnovo e riferimenti della FEDIMPRESE
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2014 ed è rinnovabile annualmente su richiesta di FEDIMPRESE. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS entro il 30 settembre di ogni anno, con raccomandata A/R oppure tramite PEC, almeno tre mesi prima della scadenza. La sede della FEDIMPRESE è indicata in via Sindaco Memmo n. 8, Guagnano (LE).
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto di FEDIMPRESE è istituito il conto GPN25137, denominato "Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della FEDIMPRESE". La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con FEDIMPRESE sono affidate direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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