Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 130 del 23-10-2014

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’ A.N.S.A.P. – Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive, dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 12 maggio 2014 tra INPS e A.N.S.A.P. per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, delle quote associative degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. Sono disciplinate le modalità di trasmissione e verifica delle deleghe, i termini per l’invio dei dati e delle revoche, la durata della convenzione e il relativo rinnovo annuale, nonché gli importi dovuti per le attività di gestione. Vengono infine fornite le istruzioni contabili con l’istituzione di un nuovo conto dedicato.

Convenzione INPS-A.N.S.A.P. per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti

Convenzione INPS-A.N.S.A.P. per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà conto della convenzione stipulata il 12 maggio 2014 tra INPS e A.N.S.A.P. – Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti. L’intervento disciplina sia gli aspetti operativi della riscossione sia quelli contabili e di rinnovo della convenzione.

Ambito della riscossione e natura volontaria della quota

La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti l’INPS indica l’importo della quota associativa con la specifica dizione "quota associativa A.N.S.A.P. – Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive".

La circolare precisa però che l’abbinamento con i contributi obbligatori non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che l’Istituto non ha alcun obbligo di esazione coattiva della quota associativa.

Trasmissione dei dati, deleghe e revoche

L’A.N.S.A.P. deve inviare alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo:

  • entro il 10 gennaio di ogni anno;
  • per la parte residua, entro il 30 marzo di ogni anno.

Nello stesso flusso devono essere comunicati anche i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione oppure hanno dichiarato di non voler più corrispondere la quota associativa.

I dati ricevuti vengono resi disponibili dalla Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici alle strutture INPS territorialmente competenti, che devono confermarne il contenuto dopo averlo verificato con le deleghe in loro possesso. Le deleghe, sottoscritte da ciascun socio e controfirmate e timbrate dal responsabile A.N.S.A.P., devono essere presentate alle strutture INPS competenti per territorio entro il 30 marzo.

Corrispettivi per il servizio di riscossione

La circolare indica che i costi del servizio sono stati aggiornati con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sulla base della contabilità analitica relativa all’esercizio 2013. Gli importi previsti sono i seguenti:

  • € 2,20 per la gestione delle deleghe sindacali, l’emissione dell’F24 con code line corretta e il riversamento alle associazioni sindacali;
  • € 1,99 per la gestione della revoca e dell’annullamento delle deleghe sindacali;
  • € 0,17 per la riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale.

Durata, rinnovo e recapiti dell’associazione

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2014. È previsto il rinnovo annuale, subordinato a richiesta dell’A.N.S.A.P. da far pervenire all’Istituto entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

La richiesta deve essere trasmessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La sede dell’A.N.S.A.P. è indicata in via Padova n. 13, Roma.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto dell’A.N.S.A.P. viene istituito il conto GPN25144, denominato "Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto dell’A.N.S.A.P. – Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive".

La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con l’Associazione sono attribuite direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. La circolare rinvia inoltre all’allegato n. 2 per la variazione apportata al piano dei conti.

Punti principali

Oggetto della convenzione e natura della riscossione

Il 12 maggio 2014 INPS e A.N.S.A.P. hanno stipulato, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, una convenzione per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti. La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e con le medesime modalità. L’importo della quota associativa viene indicato nell’avviso di pagamento con la dicitura "quota associativa A.N.S.A.P. – Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive". La circolare precisa che tale modalità non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta alcun obbligo per l’Istituto di procedere alla riscossione coattiva della quota associativa.

Trasmissione delle deleghe e verifica da parte delle strutture INPS

L’A.N.S.A.P. deve trasmettere alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ciascun anno, i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione del contributo, oltre ai nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler più pagare la quota. La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende disponibili tali dati alle strutture INPS territorialmente competenti, che devono confermarne il contenuto dopo averli verificati con le deleghe in loro possesso. Le deleghe, sottoscritte da ciascun socio e controfirmate e timbrate dal responsabile A.N.S.A.P., devono essere presentate dall’Organizzazione sindacale alle strutture INPS competenti per territorio entro il 30 marzo.

Corrispettivi per il servizio di riscossione

I costi del servizio di riscossione, aggiornati con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014 sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2013, sono fissati nei seguenti importi: € 2,20 per la gestione delle deleghe sindacali, l’emissione del F24 con code line corretta e il riversamento alle associazioni sindacali; € 1,99 per la gestione della revoca e dell’annullamento delle deleghe sindacali; € 0,17 per la riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2014. È previsto il rinnovo annuale su richiesta dell’A.N.S.A.P., che deve pervenire all’Istituto entro il 30 settembre di ogni anno, almeno tre mesi prima della scadenza, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC).

Sede dell’associazione e istruzioni contabili

La sede dell’A.N.S.A.P. è indicata in via Padova n. 13, Roma. Per la rilevazione contabile delle trattenute effettuate per conto dell’Associazione viene istituito il conto GPN25144, denominato "Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto dell’A.N.S.A.P. – Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive". La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con l’A.N.S.A.P. sono curate direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è richiamata la variazione apportata al piano dei conti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.