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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/60

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/60 della Commissione del 5 gennaio 2023 relativo all’autorizzazione dell’estere metilico dell’acido linoleico coniugato (t10, c12) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso e vacche da latte (titolare dell’autorizzazione: BASF SE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’impiego dell’estere metilico dell’acido linoleico coniugato (t10, c12) come additivo zootecnico per suini da ingrasso e vacche da latte, con classificazione nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli altri additivi zootecnici. Stabilisce composizione, metodo di analisi, condizioni d’uso, tenori minimi e massimi, nonché prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori. Prevede inoltre un regime transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte di prodotti già immessi sul mercato prima delle nuove date di applicazione.

Autorizzazione dell’estere metilico dell’acido linoleico coniugato (t10, c12) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso e vacche da latte, con condizioni d’uso, requisiti di etichettatura, tutela degli utilizzatori e periodo transitorio.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato o utilizzano l’additivo BASF SE estere metilico dell’acido linoleico coniugato (t10, c12), nonché le premiscele, le materie prime per mangimi e i mangimi composti che lo contengono, esclusivamente per suini da ingrasso e vacche da latte. L’autorizzazione vale nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l’allegato fissa tenori minimi e massimi, condizioni tecniche e fine del periodo di autorizzazione. Sono previste esclusioni implicite per gli impieghi al di fuori delle specie indicate e al di fuori delle condizioni stabilite nell’allegato.

Autorizzazione dell’estere metilico dell’acido linoleico coniugato (t10, c12) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso e vacche da latte

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/60 autorizza, a livello dell’Unione, l’uso dell’estere metilico dell’acido linoleico coniugato (t10, c12) come additivo per mangimi per suini da ingrasso e vacche da latte. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce la valutazione scientifica dell’EFSA, oltre a prevedere misure di tutela per gli utilizzatori e un periodo transitorio per l’esaurimento delle scorte.

Contesto normativo e motivazione dell’autorizzazione

Il regolamento richiama il sistema di autorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina i motivi e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione degli additivi per mangimi. La sostanza era già stata autorizzata in passato dalla direttiva 70/524/CEE per tutte le specie animali ed era poi confluita nel registro degli additivi come prodotto esistente ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. La domanda di autorizzazione per suini da ingrasso e vacche da latte è stata presentata il 13 ottobre 2010 e, sulla base del parere EFSA del 3 dicembre 2015 e del successivo chiarimento del 24 gennaio 2019, la Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Valutazione scientifica e classificazione dell’additivo

L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’additivo non produce effetti negativi sulla salute animale, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Per i suini da ingrasso, l’additivo può migliorare il rapporto mangime/peso e incidere sulla consistenza e composizione del grasso; per le vacche da latte può ridurre il tenore di sostanza grassa del latte e la relativa resa energetica. In un parere ulteriore, l’Autorità ha ritenuto non giustificata la classificazione come additivo nutrizionale; pertanto la Commissione lo ha classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici".

Ambito di applicazione e condizioni tecniche di impiego

L’autorizzazione riguarda esclusivamente i mangimi destinati a suini da ingrasso e vacche da latte. Nell’allegato sono riportati il numero di identificazione 4d895, il titolare dell’autorizzazione BASF SE, la composizione del prodotto nelle formulazioni liquida e solida e i parametri chimici essenziali, inclusa la formula C19H34O2 e il numero CAS 21870-97-3. Sono inoltre specificati i metodi di analisi: GC-FID per l’additivo e HPLC-UV per premiscele e mangimi.

Tenori autorizzati e limiti quantitativi

Per i suini da ingrasso, l’allegato stabilisce un tenore minimo di 400 mg/kg e un massimo di 5 000 mg/kg di sostanza attiva nel mangime completo con umidità al 12%. Per le vacche da latte, i corrispondenti limiti sono 175 mg/kg e 350 mg/kg. È inoltre previsto un limite ulteriore per la razione giornaliera delle vacche da latte: il contenuto di CLA (t10, c12)-ME non deve superare 10 g/capo/giorno.

Prescrizioni per la sicurezza degli utilizzatori

La Commissione, tenuto conto delle valutazioni di rischio, impone misure di protezione per gli operatori del settore dei mangimi. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare condizioni di conservazione e stabilità al trattamento termico. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare l’esposizione pericolosa; se ciò non basta, l’utilizzo deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione degli occhi e della pelle.

Regime transitorio

Per evitare effetti immediati sulle filiere, il regolamento consente la commercializzazione e l’uso, fino a esaurimento scorte, dei prodotti già fabbricati ed etichettati secondo le norme previgenti. In particolare, per l’additivo e le premiscele il termine è il 26 luglio 2023, mentre per materie prime per mangimi e mangimi composti il termine è il 26 gennaio 2024.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’estere metilico dell’acido linoleico coniugato (t10, c12) è autorizzato come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso e vacche da latte, nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", conformemente alle condizioni dell’allegato (articolo 1).

Condizioni di uso per suini da ingrasso e vacche da latte

L’allegato fissa i livelli di impiego nel mangime completo al 12% di umidità: per i suini da ingrasso, tenore minimo 400 mg/kg e massimo 5 000 mg/kg; per le vacche da latte, tenore minimo 175 mg/kg e massimo 350 mg/kg. Per le vacche da latte, la razione giornaliera non deve superare 10 g/capo/giorno di CLA (t10, c12)-ME.

Composizione e identificazione dell’additivo

L’additivo è identificato con numero 4d895, titolare dell’autorizzazione BASF SE. L’allegato descrive la formulazione liquida e solida, la caratterizzazione della sostanza attiva, la formula chimica C19H34O2 e il numero CAS 21870-97-3.

Metodi di analisi

Per l’additivo è previsto l’uso della gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID). Per la quantificazione nelle premiscele e nei mangimi è previsto l’impiego della cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelazione spettrofotometrica (HPLC-UV).

Prescrizioni di etichettatura e sicurezza

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per la salute degli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione degli occhi e della pelle.

Validità dell’autorizzazione

Il periodo di autorizzazione è fissato fino al 26 gennaio 2033.

Regime transitorio

Le sostanze specificate e le premiscele destinate a suini da ingrasso e vacche da latte, prodotte ed etichettate prima del 26 luglio 2023 secondo la normativa previgente, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento scorte. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza, prodotti ed ეტichettati prima del 26 gennaio 2024 secondo la normativa previgente, possono anch’essi continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (articolo 3).

Come è indicizzato

Materiemangimisalute animalesicurezza alimentareetichettatura dei mangimiprotezione degli utilizzatori

Testo integrale

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