Regolamento (UE) 2023/58
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/58 della Commissione del 5 gennaio 2023 che autorizza l’immissione sul mercato delle larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regime europeo sui nuovi alimenti, l’immissione sul mercato delle larve di Alphitobius diaperinus in quattro forme di presentazione e ne inserisce la voce nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. La decisione si fonda sul parere scientifico favorevole dell’EFSA, ma impone specifiche condizioni di uso, di etichettatura e limiti compositivi e microbiologici. Viene inoltre riconosciuta la tutela dei dati scientifici del dossier presentato da Ynsect NL B.V. per cinque anni, con conseguente esclusiva temporanea di commercializzazione in favore della medesima società. Il regolamento modifica conseguentemente il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Autorizza l’immissione sul mercato nell’Unione delle larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) in forme congelate, in pasta, essiccate e in polvere come nuovo alimento, aggiornando l’elenco اتحione dei nuovi alimenti e prevedendo una tutela dei dati a favore di Ynsect NL B.V.
Ambito di applicazione
Si applica ai nuovi alimenti immessi sul mercato dell’Unione europea ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, in particolare alle larve di Alphitobius diaperinus nelle forme congelate, in pasta, essiccate e in polvere e agli alimenti che le contengono. Rileva per gli operatori alimentari che producono, commercializzano o utilizzano tale ingrediente in prodotti destinati alla popolazione generale, nonché per gli integratori alimentari destinati alla popolazione adulta. L’autorizzazione è valida nell’UE ed è direttamente applicabile negli Stati membri; per cinque anni dall’entrata in vigore opera una tutela dei dati a favore di Ynsect NL B.V., con esclusione di altri richiedenti che non dispongano del consenso o di una base autonoma di autorizzazione senza riferimento ai dati protetti.
Autorizzazione delle larve di Alphitobius diaperinus come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/58 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione delle larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) nelle forme congelate, in pasta, essiccate e in polvere. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e dà attuazione al parere scientifico favorevole dell’EFSA del 26 aprile 2022, ritenendo il prodotto sicuro alle condizioni e ai livelli d’uso proposti.
Il regolamento modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che contiene l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama il principio secondo cui solo i nuovi alimenti autorizzati e iscritti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. In base alla procedura prevista dal regolamento (UE) 2015/2283, Ynsect NL B.V. ha presentato domanda nel 2018 per le larve di Alphitobius diaperinus come ingrediente alimentare in vari prodotti e, in forma di polvere, negli integratori alimentari destinati agli adulti.
L’EFSA ha concluso che il nuovo alimento è sicuro alle condizioni d’uso proposte. Ha tuttavia segnalato possibili rischi allergenici: da un lato, una possibile sensibilizzazione primaria e reazioni allergiche alle proteine del verme della farina minore; dall’altro, possibili reazioni in soggetti allergici ai crostacei e agli acari della polvere. La Commissione ha ritenuto non opportuno introdurre un avviso specifico sulla sensibilizzazione primaria, in assenza di prove conclusive, ma ha disposto un’etichettatura allergenica specifica.
Ambito di utilizzo e categorie alimentari
L’autorizzazione riguarda le larve di Alphitobius diaperinus nelle quattro forme indicate, con impiego in numerose categorie di prodotti alimentari destinati alla popolazione generale e, per la forma in polvere, anche negli integratori alimentari destinati alla popolazione adulta.
Tra le categorie espressamente elencate figurano, tra le altre:
- barrette ai cereali;
- pane e panini;
- cereali trasformati e da prima colazione;
- porridge;
- premiscele secche per prodotti da forno;
- prodotti a base di pasta secca e farcita;
- siero di latte in polvere;
- minestre;
- piatti a base di cereali o di pasta;
- piatti a base di pizza;
- noodles;
- snack diversi dalle patatine;
- patatine fritte/patatine;
- cracker e grissini;
- burro di arachidi;
- panini salati pronti al consumo;
- preparati a base di carne;
- prodotti sostitutivi della carne;
- prodotti sostitutivi del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- prodotti a base di cioccolato;
- integratori alimentari per adulti.
Condizioni di etichettatura e avvertenze per i consumatori
L’allegato al regolamento impone specifiche indicazioni in etichetta. In particolare:
- la denominazione del nuovo alimento deve riportare la forma utilizzata, ad esempio "Larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) congelate/in pasta" oppure "... essiccate/in polvere";
- gli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento devono indicare che non devono essere assunti da persone di età inferiore a 18 anni;
- i prodotti alimentari contenenti il nuovo ingrediente devono riportare un avviso che esso può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei, ai prodotti a base di crostacei e agli acari della polvere.
L’avvertenza allergenica deve figurare accanto all’elenco degli ingredienti.
Tutela dei dati e diritto esclusivo temporaneo
La Commissione riconosce la tutela dei dati scientifici contenuti nel dossier presentato da Ynsect NL B.V., ritenendo soddisfatte le condizioni dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283. I dati tutelati includono, in particolare, i dati analitici sulla composizione, gli studi di stabilità, lo studio in vitro sulla digeribilità delle proteine e lo studio di 90 giorni sulla tossicità subcronica.
Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, solo Ynsect NL B.V. può quindi immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo che un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione autonoma senza fare riferimento ai dati protetti oppure con il consenso della società. Il periodo di tutela dei dati è indicato nell’allegato con termine finale al 26 gennaio 2028.
Specifiche tecniche, contaminanti e criteri microbiologici
L’allegato definisce il nuovo alimento come il verme della farina minore intero, destinato al consumo umano senza rimozione di parti, nelle forme congelate, in pasta, essiccate e in polvere. Prima dell’uccisione mediante trattamento termico è richiesto un digiuno minimo di 24 ore per svuotamento intestinale.
Sono inoltre fissati parametri compositivi e di sicurezza per le diverse forme del prodotto, tra cui:
- ceneri, umidità, proteine grezze, carboidrati digeribili, grassi, indice di perossido, fibre alimentari e chitina;
- limiti per metalli pesanti, in particolare piombo e cadmio;
- limiti per micotossine, tra cui aflatossine, aflatossina B1, deossinivalenolo e ocratossina A;
- criteri microbiologici per carica aerobica totale, lieviti e muffe, Escherichia coli, Salmonella spp., Listeria monocytogenes, anaerobi solfito-riduttori, Bacillus cereus, enterobatteriacee e stafilococchi coagulasi positivi.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La struttura dell’atto conferma che si tratta di un’autorizzazione puntuale, con condizioni tecniche e informative precise, destinata a essere immediatamente operativa nel mercato europeo dei nuovi alimenti.
Disposizioni principali
Autorizzazione e iscrizione nell’elenco dell’Unione
L’articolo 1 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione delle larve di Alphitobius diaperinus congelate, in pasta, essiccate e in polvere e dispone la loro iscrizione nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato di tale regolamento è modificato di conseguenza.
Esclusiva temporanea e tutela dei dati
L’articolo 2 prevede che, per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, solo Ynsect NL B.V. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione successiva ottenuta senza riferimento ai dati protetti o con consenso della società. L’articolo 3 stabilisce che i dati scientifici del fascicolo di domanda, conformi all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283, non possono essere utilizzati a vantaggio di richiedenti successivi senza il consenso di Ynsect NL B.V. per lo stesso periodo.
Etichettatura specifica e avvertenze allergeniche
Nel nuovo inserimento dell’allegato del regolamento (UE) 2017/2470 sono previsti requisiti aggiuntivi di etichettatura: denominazione specifica del nuovo alimento in base alla forma utilizzata; indicazione che gli integratori alimentari contenenti il nuovo alimento non devono essere assunti da persone di età inferiore a 18 anni; avvertenza che l’ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei, ai prodotti a base di crostacei e agli acari della polvere, da riportare accanto all’elenco degli ingredienti.
Condizioni d’uso e livelli massimi
L’allegato fissa livelli massimi per diverse categorie di alimenti, distinguendo tra forme congelate/in pasta, essiccate/in polvere e, per gli integratori alimentari, un tenore massimo di 4 g/giorno in polvere. Le categorie includono, tra le altre, barrette ai cereali, pane e panini, cereali per la prima colazione, porridge, prodotti da forno, pasta, minestre, piatti pronti, snack, prodotti a base di carne, prodotti sostitutivi della carne, prodotti sostitutivi del latte e del latte, prodotti a base di cioccolato e integratori alimentari per adulti.
Specifiche del nuovo alimento
L’allegato introduce specifiche dettagliate per le forme congelate/in pasta e per quelle essiccate/in polvere: definizione del nuovo alimento, descrizione delle quattro forme commerciali, obbligo di un digiuno minimo di 24 ore prima dell’uccisione mediante trattamento termico, e parametri chimici, microbiologici e di contaminanti. Sono fissati limiti per ceneri, umidità, proteine, carboidrati, grassi, indice di perossido, fibre/chitina, piombo, cadmio, aflatossine, deossinivalenolo, ocratossina A e numerosi criteri microbiologici.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La tutela dei dati termina il 26 gennaio 2028, come indicato nell’allegato.
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