Regolamento (UE) 2023/52
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/52 della Commissione del 4 gennaio 2023 che autorizza l’immissione sul mercato del 3-fucosillattosio prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli BL21(DE3) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza il 3-fucosillattosio (3-FL) prodotto da un ceppo derivato di E. coli BL21(DE3) quale nuovo alimento e ne inserisce la voce nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. Stabilisce condizioni d’uso, livelli massimi per specifiche categorie di alimenti, requisiti particolari di etichettatura per gli integratori alimentari e specifiche tecniche del nuovo alimento. Riconosce inoltre una tutela dei dati scientifici per cinque anni a favore di Chr. Hansen A/S, limitando l’uso dei dati del dossier da parte di richiedenti successivi senza consenso o senza un diverso fondamento istruttorio.
Autorizzazione all’immissione sul mercato dell’Unione del 3-fucosillattosio (3-FL) prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli BL21(DE3) come nuovo alimento, con tutela dei dati e modifica dell’elenco UE dei nuovi alimenti.
Ambito di applicazione
Si applica all’immissione sul mercato nell’Unione europea del 3-fucosillattosio (3-FL) prodotto da un ceppo derivato di E. coli BL21(DE3), in quanto nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. Riguarda gli operatori che intendano commercializzare tale ingrediente nelle categorie di alimenti e alle condizioni d’uso indicate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, incluse formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali, bevande a base di latte e prodotti analoghi per bambini piccoli, nonché integratori alimentari destinati alla popolazione generale con esclusione di lattanti e bambini nella prima infanzia. Prevede una tutela dei dati per 5 anni dalla data di entrata in vigore (25 gennaio 2023 - 25 gennaio 2028), a favore di Chr. Hansen A/S, salvo autorizzazioni successive senza riferimento ai dati protetti o con consenso del titolare.
Autorizzazione del 3-fucosillattosio prodotto da E. coli BL21(DE3)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/52 della Commissione autorizza il 3-fucosillattosio (3-FL) prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli BL21(DE3) come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’intervento si colloca nel sistema dell’Unione per i nuovi alimenti, nel quale solo i prodotti autorizzati e inseriti nell’elenco UE possono essere immessi sul mercato.
Contesto normativo e iter istruttorio
La Commissione richiama il regolamento (UE) 2015/2283, in particolare l’articolo 12, e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. Il dossier è stato presentato da Chr. Hansen A/S il 17 marzo 2020 e successivamente integrato; l’EFSA ha espresso il 29 aprile 2022 un parere favorevole sulla sicurezza del 3-FL alle condizioni d’uso proposte.
Valutazione di sicurezza e condizioni di autorizzazione
La Commissione prende atto che, secondo l’EFSA, il 3-FL è sicuro per le popolazioni destinatarie indicate, cioè per le categorie di alimenti elencate nel regolamento. L’autorizzazione è quindi accordata con specifiche condizioni d’impiego e con l’inserimento del nuovo alimento nell’elenco UE, tramite modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Tutela dei dati e diritto esclusivo temporaneo
Una parte centrale del regolamento è la tutela dei dati scientifici del fascicolo di domanda, riconosciuta per cinque anni a decorrere dal 25 gennaio 2023. In tale periodo, solo Chr. Hansen A/S può beneficiare dell’autorizzazione, salvo che un richiedente successivo ottenga l’autorizzazione senza fare affidamento sui dati protetti o con il consenso della società titolare.
Condizioni d’uso per categorie di alimenti
L’allegato stabilisce livelli massimi differenziati del 3-FL: 0,90 g/l per le formule per lattanti; 1,20 g/l per le formule di proseguimento; 1,20 g/l o 1,20 g/kg per alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia; 1,20 g/l per bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini piccoli; limiti specifici per gli alimenti a fini medici speciali destinati a lattanti, bambini piccoli e altri destinatari; 3 g/giorno per gli integratori alimentari destinati alla popolazione generale, con esclusione di lattanti e bambini nella prima infanzia.
Etichettatura e avvertenze per gli integratori alimentari
Per gli integratori alimentari contenenti 3-FL il regolamento impone un’etichettatura specifica: i prodotti non devono essere consumati da bambini di età inferiore a tre anni e non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di 3-fucosillattosio. L’allegato precisa inoltre che la denominazione da utilizzare in etichetta è «3-fucosillattosio».
Specifiche tecniche del nuovo alimento
Il 3-FL è descritto come una polvere purificata bianco-biancastra prodotta mediante fermentazione microbica. Le specifiche comprendono composizione minima e limiti massimi di impurità e contaminanti, criteri microbiologici, assenza di Salmonella in 25 g e limiti per endotossine residue; sono altresì indicati denominazione chimica, formula molecolare, massa molecolare e numero CAS.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La data di entrata in vigore indicata nel testo è il 25 gennaio 2023, che segna anche l’inizio del periodo quinquennale di tutela dei dati.
Disposizioni principali
Autorizzazione e iscrizione nell’elenco UE
L’articolo 1 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione del 3-fucosillattosio prodotto con un ceppo derivato di E. coli BL21(DE3) e dispone la sua iscrizione nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, con modifica dell’allegato di tale regolamento.
Tutela esclusiva temporanea a favore del richiedente
L’articolo 2 prevede che, per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento (25 gennaio 2023), solo Chr. Hansen A/S sia autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione successiva senza riferimento ai dati protetti o con consenso della società.
Protezione dei dati scientifici del dossier
L’articolo 3 stabilisce che i dati scientifici del fascicolo di domanda che soddisfano le condizioni dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo, per cinque anni dalla data di entrata in vigore, senza il consenso di Chr. Hansen A/S.
Condizioni d’uso per categorie alimentari
L’allegato, che modifica la tabella 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, fissa i livelli massimi del 3-FL per: formule per lattanti 0,90 g/l; formule di proseguimento 1,20 g/l; alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia 1,20 g/l o 1,20 g/kg; bevande a base di latte e prodotti analoghi per bambini piccoli 1,20 g/l; alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini piccoli, entro limiti differenziati e comunque non superiori a 0,9 g/l o 0,9 g/kg per 0-6 mesi e 1,2 g/l o 1,2 g/kg per 6-12 mesi e/o bambini piccoli; alimenti a fini medici speciali per altri destinatari secondo le esigenze nutrizionali; integratori alimentari 3 g/giorno, con esclusione di lattanti e bambini nella prima infanzia.
Requisiti specifici di etichettatura
Per gli integratori alimentari contenenti 3-FL l’etichetta deve indicare che non devono essere consumati da bambini di età inferiore a tre anni e che non devono essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti con aggiunta di 3-fucosillattosio. La denominazione del nuovo alimento da riportare in ეტichetta è «3-fucosillattosio».
Specifiche tecniche e composizione
L’allegato inserisce nella tabella 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 le specifiche del 3-FL: polvere purificata bianco-biancastra prodotta per fermentazione microbica, contenente livelli limitati di D-lattosio, L-fucosio, D-galattosio e D-glucosio; denominazione chimica, formula, massa molecolare, N. CAS 41312-47-4, origine da ceppo geneticamente modificato di E. coli BL21(DE3), e criteri di purezza, contaminanti, parametri microbiologici ed endotossine residue.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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