Regolamento (UE) 2023/61
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/61 della Commissione del 5 gennaio 2023 relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger CBS 120604, di un preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus neoniger MUCL 39199, di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 e di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza quattro preparati enzimatici come additivi per mangimi, dopo la valutazione positiva dell’EFSA e la verifica delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003. Gli additivi sono destinati a tutte le specie animali e sono qualificati come additivi tecnologici del gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio. Il testo prevede anche obblighi di etichettatura, condizioni d’uso, misure di protezione per gli utilizzatori e una disciplina transitoria per l’immissione sul mercato dei prodotti già realizzati prima dell’entrata a regime delle nuove prescrizioni.
Autorizzazione di quattro preparati enzimatici come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riferimento ai preparati di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger CBS 120604, di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus neoniger MUCL 39199, di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma citrinoviride CBS 614.94. L’autorizzazione riguarda l’uso come additivi tecnologici, nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio, per tutte le specie animali. Sono previste misure transitorie per prodotti, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi già prodotti ed ეტichettati prima di specifiche date, con differenziazione tra animali da produzione alimentare e non da produzione alimentare. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.
Autorizzazione di quattro preparati enzimatici come additivi per l’insilaggio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/61 autorizza quattro preparati enzimatici come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce la valutazione positiva dell’EFSA, pur prescrivendo misure di tutela per gli utilizzatori in ragione del possibile rischio di sensibilizzazione.
Quadro normativo e presupposti dell’autorizzazione
Il regolamento richiama il sistema autorizzatorio previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’immissione sul mercato e l’uso degli additivi per mangimi. I considerando evidenziano che i preparati in questione erano già iscritti nel registro come prodotti esistenti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), e che è stata presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, in combinato disposto con gli articoli 10, paragrafo 2, e 7. La Commissione conclude che le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento base risultano soddisfatte.
Valutazione EFSA e profili di sicurezza
Secondo i pareri EFSA del 7 marzo 2018 e del 29 giugno 2022, i preparati non producono effetti negativi sulla salute degli animali, dei consumatori o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. L’Autorità segnala però che, in assenza di dati, non è possibile concludere su irritazione cutanea e oculare e sulla sensibilizzazione cutanea. Inoltre, in ragione della natura proteica delle sostanze attive, i preparati devono essere considerati potenziali sensibilizzanti delle vie respiratorie. Nel parere del 29 giugno 2022, l’EFSA afferma anche che i preparati possono migliorare la produzione di insilato da materiali foraggeri facili, moderatamente difficili e difficili da insilare.
Ambito dell’autorizzazione e classificazione funzionale
L’articolo 1 autorizza i quattro preparati come additivi per l’alimentazione animale, nella categoria degli "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale degli "additivi per l’insilaggio". L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali. L’allegato identifica i singoli prodotti con i numeri 1k105, 1k106, 1k107 e 1k108.
Condizioni tecniche, conservazione e dosi minime
L’allegato contiene per ciascun additivo le specifiche tecniche essenziali, tra cui composizione, forma solida, sostanza attiva, metodo di analisi e attività minima per grammo di additivo. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. È inoltre previsto un tenore minimo dell’additivo qualora esso non sia utilizzato in combinazione con altri enzimi o microrganismi come additivi per l’insilaggio:
- 3 DNS/kg di materiale fresco per l’endo-1,4-beta-glucanasi (1k105);
- 3,4 DNS/kg di materiale fresco per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi (1k106);
- 3,2 DNS/kg di materiale fresco per l’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 (1k107);
- 15 DNS/kg di materiale fresco per l’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 (1k108).
Sicurezza degli utilizzatori e dispositivi di protezione
La Commissione impone misure di protezione specifiche per ridurre i rischi per gli utilizzatori. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi di esposizione. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi dispositivi per la protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Misure transitorie per prodotti già immessi sul mercato
L’articolo 2 introduce un regime transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni senza interrompere la commercializzazione di prodotti già conformi alla disciplina precedente. In particolare:
- i preparati e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 26 luglio 2023, conformemente alle norme applicabili prima del 26 gennaio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
- i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tali preparati, prodotti ed etichettati prima del 26 gennaio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte se destinati ad animali da produzione alimentare;
- per i prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare, la data limite è il 26 gennaio 2025.
Durata dell’autorizzazione, metodi analitici e applicazione nel tempo
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 26 gennaio 2033 per tutti e quattro gli additivi. È inoltre richiamato il metodo di analisi colorimetrico DNS, basato sull’idrolisi enzimatica della carbossimetilcellulosa o dello xilano a pH 4,5 e a 37 °C, con rinvio ai rapporti del laboratorio di riferimento del JRC per i dettagli tecnici. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dei quattro preparati
L’articolo 1 autorizza i preparati indicati nell’allegato come additivi per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", alle condizioni specificate nell’allegato.
Valutazione di sicurezza e base giuridica
I considerando richiamano il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare gli articoli 5, 7, 9 e 10. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, i preparati non incidono negativamente su salute animale, salute dei consumatori o ambiente; segnala tuttavia l’assenza di conclusioni su irritazione cutanea e oculare e sensibilizzazione cutanea, nonché il potenziale di sensibilizzazione respiratoria per la natura proteica delle sostanze attive.
Condizioni d’uso e requisiti di etichettatura
Dall’allegato discendono condizioni specifiche: nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione; sono fissati tenori minimi quando gli additivi non sono impiegati in combinazione con altri enzimi o microrganismi come additivi per l’insilaggio (3 DNS/kg, 3,4 DNS/kg, 3,2 DNS/kg e 15 DNS/kg di materiale fresco, a seconda del preparato).
Misure di protezione per gli utilizzatori
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, additivo e premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Misure transitorie
L’articolo 2 prevede una disciplina transitoria: i preparati e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 26 luglio 2023 possono restare immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte se conformi alle norme previgenti; i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 26 gennaio 2024 possono continuare a essere commercializzati e usati fino a esaurimento scorte; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare il termine è il 26 gennaio 2025.
Durata dell’autorizzazione e identificazione dei preparati
L’allegato attribuisce i numeri di identificazione 1k105, 1k106, 1k107 e 1k108 ai quattro additivi e fissa la fine del periodo di autorizzazione al 26 gennaio 2033 per ciascuno di essi. Sono inoltre indicati la composizione, il metodo di analisi basato sul metodo colorimetrico DNS e le unità di attività minime per grammo di additivo.
Entrata in vigore
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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