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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/59

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/59 della Commissione del 5 gennaio 2023 relativo all’autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32292 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione autorizza l'uso del preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32292 come additivo per mangimi per tutte le specie animali, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo degli additivi per l'insilaggio. L'autorizzazione si fonda sulla valutazione positiva dell'EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente, pur evidenziando rischi per gli utilizzatori che richiedono misure di protezione. Il regolamento disciplina inoltre le condizioni di impiego, il tenore minimo, i metodi di identificazione/analisi e la durata dell'autorizzazione.

Autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32292 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, nell'ambito degli additivi tecnologici per l'insilaggio.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all'impiego, nell'alimentazione animale, del preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32292 quale additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L'autorizzazione riguarda la categoria degli additivi tecnologici e il gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio, con condizioni d'uso e misure di protezione specificate nell'allegato. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'allegato fissa anche un termine di fine autorizzazione al 26 gennaio 2033.

Autorizzazione di Pediococcus pentosaceus DSM 32292 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/59 della Commissione autorizza l'impiego di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32292 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L'atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale e dà seguito alla valutazione scientifica favorevole dell'EFSA, pur introducendo specifiche misure di tutela per gli utilizzatori.

Quadro normativo e base dell'intervento

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l'autorizzazione degli additivi per mangimi e ne definisce i motivi e le procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del medesimo regolamento. La Commissione afferma che la valutazione ha dimostrato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, rendendo opportuno procedere all'autorizzazione.

Valutazione EFSA e profili di sicurezza

Nel parere del 29 giugno 2022, l'EFSA ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato non incide negativamente sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Ha però rilevato che l'additivo deve essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie e ha osservato che non era possibile trarre conclusioni definitive sul potenziale di irritazione o sensibilizzazione cutanea e di irritazione oculare. La Commissione, in coerenza con tali rilievi, ritiene necessarie misure di protezione adeguate per prevenire effetti nocivi per la salute umana, in particolare per gli utilizzatori.

Ambito di autorizzazione e classificazione

L'autorizzazione riguarda un additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, collocato nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l'insilaggio. L'allegato identifica l'additivo con il numero 1k1018 e lo descrive come preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 32292 contenente almeno 1 × 10^10 CFU/g di additivo, composto da cellule vitali della stessa specie e ceppo.

Condizioni di impiego e requisiti tecnici

L'allegato stabilisce che, quando l'additivo non è impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio, il tenore minimo deve essere pari a 5 × 10^7 CFU/kg di materiale fresco facile o moderatamente difficile da insilare. Per la classificazione del foraggio sono richiamate le indicazioni sui carboidrati solubili nel materiale fresco e il rinvio al regolamento (CE) n. 429/2008.

Obblighi per gli operatori e protezione degli utilizzatori

Le istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

Metodi di analisi e identificazione

L'allegato specifica i metodi analitici per il controllo dell'additivo: il conteggio nell'additivo per mangimi deve essere effettuato mediante semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15786), mentre l'identificazione può essere eseguita mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o mediante metodi di sequenziamento del DNA. È inoltre richiamata la documentazione disponibile presso il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

Durata, efficacia e applicabilità diretta

Il periodo di autorizzazione termina il 26 gennaio 2033. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell'additivo

L'articolo 1 autorizza il preparato specificato nell'allegato, classificato come additivo tecnologico e additivo per l'insilaggio, come additivo per l'alimentazione animale alle condizioni indicate nell'allegato.

Base giuridica e presupposti dell'autorizzazione

Il regolamento si basa sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull'articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 3, e afferma che risultano soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Valutazione scientifica e sicurezza

Secondo il parere EFSA del 29 giugno 2022, l'additivo non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente alle condizioni d'uso proposte. L'EFSA ha tuttavia concluso che il preparato deve essere considerato sensibilizzante delle vie respiratorie e non ha tratto conclusioni definitive su irritazione o sensibilizzazione cutanea e irritazione oculare.

Condizioni di impiego e tenore minimo

L'allegato stabilisce che il preparato contiene almeno 1 × 10^10 CFU/g di additivo. Quando non è usato in combinazione con altri microrganismi come additivo per l'insilaggio, il tenore minimo è pari a 5 × 10^7 CFU/kg di materiale fresco facile o moderatamente difficile da insilare.

Obblighi di etichettatura e conservazione

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Metodi di analisi e identificazione

Per il conteggio nell'additivo per mangimi è previsto il metodo di semina per spatolamento su piastra con agar MRS (EN 15786). L'identificazione avviene mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) o metodi di sequenziamento del DNA.

Durata dell'autorizzazione

L'allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 26 gennaio 2033.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresanità animalesicurezza dei lavoratori

Testo integrale

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