Regolamento (UE) 2023/53
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/53 della Commissione del 4 gennaio 2023 relativo all’autorizzazione di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’uso nell’Unione di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 come additivo per mangimi per tutte le specie animali. L’autorizzazione è concessa per due funzioni tecnologiche: regolazione dell’acidità e miglioramento dell’igiene dei mangimi, in particolare per la riduzione della crescita di coliformi. Il testo fissa condizioni d’impiego, requisiti di etichettatura e misure di protezione per gli operatori, oltre al termine di applicabilità dell’autorizzazione.
Autorizzazione di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 come additivo tecnologico per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’immissione e all’uso, nell’alimentazione animale, del preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622, destinato a tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda due impieghi nella categoria degli additivi tecnologici: regolatori dell’acidità e potenziatori delle condizioni d’igiene (riduzione della crescita di coliformi). Le condizioni tecniche e d’uso sono quelle riportate nell’allegato; il regolamento ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e si applica a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Sono previste misure di protezione per gli utilizzatori, con obblighi di procedure operative e, se necessario, dispositivi di protezione individuale.
Autorizzazione di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/53 della Commissione autorizza l’uso nell’Unione di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce l’esito positivo della valutazione scientifica dell’EFSA.
Presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed era corredata delle informazioni richieste dall’articolo 7, paragrafo 3. L’EFSA, nel parere del 29 giugno 2022, ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non presenta effetti negativi sulla salute animale, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. È stato tuttavia rilevato che il preparato è sensibilizzante delle vie respiratorie, pur non essendo irritante per la pelle o per gli occhi né sensibilizzante cutaneo.
Ambito dell’autorizzazione e classificazione funzionale
L’articolo 1 autorizza il preparato come additivo tecnologico per tutte le specie animali in due gruppi funzionali distinti:
- regolatori dell’acidità;
- potenziatori delle condizioni d’igiene, con riferimento alla riduzione della crescita di coliformi.
La sostanza attiva è identificata come cellule vitali di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622; il preparato è descritto come forma solida contenente almeno 1 × 10^10 CFU/g.
Condizioni d’impiego e limiti tecnici
L’allegato fissa le condizioni di utilizzo e il tenore minimo dell’additivo. Per entrambe le funzioni tecnologiche è previsto un tenore minimo di 1 × 10^9 CFU per kg di mangime completo con umidità al 12% oppure, per la voce relativa alla riduzione dei coliformi, per kg di materiale fresco.
L’impiego è circoscritto a specifiche matrici e destinazioni d’uso:
- mangimi composti sotto forma di pastone destinati alla preparazione di mangimi liquidi nell’azienda agricola e/o materie prime per mangimi solide destinate alla preparazione di mangimi liquidi nell’azienda agricola, per la funzione di regolazione dell’acidità;
- mangimi composti macinati destinati alla preparazione di mangimi liquidi nell’azienda agricola e/o materie prime per mangimi solide destinate alla preparazione di mangimi liquidi nell’azienda agricola, per la funzione di potenziamento delle condizioni d’igiene.
Il testo consente inoltre l’uso in mangimi contenenti i coccidiostatici autorizzati alofuginone, diclazuril, decochinato e nicarbazina.
Obblighi di etichettatura, conservazione e protezione degli utilizzatori
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie.
Metodi di analisi e controllabilità
L’allegato richiama, per il conteggio delle cellule vitali, il metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15786) e, per l’identificazione, l’elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) oppure metodi di sequenziamento del DNA. Sono inoltre richiamate le informazioni dettagliate disponibili presso il laboratorio di riferimento dell’Unione.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 24 gennaio 2033.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato di Pediococcus acidilactici CNCM I-4622, come indicato nell’allegato, per tutte le specie animali nella categoria degli additivi tecnologici, con due gruppi funzionali: regolatori dell’acidità e potenziatori delle condizioni d’igiene. L’autorizzazione vale solo alle condizioni specificate nell’allegato.
Condizioni d’uso e dosaggio
L’allegato prevede per entrambe le funzioni un tenore minimo di 1 x 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12% oppure, per la seconda voce, di materiale fresco. Il prodotto è un preparato solido contenente almeno 1 x 10^10 CFU/g. La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 24.1.2033.
Limitazioni d’impiego nei mangimi
L’additivo deve essere utilizzato soltanto in mangimi composti sotto forma di pastone destinati alla preparazione di mangimi liquidi nell’azienda agricola e/o in materie prime per mangimi solide destinate alla preparazione di mangimi liquidi nell’azienda agricola; per la funzione di potenziatore delle condizioni d’igiene, il testo parla di mangimi composti macinati con la medesima destinazione. È inoltre consentito l’impiego in mangimi contenenti i coccidiostatici autorizzati alofuginone, diclazuril, decochinato e nicarbazina.
Obblighi di etichettatura e di sicurezza per gli operatori
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione delle vie respiratorie.
Valutazione scientifica e presupposti dell’autorizzazione
I considerando richiamano il parere EFSA del 29 giugno 2022, secondo cui il preparato non ha effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori o ambiente alle condizioni proposte; è tuttavia considerato sensibilizzante delle vie respiratorie, ma non irritante per pelle e occhi né sensibilizzante cutaneo. L’Autorità ha anche ritenuto che il preparato possa ridurre il pH e la crescita di coliformi nei mangimi liquidi e ha verificato i metodi di analisi proposti dal laboratorio di riferimento.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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