L.R. Calabria 43/2024
Interpretazione autentica della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 43/2024 chiarisce che l’incompatibilità dell’ufficio del difensore civico con lavoro autonomo, subordinato, commercio o professione sussiste solo se tali attività determinano in concreto un conflitto di interessi con la carica. Non prevede oneri finanziari aggiuntivi ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Interpretazione autentica dell’incompatibilità dell’ufficio del difensore civico in Calabria
Interpretazione autentica dell’incompatibilità del difensore civico in Calabria
La legge regionale Calabria 23 dicembre 2024, n. 43 interviene in via interpretativa sulla disciplina dell’ufficio del difensore civico prevista dalla l.r. 4/1985. Il provvedimento chiarisce il significato della norma sulle incompatibilità, circoscrivendone l’applicazione ai soli casi in cui sussista un conflitto di interessi concreto.
Ambito applicativo e contenuto dell’interpretazione autentica
La legge stabilisce che il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 4/1985 deve essere letto nel senso che l’ufficio del difensore civico è incompatibile con:
- l’esercizio di attività di lavoro autonomo;
- l’esercizio di attività di lavoro subordinato;
- l’esercizio di qualsiasi commercio;
- l’esercizio di qualsiasi professione;
ma solo quando tali attività determinino in concreto situazioni di conflitto di interessi rispetto alla carica ricoperta. Ne deriva che l’incompatibilità non opera in modo automatico e astratto, bensì richiede una verifica sostanziale della presenza del conflitto di interessi.
Effetti pratici della norma
Il provvedimento ha natura chiarificatrice e incide sul modo di applicare la disciplina regionale del difensore civico. Per l’operatore pratico, la verifica dell’incompatibilità deve quindi concentrarsi non sulla sola esistenza di un’attività lavorativa o professionale, ma sulla sua idoneità a generare un conflitto di interessi effettivo in relazione alle funzioni dell’ufficio.
Regime finanziario
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria e precisa che la sua attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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